Cassazione Penale, Sentenza n. 27404/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato la richiesta di revoca/modifica della misura cautelare della custodia in carcere. Il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p., omissione e apparente motivazione con riferimento alla presunta non proporzionalità e non adeguatezza della misura cautelare (contestava la valutazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e la sufficienza della motivazione in ordine alla proporzionalità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il motivo proposto attaccasse essenzialmente la valutazione di merito e la ricostruzione dei fatti (censure relative alla persuasività e all'adeguatezza delle argomentazioni), categorie non sindacabili in sede di legittimità se non quando emergano omissioni, manifesta illogicità o contraddittorietà evidenti. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto dotato di motivazione lineare e congrua: il Tribunale del riesame aveva motivato la custodia indicando l'elevato grado di purezza della sostanza, la capacità di approvvigionamento (anche dall'estero), l'elevata professionalità criminale, il pericolo di reiterazione anche tramite terzi e l'assenza di prove rassicuranti nella situazione familiare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende, oltre agli adempimenti di trasmissione previsti dall'art. 94.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
La norma delittuosa contestata (illecita detenzione/importazione di sostanze stupefacenti) giustifica la qualificazione del fatto e la valutazione del pericolo concreto e della pericolosità dell'indagato quale base per la misura cautelare.
codice di procedura penale, art. 606 lett. c) ed e)
art. 606 lett. c) ed e) c.p.p.
Le censure invocate richiamano le fattispecie di impugnazione in cassazione per motivazione omessa, apparente o contraddittoria; la Corte ricorda che tali censure sono ammissibili solo se riguardano effettive carenze della motivazione (omissione, manifesta illogicità, contraddittorietà), non la mera diversa valutazione dei fatti.
codice di procedura penale, art. 94
art. 94 c.p.p. e art. 94, co. 10-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti successivi alla decisione (comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario ecc.); la Corte dispone gli adempimenti di trasmissione previsti dalla norma.
Corte Costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n.186
sent. 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in tema di misura delle somme alla Cassa delle Ammende: la Corte ha valutato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ma comunque si applica una somma equitativa di 3.000 euro.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa la rinnovazione del giudizio di merito: le censure che chiedono una diversa valutazione dei fatti o della credibilità delle prove sono inammissibili salvo che emergano omissioni, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Per contestare con successo la misura cautelare in sede di legittimità occorre dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità nella motivazione del giudice, non solo sostenere che la misura sia sproporzionata: va puntato sull'esistenza di lacune, contraddizioni o sull'ignoranza/errata valorizzazione di elementi probatori essenziali.
- Il tribunale del riesame può legittimamente fondare la custodia in carcere su elementi quali elevato grado di purezza della sostanza, capacità di approvvigionamento (anche internazionale), organizzazione professionale dell'attività illecita, rischio di reiterazione e possibilità di agire tramite terzi; tali argomenti, se esposti in modo coerente, risultano difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Le esigenze cautelari vanno sempre motivate concretamente: motivazione lineare e congrua rispetto alle esigenze di prevenzione e alla proporzionalità della misura preserva il provvedimento dal sindacato di legittimità.
- Il ricorrente che proponga motivi infondati o meramente riformulatori di valutazioni di fatto rischia la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle Ammende, salvo che non risulti colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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