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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20884/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia che aveva respinto il riesame contro l'applicazione della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. I capi contestati riguardano: spaccio di sostanze stupefacenti (capo 55, sette kg di cocaina occultati in una Range Rover), ricettazione e riciclaggio (capi 58 e 65) e detenzione/cessione di armi e munizioni (capi 59, 60, 61, 66) nonché ulteriori condotte di detenzione di armi accertate in occasione della notifica. Il ricorso in Cassazione denunciava: (i) violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 73 e 80 DPR 309/1990 sul fatto che non sarebbe provato che il ricorrente abbia realizzato l'intercapedine nella vettura; (ii) violazione dell'art. 309 c.9 c.p.p. per omesso annullamento dell'ordinanza originaria in relazione alla mancata motivazione circa la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. per alcuni capi (58,59,65), non sanabile in sede di riesame; (iii) difetto di motivazione e illogicità riguardo alle esigenze cautelari, in particolare l'assenza del pericolo concreto di recidiva e l'inesistenza di valutazione positiva di misure cautelari meno afflittive.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile e manifestamente infondato: ha ritenuto che le riprese di videosorveglianza che documentano l'ingresso della Range Rover nell'officina del ricorrente e le intercettazioni in cui il ricorrente si vanta delle modifiche e della capacità di realizzare nascondigli costituiscono elementi indiziari significativi e adeguatamente motivati dal Tribunale per il riesame. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte ha rilevato che l'ordinanza impugnata non ha fornito motivazione idonea a dimostrare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1 c.p. rispetto ai capi indicati, essendosi limitata a richiamare rapporti con la famiglia Tripodi in termini generici senza indicare in che modo le condotte specifiche siano state poste in essere con la finalità di agevolare il sodalizio mafioso. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale per il riesame di Brescia per un nuovo giudizio sulla sussistenza dell'aggravante e, conseguentemente, per una rinnovata valutazione delle esigenze cautelari; ha inoltre indicato che va riesaminata autonomamente la sussistenza delle esigenze cautelari relative alle condotte di detenzione di arma priva di matricola, non valutate in maniera autonoma nell'ordinanza impugnata.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Riferimento alla normativa in materia di stupefacenti; la valutazione dell'imputazione relativa al nascondiglio nella vettura è stata ritenuta questione di merito riservata ai giudici di merito, salvo manifesta illogicità.

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 80

    Richiamato in relazione ai reati connessi al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (videosorveglianza e intercettazioni) possano sorreggere l'accusa in fase cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 309, comma 9

    Il vizio dedotto riguarda il mancato annullamento dell'ordinanza originaria per assenza di motivazione sull'aggravante; la Corte ha ritenuto che l'assenza di motivazione relativa al 416‑bis.1 non sia sanata e impone l'annullamento con rinvio.

  • Codice penale, art. 416‑bis.1

    L'aggravante ha natura soggettiva e richiede prova della finalità intenzionale di agevolare il sodalizio mafioso; la semplice esistenza di rapporti con esponenti di un clan non è di per sé sufficiente a dimostrare tale finalità: occorre motivazione specifica collegata alle condotte contestate.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    La doppia presunzione prevista può essere applicata solo se si ritiene sussistente l'aggravante di cui all'art. 416‑bis.1; senza accertamento di tale aggravante non si può automaticamente applicare la presunzione rafforzata sulle esigenze cautelari.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p., art. 94, comma 1‑ter

    Riferimento alle incombenze della cancelleria in caso di annullamento con rinvio; la Corte ha disposto gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • L'aggravante '416‑bis.1' ha natura soggettiva: per ritenere sussistente la finalità di agevolare un sodalizio mafioso è necessaria motivazione specifica che colleghi concretamente le singole condotte all'intento di favorire il gruppo, non bastano riferimenti generici a rapporti o frequentazioni.
  • Se la motivazione dell'ordinanza cautelare è assente (e non meramente insufficiente) rispetto a un elemento determinante come un'aggravante, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio: il potere di integrazione del giudice di riesame non può supplire all'assenza di motivazione richiesta dalla legge.
  • Le registrazioni di videosorveglianza e le intercettazioni, se ben collegate ai fatti (es. ingresso del veicolo in officina, ammissioni o vanto dell'indagato), possono legittimare la scelta cautelare; tuttavia l'interpretazione delle intercettazioni è prerogativa dei giudici di merito salvo manifesta illogicità.
  • La sussistenza di esigenze cautelari rafforzate (es. doppia presunzione dell'art. 275 c.3) può dipendere dalla qualificazione aggravata di taluni reati: se l'aggravante non è provata, il giudice deve riconsiderare l'applicabilità di tali presunzioni e valutare misure meno afflittive.
  • Quando l'ordinanza impugnata non valorizza in modo autonomo profili relativi a specifici reati (per es. detenzione di armi prive di matricola), in sede di rinvio il giudice dovrà esaminare separatamente la sussistenza e la gravità delle esigenze cautelari connesse a ciascun capo.

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