Sentenza del 16/12/2015 n. 1379 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Imposta valore aggiunto - Esenzioni e agevolazioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA delle prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese da una banca a favore di un altro intermediario finanziario, nel caso concreto una società di gestione del risparmio (SGR). Le prestazioni erano disciplinate da un apposito contratto che ne prevedeva la gratuità e risultavano finalizzate esclusivamente all'acquisizione e alla fidelizzazione della clientela. La questione era stabilire se tali servizi potessero rientrare nell'esenzione IVA prevista per le operazioni finanziarie.
La decisione
È stata riconosciuta l'applicabilità dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, numero 4, del d.P.R. n. 633/1972. Pertanto, le prestazioni di custodia e amministrazione dei titoli, pur rese da una banca in favore di un altro intermediario finanziario, non sono state assoggettate a IVA, in ragione della loro natura e della specifica disciplina contrattuale che ne prevedeva la gratuità e la finalizzazione alla fidelizzazione della clientela.
Norme richiamate
Art. 10, comma 1, numero 4, d.P.R. n. 633/1972
La norma è stata interpretata nel senso che le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli possono beneficiare dell'esenzione IVA quando, valutate nella loro concreta configurazione contrattuale e funzionale, rientrano nell'ambito delle operazioni finanziarie esenti. La gratuità del servizio e la sua finalizzazione all'acquisizione e fidelizzazione della clientela non impediscono il riconoscimento dell'esenzione.
Massime di principio
- Per stabilire se un servizio finanziario è esente da IVA occorre esaminare la sua effettiva natura e funzione, non soltanto la denominazione utilizzata dalle parti.
- Le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli rese tra intermediari finanziari possono rientrare nell'esenzione IVA prevista dall'art. 10, comma 1, numero 4, del d.P.R. n. 633/1972, se presentano un collegamento funzionale con operazioni finanziarie esenti.
- La gratuità della prestazione non esclude automaticamente l'esenzione IVA, soprattutto quando il servizio è previsto contrattualmente come strumento di acquisizione o fidelizzazione della clientela.
- La valutazione deve essere condotta caso per caso, considerando il contenuto del contratto, la reale attività svolta, i destinatari del servizio e il suo collegamento con le operazioni finanziarie sottostanti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 197 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 198 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 397 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 398 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
- Sentenza · 16 dic 2015Sentenza del 16/12/2015 n. 443 - Comm. Trib. Prov. Como
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →