Cassazione Civile, Ordinanza n. 16405/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia rituale al ricorso principale, rilevando che l'atto era stato depositato e notificato a tutte le parti nel rispetto dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre compensato le spese tra tutte le parti. Non vi è stata decisione sul merito della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società immobiliare ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 5031/2018 della Corte d'appello di Napoli. Dal testo dell'ordinanza non emerge la natura sostanziale della controversia definita nei gradi di merito, né i singoli motivi di ricorso, perché il giudizio di legittimità si è chiuso prima dell'esame nel merito a seguito di rinuncia al ricorso. Prima dell'udienza la ricorrente principale ha depositato atto di rinuncia notificato a tutte le parti; la Corte ha verificato che la rinuncia fosse rituale ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso è idonea a determinare l'estinzione del giudizio di cassazione quando è rituale e soddisfa le condizioni previste dalla norma, in particolare se depositata e notificata alle altre parti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata e notificata a tutte le parti, determina l'estinzione del processo senza decisione sul merito.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte può compensare le spese tra tutte le parti.
- In assenza di esame del merito, dalla sola ordinanza di estinzione non è ricavabile alcun principio sostanziale sulla controversia originaria.
Come è indicizzato
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