Risposta n. 147 del 28/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che i Fondi Alfa siano OICR esteri analoghi ai fondi italiani, gestiti da Advisors indipendenti soggetti a vigilanza SEC, e che quindi, anche tramite veicoli societari intermedi, i proventi non debbano subire ritenuta.
Investimenti di fondi esteri in un fondo immobiliare italiano e applicazione dell’esenzione ex art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001
Il quesito
Viene chiesto se i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta di tre fondi esteri (Fondi Alfa) in un fondo immobiliare italiano possano beneficiare della non imponibilità, verificando in particolare i requisiti di OICR estero e se la vigilanza prudenziale debba sussistere sugli Advisor o anche sui GP.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile l’esenzione ex art. 7, comma 3, D.L. n. 351/2001: i Fondi Alfa possono qualificarsi come OICR esteri se l’Advisor è soggetto al controllo SEC, senza necessità di vigilanza anche sui GP; inoltre l’esenzione vale anche per l’investimento indiretto tramite veicoli residenti in Paesi white list, se gestiti nell’interesse dei partecipanti e in autonomia.
Investimenti da parte di fondi esteri in fondi immobiliari italiani
L’interpello riguarda il trattamento fiscale dei proventi derivanti dall’investimento, diretto e soprattutto indiretto, di tre fondi esteri in un fondo immobiliare italiano speculativo chiuso riservato a investitori qualificati. Il tema centrale è la possibile applicazione del regime di non imponibilità previsto per gli OICR esteri dall’articolo 7, comma 3, del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351.
Fattispecie rappresentata
L’istante è una società fiscalmente residente in Lussemburgo, costituita in forma di société à responsabilité limitée, indirettamente posseduta da tre fondi di investimento (Fondi Alfa 1, Alfa 2 e Alfa 3), istituiti secondo il diritto statunitense, canadese e delle Isole Cayman. I Fondi Alfa sono promossi e gestiti da una società quotata al NYSE.
La società istante è stata costituita per detenere il 100% delle quote del Fondo Beta, fondo immobiliare italiano speculativo di tipo chiuso, riservato a investitori qualificati e gestito dalla SGR YYY. Il fondo immobiliare possiede due immobili ad uso ufficio siti in Roma, prevalentemente locati a operatori commerciali e finanziari.
La partecipazione dei Fondi Alfa al Fondo Beta è indiretta: i Fondi Alfa detengono, per il tramite di una catena societaria lussemburghese, il 100% del capitale, dei diritti agli utili e dei diritti di voto della società istante. La catena partecipativa passa attraverso EEE, III, OOO e la limited partnership UUU, quest’ultima direttamente controllata dai Fondi Alfa.
I Fondi Alfa sono descritti come patrimoni separati composti da più limited partnerships organizzate secondo le leggi dei rispettivi Paesi di istituzione, e operanti sostanzialmente come un soggetto unitario. La gestione è affidata ai general partners, che a loro volta si avvalgono di Advisors statunitensi (RRR e SSS), autorizzati e vigilati dalla SEC, cui è riconducibile in ultima istanza la responsabilità della gestione del patrimonio e delle decisioni di investimento.
Quesito del contribuente
L’istante chiede chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione indiretta dei Fondi Alfa nel Fondo Immobiliare Italiano e, in particolare, sulla spettanza dell’esenzione da ritenuta prevista dall’articolo 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001.
Il dubbio si concentra sulla verifica dei requisiti che caratterizzano un organismo di investimento collettivo del risparmio, e in particolare su:
- pluralità di investitori;
- suddivisione in quote;
- politica di investimento predeterminata;
- gestione nell’interesse dei partecipanti, ma in totale autonomia rispetto ai medesimi;
- vigilanza prudenziale da parte di un’autorità terza, anche con riguardo a SSS.
In particolare, viene chiesto se per il requisito della vigilanza prudenziale sia sufficiente la verifica in capo agli Advisor dei Fondi Alfa 1 e Alfa 2 oppure se, vista la struttura rappresentata, tale requisito debba essere verificato anche, ed esclusivamente, in capo ai GP.
Soluzione interpretativa prospettata
Secondo l’istante, i Fondi Alfa costituiscono patrimoni separati raccolti presso una pluralità di investitori e gestiti da soggetti terzi indipendenti, sotto la supervisione della SEC. Inoltre, sia i fondi sia i soggetti coinvolti nella gestione sono residenti in Paesi che consentono lo scambio di informazioni con l’Italia.
L’istante sostiene che i Fondi Alfa perseguono finalità di investimento analoghe a quelle dei fondi comuni italiani e sono soggetti a vigilanza prudenziale negli Stati Uniti, per il tramite del gestore residente. Ne consegue, secondo la tesi del contribuente, che la partecipazione indiretta al Fondo Immobiliare Italiano non pregiudica l’applicabilità dell’articolo 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001 e che, pertanto, i proventi non dovrebbero essere assoggettati a ritenuta.
Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia
L’Agenzia richiama innanzitutto le definizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettere j) e k), del TUF:
- il fondo comune di investimento è un OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;
- l’OICR è l’organismo il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori tramite emissione e offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi, e investito in base a una politica di investimento predeterminata.
Viene poi richiamato l’articolo 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001, che prevede un regime di non imponibilità per i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani percepiti da OICR esteri istituiti in Stati o territori inclusi nella white list di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche.
L’Agenzia richiama inoltre la circolare 15 febbraio 2012, n. 2/E, secondo cui rilevano gli OICR esteri che, secondo la normativa dello Stato di istituzione, presentano requisiti sostanziali e finalità di investimento analoghi a quelli dei fondi italiani, a prescindere dalla forma giuridica e anche in assenza di soggettività tributaria, purché esista una forma di vigilanza sul fondo o sul soggetto incaricato della gestione.
Infine, è richiamata la risoluzione 27 giugno 2017, n. 78/E, per il tema della vigilanza prudenziale, e la risoluzione 18 luglio 2013, n. 54/E, per l’estensione dell’esenzione anche ai casi di partecipazione indiretta attraverso veicoli societari, a condizione che tali veicoli siano residenti in Paesi white list.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia, sulla base della struttura rappresentata, ritiene che i Fondi Alfa costituiscano patrimoni separati raccolti tra una pluralità di investitori e gestiti da un soggetto terzo indipendente, con supervisione della SEC, e che siano residenti in Paesi white listed, così come i soggetti che li gestiscono.
In tale contesto, i Fondi Alfa, pur avendo la forma giuridica di partnership, possono essere considerati soggetti a vigilanza prudenziale negli Stati Uniti a condizione che l’Advisor incaricato della gestione degli investimenti sia sottoposto al controllo della SEC. Non è quindi necessario che il medesimo requisito sussista anche in capo ai GP.
L’Agenzia precisa inoltre che il regime di non imponibilità si applica non solo alla partecipazione diretta al fondo immobiliare, ma anche all’investimento indiretto tramite veicoli societari interposti, purché anch’essi residenti in Paesi white list. Poiché, come affermato dall’istante, i Fondi Alfa sono gestiti dagli Advisors nell’interesse dei partecipanti e in piena autonomia rispetto ai medesimi, i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta al Fondo Immobiliare Italiano non sono soggetti a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del D.L. n. 351/2001.
Conclusioni operative
L’interpello conferma quindi che, in presenza di OICR esteri sostanzialmente analoghi ai fondi italiani, residenti in Paesi white list e gestiti da soggetti sottoposti a vigilanza prudenziale, il regime di esenzione può operare anche in caso di partecipazione indiretta a un fondo immobiliare italiano. Ai fini del requisito della vigilanza, è sufficiente il controllo dell’Advisor da parte della SEC, senza necessità di estenderlo anche ai general partners.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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