Cassazione Civile, Ordinanza n. 07610/2023 del 16/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
In una controversia tra proprietari confinanti, il titolare di un fondo ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità di una veduta aperta dall'altra parte sul muro di confine, deducendo la violazione delle distanze legali previste dall'art. 905 c.c. La convenuta ha eccepito di avere usucapito il diritto a mantenere la veduta a distanza inferiore a quella legale. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo provato il possesso ultraventennale della veduta ai fini dell'usucapione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con un primo motivo, violazione degli artt. 905 e 1158 c.c. e dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, sostenendo che l'usucapione del diritto a mantenere una veduta a distanza illegale sarebbe preclusa quando l'opera sia abusiva; con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e vizio motivazionale, affermando che i giudici di merito avrebbero omesso di considerare una perizia di parte dalla quale la veduta risultava realizzata nel 2002 e non nel 1976, con conseguente mancanza del ventennio utile per l'usucapione. Ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale dell'art. 348-ter c.p.c. in relazione al limite al ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l'orientamento consolidato secondo cui è ammissibile l'usucapione della servitù consistente nel mantenimento di una costruzione o di una veduta a distanza inferiore a quella legale anche se l'opera è abusiva, perché la mancanza di concessione edilizia rileva sul piano pubblicistico ma non incide sui requisiti del possesso ad usucapionem né sulla tutela del diritto soggettivo del vicino. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura non individuava un fatto decisivo omesso ma mirava solo a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti; ha inoltre precisato che la perizia di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio, sicché il giudice non è tenuto a confutarne analiticamente il contenuto. La questione di costituzionalità è stata reputata priva di rilevanza, perché l'inammissibilità del motivo assorbiva ogni ulteriore esame. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 905 c.c.
disciplina le distanze nelle vedute; la sua violazione è deducibile tra privati, ma il relativo diritto può essere oggetto di usucapione della servitù di mantenere la veduta a distanza inferiore.
art. 1158 c.c.
consente l'usucapione del diritto reale di servitù quando ricorrano possesso ultraventennale e gli altri requisiti di legge; la Corte ritiene che tale usucapione sia ammissibile anche in presenza di opera abusiva.
art. 34 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
la mancanza di titolo edilizio rileva nel rapporto pubblicistico con la P.A. ma non esclude, di per sé, l'usucapibilità del diritto a mantenere l'opera o la veduta.
art. 112 c.p.c.
la censura di omessa pronuncia/mancato esame non era fondata, perché il giudice aveva deciso la controversia con una motivazione sufficiente e la parte mirava in realtà a una diversa valutazione del fatto.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte rileva che la doglianza si traduceva in una diversa lettura del materiale istruttorio, non in un vizio di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il parametro invocato per la violazione di legge; il primo motivo è stato però ritenuto infondato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale è configurabile solo se sia omesso l'esame di un fatto decisivo; non è sufficiente proporre una diversa ricostruzione dei fatti o contestare la valutazione di una perizia di parte.
art. 348-bis c.p.c.
l'ordinanza di inammissibilità dell'appello è stata richiamata dal ricorrente ai fini del limite al controllo di legittimità sul vizio motivazionale.
art. 348-ter c.p.c.
la Corte ha escluso la rilevanza della questione di costituzionalità prospettata, poiché il motivo era comunque inammissibile per carenza del fatto decisivo omesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
il rigetto del ricorso comporta l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- È ammissibile l'usucapione della servitù consistente nel mantenimento di una veduta o di una costruzione a distanza inferiore a quella legale, anche quando l'opera sia priva di concessione edilizia o comunque abusiva, perché l'illecito edilizio attiene al rapporto con la pubblica amministrazione e non incide sui requisiti del possesso ad usucapionem.
- La disciplina civilistica delle distanze tutela il diritto soggettivo del vicino; la presenza di profili urbanistico-edilizi non esclude, di per sé, la maturazione dell'usucapione del diritto a mantenere lo stato dei luoghi.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una mera rivalutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
- La perizia di parte è una difesa tecnica priva di autonomo valore probatorio: il giudice che la disattenda non è tenuto a confutarne analiticamente il contenuto se la motivazione della decisione consente di comprendere le ragioni del dissenso.
- La deduzione di una questione di legittimità costituzionale è inammissibile o comunque priva di rilevanza quando il motivo su cui si innesta sia già inammissibile per difetto del presupposto processuale o per carenza di decisività del fatto dedotto.
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