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Sentenza

Sentenza n. 10743/2026 - Roma, Sezione 3B

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 10847/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Umberto Buonassisi, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 25462/2021, pubblicata in data 21/12/2021 e notificata il 18/02/2022, passata in giudicato. Nonchè con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202515480

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione alla restituzione di € 949,12 per trattenute previdenziali illegittime, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice pubblica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 10847/2021 del Tribunale ordinario di Roma, passata in giudicato, che aveva accertato l'illegittimità di trattenute previdenziali pari a € 949,12 e condannato l'Amministrazione alla restituzione della somma, oltre interessi e rivalutazione. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento né allegare circostanze sopravvenute ostative.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto fondato. Il TAR ha rilevato che il Ministero non ha provato di avere adempiuto al comando giudiziale e non ha dedotto sopravvenienze ostative; in applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore e dell'art. 64 c.p.a., ha ordinato all'Amministrazione di dare esatta esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Ha accolto la domanda di penalità di mora, ravvisando un significativo ritardo dell'Amministrazione, stabilendola in misura pari agli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento. Le spese, liquidate in € 600 oltre accessori e spese generali, sono state poste a carico dell'Amministrazione. Il ricorso è stato formalmente accolto parzialmente nei sensi della motivazione, pur risultando accolte le domande sostanziali di esecuzione, commissario e astreinte.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere fissata in misura pari agli interessi legali senza risultare manifestamente iniqua.

  • art. 64 c.p.a.

    L'Amministrazione, quale debitrice, deve dimostrare l'avvenuto adempimento del comando giudiziale o allegare circostanze sopravvenute ostative; in mancanza, l'inadempimento può essere accertato nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 23 l. n. 218/1952

    La sentenza posta in esecuzione aveva applicato tale disposizione nel dichiarare illegittime le trattenute previdenziali operate su una contribuzione pagata oltre il termine previsto dalla legge.

  • art. 18 d.lgs. n. 241/1997

    La sentenza del giudice ordinario, oggetto di ottemperanza, aveva ritenuto illegittime le trattenute previdenziali perché riferite a una contribuzione pagata oltre il termine previsto da tale disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di una somma di denaro, l'Amministrazione deve dimostrare l'avvenuto adempimento del giudicato o indicare specifiche circostanze sopravvenute ostative; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione del titolo entro un termine perentorio.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.
  • Nei giudizi di ottemperanza relativi al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora può essere fissata in misura pari agli interessi legali e decorre dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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