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Sentenza

Sentenza del 16/12/2015 n. 1379 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposta valore aggiunto - Esenzioni e agevolazioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento IVA delle prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese da una banca a favore di un altro intermediario finanziario, nel caso concreto una società di gestione del risparmio (SGR). Le prestazioni erano disciplinate da un apposito contratto che ne prevedeva la gratuità e risultavano finalizzate esclusivamente all'acquisizione e alla fidelizzazione della clientela. La questione era stabilire se tali servizi potessero rientrare nell'esenzione IVA prevista per le operazioni finanziarie.

La decisione

È stata riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, numero 4, del d.P.R. n. 633/1972. Pertanto, le prestazioni di custodia e amministrazione dei titoli, pur rese da una banca in favore di un altro intermediario finanziario, non sono state assoggettate a IVA, in ragione della loro natura e della specifica disciplina contrattuale che ne prevedeva la gratuità e la finalizzazione alla fidelizzazione della clientela.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, numero 4, d.P.R. n. 633/1972

    La norma è stata interpretata nel senso che le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli possono beneficiare dell'esenzione IVA quando, valutate nella loro concreta configurazione contrattuale e funzionale, rientrano nell'ambito delle operazioni finanziarie esenti. La gratuità del servizio e la sua finalizzazione all'acquisizione e fidelizzazione della clientela non impediscono il riconoscimento dell'esenzione.

Massime di principio

  • Per stabilire se un servizio finanziario è esente da IVA occorre esaminare la sua effettiva natura e funzione, non soltanto la denominazione utilizzata dalle parti.
  • Le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese tra intermediari finanziari possono rientrare nell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, numero 4, del d.P.R. n. 633/1972, se presentano un collegamento funzionale con operazioni finanziarie esenti.
  • La gratuità della prestazione non esclude automaticamente l'esenzione IVA, soprattutto quando il servizio è previsto contrattualmente come strumento di acquisizione o fidelizzazione della clientela.
  • La valutazione deve essere condotta caso per caso, considerando il contenuto del contratto, la reale attività svolta, i destinatari del servizio e il suo collegamento con le operazioni finanziarie sottostanti.

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