Sentenza n. 6750/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determinazione della Regione Abruzzo – Dipartimento Sanità - Ufficio Supporto, Affari Generali e Legali n. DPF/121 del 13/12/2022, avente ad oggetto “D.M. 6 Luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi” e dei relativi allegati (di seguito, anche la “Delibera di Ripiano”); - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Payback”); - del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022 (di seguito, anche il “Decreto Linee Guida” o, più semplicemente, le “Linee Guida”); - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l'intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l''''adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''''art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l'accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018” (di seguito, anche l' “Accordo 181/CSR”); la Circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; per quanto occorrer possa, la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5.8.2022 trasmessa alla Ricorrente dalla Regione Sardegna con la nota di riscontro all'accesso agli atti; - per quanto occorrer possa, tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le delibere degli enti del servizio sanitario regionale richiamate nella Delibera di Ripiano con le quali sono stati certificati i fatturati delle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché della Relazione del Dipartimento Sanità Regione Abruzzo – Servizio DPF012 – Servizio Programmazione Economica-Finanziaria e delle ulteriori note, non conosciute, richiamate nella suddetta Relazione. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Abbott S.r.l. il 17/4/2023: per l'annullamento - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti regionali e ministeriali relativi al ripiano del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, inclusa la determinazione regionale di addebito
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la determinazione della Regione Abruzzo che le addebitava la quota di ripiano derivante dal superamento dei tetti regionali di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente al decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto, alle linee guida ministeriali, all'accordo della Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e agli ulteriori atti presupposti, istruttori e ricognitivi. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023, pagando il 48% dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 8, comma 3, del d.l. n. 34/2023 configura una fattispecie complessa: oltre al tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa, è necessaria l'adozione e la comunicazione da parte della Regione o della Provincia autonoma di un provvedimento attestante l'avvenuto pagamento. Poiché tale provvedimento non risultava depositato nel fascicolo, non erano integrati i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, l'adesione alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie consentivano di desumere, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e delle sopravvenienze normative.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78
Costituisce la base normativa del meccanismo di ripiano del superamento dei tetti di spesa regionali per l'acquisto di dispositivi medici.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
Le aziende fornitrici di dispositivi medici [...] versano [...] la restante quota [...] nella misura pari al 48 per cento dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali. [...] L'integrale e tempestivo versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]. [...] Le regioni e le province autonome accertano il tempestivo versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere nei giudizi [...]
La cessazione della materia del contendere richiede cumulativamente il pagamento tempestivo della quota ridotta e il provvedimento dell'ente regionale o provinciale che accerti tale pagamento.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La dichiarazione della parte e il comportamento processuale conseguente all'adesione alla procedura normativa possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse, anche quando non risultino integrati i presupposti formali per la cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Fonda la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale subordina la cessazione della materia del contendere sia al pagamento di una somma sia all'attestazione dell'ente pubblico competente, la fattispecie si perfeziona soltanto con l'adempimento cumulativo di entrambi gli oneri.
- L'adesione del ricorrente a una procedura normativa transattiva o definitoria e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche se manca l'atto amministrativo di attestazione richiesto per la formale cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta dal giudice da fatti, atti univoci e comportamenti processuali successivi alla proposizione del ricorso, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
- La mancata produzione dell'attestazione regionale o provinciale del pagamento impedisce la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non necessariamente quella di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
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