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Ordinanza

Ordinanza n. 507/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto MBPQ00/2022/12581 del 26/7/''23 e notificato il 10/8/2023 al sig. Snaibi con cui la Questura di Monza ha disposto il rigetto dell’istanza di cui all’assicurata n. 055954488991 e quindi della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Abdellilah Haddaj in favore di Mohammad Snaibi; - della comunicazione precedente del 4/1/’23 ai sensi dell''art. 10 bis l. 241/’90 della Questura di Monza per l''esistenza di motivi ostativi all''accoglimento della domanda d''emersione del lavoro irregolare e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202302166

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare e precedente comunicazione dei motivi ostativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Monza con cui è stata rigettata la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da un datore di lavoro in suo favore, nonché la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Il giudice ha ritenuto necessario acquisire un aggiornamento sulla vicenda e verificare se permanga l'interesse del ricorrente alla decisione di merito.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori. Il ricorrente deve dichiarare motivatamente, con memoria depositata nelle forme del processo amministrativo telematico, se persista l'interesse alla decisione e, in caso affermativo, aggiornare la situazione di fatto e di diritto, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. L'amministrazione resistente deve fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza da parte della Segreteria. Il giudice ha avvertito che l'inerzia del ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita e inequivoca di disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi di merito o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La comunicazione dei motivi ostativi costituisce uno degli atti impugnati; l'ordinanza non ne valuta la legittimità.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per valutare il comportamento processuale della parte e trarre argomenti di prova dalla sua inerzia.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili agli incombenti disposti.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente, secondo l'ordinanza, di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando l'inerzia della parte, previamente sollecitata, manifesti inequivocabilmente il disinteresse alla decisione.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali poste a fondamento dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e la parte rimane inerte, tale comportamento può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse, ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
  • In presenza di dubbi attuali sulla persistenza dell'interesse alla decisione, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio volto a ottenere dalla parte ricorrente l'aggiornamento della vicenda e la conferma motivata dell'interesse, nonché richiedere all'amministrazione chiarimenti documentati e la produzione degli atti e della relativa documentazione.
  • L'inosservanza dell'incombente istruttorio relativo alla dichiarazione di permanenza dell'interesse non determina automaticamente l'improcedibilità, ma può essere valutata dal giudice, unitamente alle circostanze processuali, come comportamento inequivocabilmente incompatibile con la volontà di ottenere una decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleIncompetenzaSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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