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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1738/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione delle sentenze di merito relative allo scioglimento della comunione ereditaria e alla divisione dei beni mobili dell'asse (tra cui fucili, gioielli, medaglie) e domanda riconvenzionale di usucapione avanzata dai convenuti; contestazione della condanna della ricorrente al pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva di un immobile gravato da usufrutto pro quota della madre; doglianze sulla valutazione probatoria (produzione tardiva di una comunicazione del 2003, validità di una scrittura del 31/10/1995 come atto interruttivo dell'usucapione), sulla data di decorrenza dell'obbligo di corresponsione dei frutti e sulla regolarità della CTU estimativa (mancato contraddittorio e mancata visione della cassetta di sicurezza). Il ricorso incidentale di Pranovi Giampiero contestava, tra l'altro, l'esclusione della sua richiesta di usucapione per effetto della scrittura del 1995 e la tardività della domanda di divisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha disposto la riunione dei ricorsi collegati e ha dichiarato inammissibili i primi sei motivi proposti avverso la sentenza definitiva (per ripetizione di censure già svolte contro la sentenza non definitiva). Ha accolto, nei limiti indicati, il secondo e il terzo motivo del ricorso principale avverso la sentenza non definitiva (conseguente censura della determinazione della decorrenza dell'obbligo indennitario e della qualificazione giuridica del rapporto), ed ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale (rilevando che la scrittura del 31/10/1995 era composta da parti diverse e che la sottoscrizione materna non si riferiva ad una delle dichiarazioni: errore di fatto della Corte d'Appello che ha attribuito alla madre un riconoscimento non effettivamente sottoscritto). Ha inoltre accolto il settimo motivo del ricorso principale avverso la sentenza definitiva (nullità della CTU per mancato contraddittorio e mancata partecipazione della ricorrente alle operazioni peritali), con assorbimento dell'ottavo motivo; ha rigettato o dichiarato assorbiti altri motivi secondo le indicazioni di motivazione. Per tali censure la Corte ha cassato in parte la sentenza non definitiva e la sentenza definitiva e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame (anche sulle spese di causa).

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato: la Corte verifica che la qualificazione della domanda in sede di merito rispecchi il contenuto sostanziale della domanda e può sindacare nel caso di alterazione del senso letterale o sostanziale; omissioni di questioni processuali non sempre configurano vizio ai sensi di tale articolo

  • art. 345 c.p.c. (versione previgente alla riforma 2012)

    In appello sono ammesse nuove prove documentali solo se indispensabili ai fini della decisione; la Corte d'appello deve motivare sull'indispensabilità e sulla effettiva idoneità della prova a sovvertire il giudicato di merito

  • art. 194 c.p.c.

    Regole sulla consulenza tecnica d'ufficio: la mancata comunicazione alle parti del giorno/ora/luogo delle operazioni peritali e l'espletamento del CTU senza contraddittorio comportano la nullità della consulenza e, se tempestivamente eccepita, la cassazione della decisione fondata sulla CTU

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in tema di CTU: l'espletamento delle attività peritali senza coinvolgimento delle parti lede il diritto di difesa e rende nulla la consulenza

  • art. 1102 c.c.

    Regime della comunione: la Corte ricorda che le norme sulla comunione possono essere richiamate anche in ipotesi di comunione di godimento tra soggetti con diritti diversi (proprietà e usufrutto) e che l'uso esclusivo del bene può legittimare una richiesta indennitaria pro quota

  • art. 820 c.c. (terzo comma)

    I frutti civili possono assolvere funzione indennitaria per il godimento esclusivo del bene anche quando il godente sia comproprietario; possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone di mercato

  • art. 1165 c.c.

    Rinvio alle norme sulla prescrizione/usucapione: il riconoscimento scritto dell'altrui diritto può interrompere il termine utile per usucapire; la valutazione dell'efficacia interruttiva dipende dalla portata e dalla sottoscrizione del documento

  • art. 2944 c.c.

    Norme sulla prescrizione e usucapione: la Corte richiama l'applicabilità delle regole sull'interruzione della prescrizione anche alle eccezioni relative all'usucapione e la possibilità di rilevarle d'ufficio ove emergano dagli atti

  • art. 2702 c.c.

    Invocato nella censura incidentale riguardo alla valutazione probatoria della scrittura: la Corte ha esaminato la portata probatoria e la corretta attribuzione delle sottoscrizioni all'interno del documento, rilevando errore di fatto del giudice di merito

  • art. 2043 c.c.

    Riferimento alla domanda subordinata di risarcimento per fatto illecito: la Corte ha considerato che la domanda riconvenzionale era formulata in termini alternativi (indennità per occupazione o risarcimento), e ha interpretato la pretesa in senso sostanziale

Massime di principio

  • La qualificazione giuridica della domanda in sede di merito va ricostruita nel suo contenuto sostanziale, non solo sulla base di espressioni formali; in cassazione si può sindacare solo l'alterazione sostanziale o errori di diritto/fatto rilevanti
  • In tema di comunione (anche 'incidentale' di godimento tra proprietà e usufrutto) l'uso esclusivo del bene da parte di un comproprietario/assuntore può dare diritto agli altri a un'indennità commisurata ai frutti civili anche in assenza di un comportamento illecito
  • Una scrittura privata può interrompere i termini per l'usucapione solo nella misura in cui il contenuto e la sottoscrizione dimostrino un riconoscimento riferibile al soggetto interessato; va valutata la paternità delle singole parti del documento
  • In appello le prove documentali nuove sono ammesse se indispensabili: il giudice d'appello deve motivare specificamente sull'indispensabilità e sull'effetto probatorio della produzione tardiva
  • La CTU è nulla se espletata senza contraddittorio e senza opportune comunicazioni alle parti: la mancata partecipazione alle operazioni peritali, se tempestivamente eccepita, comporta l'annullabilità della perizia e la possibile cassazione della decisione che ne abbia fatto uso
  • Le eccezioni processuali puramente formali non sempre determinano vizio di omissione di pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.; tuttavia questioni di merito (es. interruzione del termine di usucapione) possono essere rilevate d'ufficio dal giudice se emergono dagli atti
  • Se i beni mobili non sono comodamente divisibili, il principio pratico è l'assegnazione in proprietà ad uno con obbligo di conguaglio agli altri coeredi, sulla base di stima aggiornata e di eventuale CTU regolare

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