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Sentenza

Sentenza n. 1282/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'accertamento del diritto dell’alunno ad ottenere un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola (30 ore settimanali), o in subordine, di assegnare allo stesso un insegnante di sostegno nella misura massima stabilita dal Tribunale adito, NONCHÈ, SE CASO, MEDIANTE ANNULLAMENTO/DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIVA: A) del decreto “Assegnazione docente di sostegno all’alunno-OMISSIS- Anno scolastico 2025-2026, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, di -OMISSIS-, che assegna al minore 18 ore settimanali di sostegno scolastico, in luogo delle 30 ore di cui necessita; B) del P.E.I. a.s. 2025-2026, verbale G.L.O. – modello H, trasmessi con nota prot. -OMISSIS-/U del 13.11.2025; C) d’ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente comunque lesivo dei diritti e/o degli interessi dei ricorrenti;

Giustizia amministrativa202506147

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno e PEI, con verbale GLO, relativi all'anno scolastico 2025-2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di alunno)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto del figlio, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, a ottenere un insegnante di sostegno per l'intera durata delle 30 ore settimanali di frequenza scolastica, nonché l'annullamento dell'atto di assegnazione del docente per sole 18 ore e del PEI dell'anno scolastico 2025-2026. Hanno dedotto che la documentazione medica e scolastica, il verbale GLO e lo stesso PEI evidenziavano la necessità della copertura integrale del tempo scuola, anche in ragione delle difficoltà sopraggiunte con l'inserimento in un nuovo contesto scolastico e della precedente fruizione della copertura totale. Le ore erano state quindi determinate senza adeguata considerazione della gravità e delle esigenze individuali del minore. I vizi dedotti e ritenuti fondati dal TAR sono l'eccesso di potere per difetto di motivazione e difetto di istruttoria: l'amministrazione non aveva svolto una valutazione concreta, individualizzata e basata sull'osservazione diacronica del minore, adottando una motivazione standardizzata e non coerente con il fabbisogno effettivo risultante dagli atti.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 60 c.p.a., previa conferma della misura cautelare monocratica già concessa. Ha accolto il ricorso e annullato il PEI, il coevo verbale GLO e gli atti impugnati, rilevando che il PEI stesso e la relazione del dirigente scolastico confermavano la necessità di 30 ore di sostegno, mentre l'amministrazione aveva assegnato soltanto 18 ore senza una motivazione congruente e senza un'istruttoria adeguata, fondata sulla specifica condizione del minore. Il giudice ha escluso che la determinazione delle ore possa basarsi su criteri astratti collegati alla tipologia di scuola, su esigenze organizzative o sul contenimento della spesa. Ha imposto all'amministrazione di riesercitare la funzione e di riadottare il PEI entro sette giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, tenendo conto del fabbisogno effettivo, della documentazione medica e scolastica, del precedente PEI, dell'assenza di miglioramenti, dell'età del minore e dell'esigenza di garantire istruzione e inclusione scolastica; nel dispositivo conformativo ha indicato l'assegnazione di 30 ore di sostegno. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    La certificazione della situazione di handicap grave costituisce elemento rilevante per la determinazione individualizzata del fabbisogno di sostegno scolastico.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio nel merito in camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base per la misura cautelare monocratica relativa all'attribuzione delle ore di sostegno.

  • art. 29 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dell'azione di annullamento del PEI e degli atti connessi.

  • art. 2 Cost.

    Rileva nel riconoscimento della scuola quale spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, oltre che per lo studio e l'inclusione.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Prevede, nel provvedimento, il fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • La determinazione delle ore di sostegno per un alunno in situazione di disabilità grave deve essere individualizzata e fondata sul fabbisogno effettivo risultante dalla documentazione medica e scolastica, dal PEI, dall'osservazione diacronica e dalle concrete esigenze di inclusione; non può essere stabilita mediante criteri astratti o standardizzati collegati esclusivamente alla tipologia di scuola.
  • Quando il PEI e gli atti istruttori dell'amministrazione evidenziano la necessità della copertura integrale del tempo scuola, l'assegnazione di un numero inferiore di ore richiede una motivazione specifica, congruente e sorretta da un'istruttoria puntuale; in mancanza, il provvedimento è viziato per difetto di motivazione e di istruttoria.
  • Le esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'amministrazione scolastica non possono prevalere, in modo astratto e standardizzato, sul diritto all'istruzione e all'inclusione dell'alunno con disabilità grave; il sostegno può essere assegnato sino alla copertura integrale del tempo scuola quando ciò sia necessario in relazione alla situazione individuale.
  • In sede di riedizione del potere dopo l'annullamento del PEI e degli atti connessi, l'amministrazione deve considerare anche il precedente PEI, le certificazioni mediche, l'eventuale assenza di miglioramenti, l'età del minore e ogni altro elemento istruttorio disponibile, assicurando il rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieScuolaDecisione e riti speciali
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEccesso di potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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