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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40505/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (omesso versamento IVA per l'anno 2015, entro il termine del 29/12/2016). Il ricorrente ha articolato cinque motivi: 1) censura sulla qualificazione del dolo (dolo eventuale vs colpa/colpa cosciente) e sull'attribuzione all'imputato di omissione derivante da condotta altrui (precedente amministratore); 2) presunta contraddittorietà della motivazione circa la situazione finanziaria della società e la scelta gestionale di non pagare; 3) vizio di motivazione per l'eccessivo rilievo dato a precedenti periodi gestionali e a dichiarazioni testimoniali; 4) mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 13, comma 1, d.lgs. 74/2000 in relazione al successivo pagamento del debito; 5) contestazione dell'imputabilità dell'omesso versamento relativo a periodi anteriori all'assunzione dell'incarico e della soglia di punibilità per l'Iva maturata sotto la sua amministrazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate o non proponibili in sede di legittimità le censure riguardanti l'accertamento della responsabilità, richiamando il principio secondo cui il reato si consuma alla scadenza del termine di versamento e pertanto grava sul legale rappresentante in carica a quella data anche se il debito si era formato sotto precedente gestione. Ha ritenuto generico il motivo relativo alla causa di non punibilità (mancata indicazione di tempi e modalità del pagamento integrale comprensivo di sanzioni e interessi). Ha confermato che il dolo (anche in forma eventuale) è l'elemento soggettivo richiesto per l'art. 10-ter e che la crisi di liquidità non esclude il dolo salvo prova dell'adozione di tutte le iniziative idonee per il pagamento. Ha altresì disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10-ter

    Norma che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; il reato è omissivo proprio e si consuma alla scadenza del termine di versamento; richiede l'elemento soggettivo del dolo, anche eventuale.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 13, comma 1

    Prevede la causa di non punibilità per i reati tributari (artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater) in caso di integrale pagamento, anche rateale, dell'importo dovuto comprensivo di sanzioni e interessi, purché effettuato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; la mancata specificazione temporale/documentale del pagamento rende la doglianza generica e inammissibile.

  • codice penale, artt. 40, 42 comma 1, 43

    Richiamati in parte dalle doglianze del ricorrente in tema di volontà e responsabilità soggettiva; la Corte sottolinea che per l'omesso versamento rileva il dolo (art. 43 comma 1 sulla responsabilità dell'autore).

  • codice di procedura penale, art. 533 comma 1

    Richiamato dal ricorrente riguardo profili di motivazione; la Cassazione ha ritenuto le censure in fatto non proponibili in sede di legittimità.

  • codice di procedura penale, art. 581 lett. d) e art. 591 comma 1 lett. c)

    Norme richiamate in tema di requisiti di specificità e non genericità del motivo di ricorso; la genericità determina l'inammissibilità.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, incluse eventuali sanzioni e condanna al pagamento delle spese processuali; la Corte ha applicato tali conseguenze.

Massime di principio

  • La responsabilità penale per omesso versamento di imposte grava su chi è legale rappresentante alla scadenza del termine di versamento, anche se il debito si è formato sotto precedente gestione.
  • Il reato di omesso versamento IVA è omissivo proprio e si consuma alla scadenza prevista dalla legge; l'elemento soggettivo richiesto è il dolo (anche eventuale).
  • La crisi di liquidità o il mancato incasso di crediti non escludono in automatico il dolo: è necessario dimostrare di aver adottato tutte le iniziative possibili per il pagamento (anche attingendo al patrimonio personale o mediante altre misure), o che sia intervenuta forza maggiore.
  • La causa di non punibilità per integrale pagamento (art.13 d.lgs.74/2000) opera solo se il pagamento è avvenuto integralmente, comprensivo di sanzioni e interessi, e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; chi invoca tale causa deve specificare tempi e documenti probatori.
  • In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione libera e alternativa dei fatti già valutati in istruttoria: le censure che si risolvono in una diversa lettura delle risultanze di fatto sono, di norma, inammissibili o manifestamente infondate.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e non generici: la mancanza di indicazioni puntuali sui fatti o sulle prove poste a fondamento delle doglianze comporta l'inammissibilità.

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