Sentenza del 01/03/2021 n. 1224 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento - Fallimento - Crediti tributari precedenti alla dichiarazione di fallimento - Notifica dell'atto impositivo al contribuente fallito - Obbligo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'accertamento tributario riguardava crediti i cui presupposti si sono determinati anteriormente alla dichiarazione di fallimento del contribuente oppure nel periodo di imposta in cui la dichiarazione di fallimento è intervenuta. La questione è se l'atto impositivo debba essere notificato solo al curatore, in quanto i crediti concorrono nel fallimento, oppure anche al contribuente fallito che rimane soggetto passivo del rapporto tributario.
La decisione
La Corte ha ritenuto che l'accertamento deve essere notificato non solo al curatore, ma anche al contribuente fallito. Ne consegue che la notifica esclusiva al curatore è insufficiente a sostituire la notifica al soggetto passivo: il fallito conserva la qualita' di soggetto passivo e dunque deve ricevere l'atto per essere posto nella condizione di esercitare i propri diritti (ad es. impugnazione). Si richiama la precedente giurisprudenza Cass. 18002/2016.
Norme richiamate
Cass. 18002/2016
La giurisprudenza ha interpretato che, quando l'accertamento riguarda fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento o il periodo d'imposta in cui essa è intervenuta, il contribuente fallito mantiene la qualita' di soggetto passivo e deve essere destinatario dell'atto impositivo oltre al curatore
Massime di principio
- Se l'accertamento riguarda presupposti anteriori alla dichiarazione di fallimento o il medesimo periodo d'imposta, la notifica deve essere indirizzata sia al curatore fallimentare sia al contribuente fallito.
- La notifica limitata al solo curatore non sostituisce l'obbligo di notifica al soggetto passivo; l'assenza di notifica al fallito può compromettere l'efficacia dell'atto nei suoi confronti e legittimare impugnazioni.
- Il contribuente fallito conserva i diritti e gli obblighi connessi alla qualita' di soggetto passivo tributario; il curatore partecipa al concorso ma non assorbe automaticamente la posizione processuale del fallito rispetto all'accertamento tributario.
- Per la pubblica amministrazione fiscale: adottare la duplice notifica (curatore + fallito) nelle procedure di accertamento riguardanti periodi o fatti anteriori o coincidenti con la dichiarazione di fallimento, documentando le modalita' e le date di notifica.
- Per il contribuente fallito: verificare sempre la ricezione dell'atto impositivo e, in caso di mancata notifica personale, valutare tempestivamente l'impugnazione o la richiesta di rinnovazione della notificazione.
- Le notifiche devono rispettare le regole ordinarie di servizio (indirizzi corretti, PEC/posta raccomandata ove previsto) e indicare chiaramente la natura dell'atto e i termini per eventuali impugnazioni.
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