Sentenza del 22/01/2016 n. 1139 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.P. ha impugnato l'accertamento IRPEF relativo al 1992, con cui gli era stato imputato, quale reddito di partecipazione, il 50% degli utili extracontabili attribuiti alla società in conseguenza dell'individuazione di costi indeducibili derivanti da acquisti fittizi di olio. I cinque motivi riguardavano: l'assenza di prova della percezione degli utili da parte del socio; la violazione delle regole sull'onere della prova in materia di fatture per operazioni inesistenti; la violazione dell'autonomia patrimoniale della società di capitali e l'assenza di prova dell'effettiva distribuzione degli utili; il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento motivato per relationem; e l'erronea applicazione di un presunto giudicato esterno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale composta da due fratelli, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, in proporzione alle rispettive partecipazioni. Il fatto noto posto alla base della presunzione era la ristretta compagine sociale, accompagnata dal vincolo familiare e dal reciproco controllo dei soci, non la mera esistenza dell'accertamento societario. È stato inoltre rilevato che il socio non aveva contestato correttamente l'eventuale mancata sospensione del giudizio per pregiudizialità e che non aveva specificato quali atti o contenuti essenziali fossero mancati nell'avviso di accertamento. Il motivo sull'onere della prova è stato assorbito. Non sono state liquidate spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
Art. 2727 c.c.
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci non è stata considerata una presunzione di secondo grado: il fatto noto è la ristretta base sociale, insieme al vincolo di solidarietà e reciproco controllo, mentre l'accertamento dell'utile societario costituisce il presupposto della presunzione.
Art. 2697 c.c.
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a dimostrare l'esistenza degli utili extracontabili e delle operazioni inesistenti; una volta forniti tali elementi, il contribuente deve offrire prova contraria concreta e documentata.
Art. 295 c.p.c.
Il giudice deve sospendere il processo quando egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Quando l'accertamento del reddito societario costituisce il presupposto della tassazione del socio, l'eventuale mancata sospensione deve essere contestata espressamente mediante censura specifica; nel caso concreto tale censura non era stata proposta.
Art. 360 c.p.c.
La norma individua i motivi di ricorso per cassazione, tra cui la violazione di legge, il vizio di motivazione nei limiti applicabili e la nullità della sentenza o del procedimento. La Corte ha rilevato anche possibili profili di inammissibilità dei motivi per inidoneità dei quesiti e dei momenti di sintesi.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla norma, i motivi dovevano essere accompagnati da un quesito di diritto o da un adeguato momento di sintesi. La Corte ha segnalato possibili carenze formali, pur decidendo comunque nel merito.
D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 3
La disposizione disciplina l'accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. Il ricorrente l'aveva invocata per contestare l'imputazione al socio degli utili extracontabili, ma la censura è stata respinta.
D.P.R. n. 600/1973, art. 41
La disposizione riguarda l'obbligo di motivazione degli atti di accertamento. La censura è stata ritenuta infondata e comunque non adeguatamente specificata, poiché il contribuente non aveva indicato quali atti richiamati non fossero stati allegati o riprodotti nelle parti essenziali.
D.P.R. n. 917/1986, art. 42
La norma disciplina la determinazione del reddito e la motivazione degli atti impositivi secondo il richiamo effettuato dal ricorrente. Non è stata ravvisata una violazione derivante dall'imputazione presuntiva degli utili al socio.
Massime di principio
- Nelle società di capitali con compagine sociale molto ristretta, soprattutto quando i soci sono legati da rapporti familiari, l'Amministrazione può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, normalmente in proporzione alle quote possedute.
- La presunzione non è automatica né assoluta: il contribuente può superarla dimostrando, con elementi concreti e documentati, che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati, reinvestiti, utilizzati per coprire perdite o destinati ad altra finalità societaria.
- In caso di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi oggettivi e specifici sulla fittizietà delle operazioni; dopo tale dimostrazione, spetta al contribuente produrre una prova contraria effettiva, non basata su mere contestazioni.
- Il giudizio sul reddito del socio può dipendere dall'accertamento del reddito societario. Se il contribuente ritiene necessario attendere la definizione del giudizio sulla società, deve chiedere e contestare specificamente la mancata sospensione per pregiudizialità.
- Le contestazioni sulla motivazione per relationem devono indicare con precisione quali documenti richiamati non siano stati allegati o quali parti essenziali non siano state riportate nell'avviso; una censura generica è normalmente insufficiente.
- Il fatto che un accertamento societario non sia definitivo non impedisce necessariamente di decidere sulla posizione del socio, purché il giudice valuti adeguatamente il fondamento dell'accertamento e il contribuente utilizzi gli strumenti processuali appropriati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 79 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 82 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 386 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 683 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 22 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 22 gen 2016Sentenza del 22/01/2016 n. 41 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →