Cassazione Civile, Ordinanza n. 04503/2026 del 27/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (aggiudicatario)
La controversia
Un soggetto, agendo in proprio e quale erede del debitore esecutato, aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il decreto di trasferimento emesso nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare, deducendo che uno degli aggiudicatari era decaduto perché il saldo prezzo sarebbe stato versato oltre il termine prescritto. Il tribunale aveva accolto solo parzialmente l'opposizione. Avverso tale decisione il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione. Nella fase di legittimità era stata formulata una proposta ex art. 380-bis c.p.c., evidenziando un possibile profilo di improcedibilità per mancato deposito tempestivo della copia autentica del provvedimento impugnato con relata di notifica. Successivamente il ricorrente aveva depositato istanza di decisione, ma oltre il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta. La Corte ha quindi esaminato la tempestività di tale istanza e la sua incidenza sull'ammissibilità/procedibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rilevato che l'istanza di decisione era stata depositata tardivamente, oltre il termine di quaranta giorni decorrente dalla comunicazione della proposta di definizione accelerata, termine non soggetto a sospensione feriale in quanto relativo a opposizione esecutiva. Ha quindi ritenuto che il tardivo deposito integrasse una rinuncia all'impugnazione di legittimità per fictio legis e determinasse l'estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
indicato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il decreto di trasferimento
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione accelerata e per il termine di quarant'anni giorni per l'istanza di decisione; la tardività dell'istanza impedisce il prosieguo secondo quel rito
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la scansione del procedimento camerale e per il deposito delle memorie e della decisione in camera di consiglio
art. 391 c.p.c.
utilizzato come base per dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza del tardivo deposito dell'istanza di decisione
art. 96 c.p.c.
citato nel passaggio giurisprudenziale riportato, quale possibile conseguenza nei casi disciplinati dall'art. 380-bis c.p.c., senza applicazione concreta nel caso deciso
Massime di principio
- Nel rito camerale accelerato introdotto dall'art. 380-bis c.p.c., l'istanza di decisione del ricorso deve essere proposta tempestivamente entro il termine previsto dalla norma; il suo deposito tardivo non consente di proseguire il giudizio secondo le scansioni del procedimento accelerato.
- Il termine per proporre l'istanza di decisione, quando riferito a opposizioni esecutive, non è soggetto a sospensione feriale.
- Il deposito tardivo dell'istanza di decisione vale come comportamento concludente equiparabile a rinuncia all'impugnazione di legittimità e comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Quando l'istanza di decisione è tardiva, il Collegio deve innanzitutto verificare la tempestività dell'istanza stessa e, in caso negativo, dichiarare l'estinzione del giudizio, senza esaminare il merito del ricorso.
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