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Sentenza

Sentenza n. 3434/2026 - Milano, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 1726/2024, depositata e resa pubblica il 06.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1056/2024.

Giustizia amministrativa202503997

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l’assegnazione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1726/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Il ricorrente ha documentato la sentenza in forma asseverata, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, poiché il titolo esecutivo era stato notificato il 14 maggio 2024 e il ricorso era stato proposto il 24 ottobre 2025. Nel merito, ha considerato incontestati sia l’an sia il quantum del credito e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, rilasciando al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi complessivamente 2.000 euro. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua in considerazione della funzione della carta del docente, qualificata come contributo per aggiornamento e formazione e non come corrispettivo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e respingere la domanda di penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, attribuita nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico oggetto del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la procedibilità dell’azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • Quando l’Amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce indicazioni sull’esecuzione del titolo, possono essere ritenuti incontestati l’an e il quantum della prestazione dovuta e può essere ordinato l’adempimento entro un termine specifico.
  • In caso di persistente inottemperanza all’ordine giudiziale, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuando l’ufficio competente, consentendo la delega interna e fissando un termine decorrente dalla comunicazione dell’ulteriore inadempimento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere esclusa quando, in relazione alla natura della prestazione oggetto del giudicato, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua; in particolare, essa non è automaticamente dovuta per l’inadempimento relativo a una misura avente funzione contributiva e formativa, anziché natura corrispettiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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