Cassazione Civile, Ordinanza n. 11340/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore RSA)
La controversia
La società ricorrente aveva stipulato nel 2003 un contratto con l'ASL territoriale per la gestione di una RSA con 40 posti letto per anziani non autosufficienti, con oneri finanziari della retta giornaliera a carico dell'azienda sanitaria. Nel 2005 l'ASL comunicava, per asserite ristrettezze economiche, una riduzione dei posti letto autorizzati e dei ricoveri. La gestore sosteneva di avere continuato ad assistere quaranta anziani e chiedeva, in arbitrato sulla base della clausola compromissoria, il pagamento delle prestazioni rese anche oltre il numero di posti autorizzati, per complessivi euro 798.978,49, distinti tra credito per il 2005 e credito per il 2006. Il collegio arbitrale accoglieva la domanda, ma la Corte d'appello annullava il lodo ritenendo che la determinazione dell'ASL avesse natura autoritativa, espressione di discrezionalità amministrativa, e che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice amministrativo, con conseguente non compromettibilità in arbitri. La ricorrente deduceva con un unico motivo violazione degli artt. 5 L. 1034/1971 e 33, comma 1, D.Lgs. 80/1998, come modificato, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente declinato la giurisdizione ordinaria e annullato il lodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la controversia avesse ad oggetto un rapporto contrattuale privatistico tra azienda sanitaria ed erogatore privato, avente per contenuto la pretesa al pagamento di corrispettivi/indennità derivanti da prestazioni sanitarie e quindi riconducibile alla giurisdizione ordinaria. Ha escluso che la comunicazione dell'ASL sulle ristrettezze economiche e sulla riduzione dei posti letto potesse incidere autoritativamente sul contratto, osservando anche che il potere di fissazione dei tetti di spesa era comunque riservato alla Regione, non all'ASL. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, dichiarando la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e rimettendo al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 5 L. 1034/1971
richiamato dal ricorrente per contestare la declinatoria di giurisdizione; la Corte lo cita nel motivo di ricorso senza soffermarsi su un'autonoma interpretazione, ritenendo comunque fondata la censura sulla giurisdizione ordinaria
art. 33, comma 1, D.Lgs. 80/1998
richiamato con il testo risultante dalle pronunce costituzionali e usato per sostenere la devoluzione della lite al giudice ordinario in materia di corrispettivi per prestazioni sanitarie
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per cassazione per violazione di norme sulla giurisdizione
art. 133, primo comma, lett. c), c.p.a.
richiamato per qualificare la controversia come relativa a indennità, canoni e altri corrispettivi, dunque rientrante nell'ambito della giurisdizione ordinaria
art. 9 L. reg. Calabria 19 marzo 2004, n. 11
evocato per affermare che, per la Calabria e per gli anni 2005-2006, il potere di fissare i limiti finanziari di spesa spettava alla Regione e non alla singola ASL
art. 8-quinquies D.Lgs. 502/1992
citato come base del contratto di regolamentazione delle prestazioni sanitarie, qualificato dalla Corte come contratto di diritto privato che recepisce il budget fissato dagli atti di programmazione amministrativa
Massime di principio
- Il contratto stipulato tra azienda sanitaria ed erogatore privato per la regolamentazione di prestazioni sanitarie ha natura di diritto privato e, salvo che la controversia investa direttamente l'esercizio di potestà amministrative, le relative controversie sui corrispettivi appartengono alla giurisdizione ordinaria.
- La presenza di un precedente atto amministrativo di programmazione o di comunicazioni dell'amministrazione non trasforma automaticamente in controversia di diritto pubblico la lite sul credito dell'erogatore, quando la domanda riguarda l'esistenza e l'ammontare di un credito derivante da un rapporto contrattuale già definito.
- La riduzione dei limiti di spesa o dei posti autorizzati può rilevare solo se la competenza a fissarla appartenga effettivamente all'ente che l'ha adottata; in difetto, l'atto non può incidere autoritativamente sul contenuto del contratto.
- Per stabilire la giurisdizione occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi: se la domanda mira al pagamento di corrispettivi per prestazioni rese in base a criteri contrattualmente accettati, la lite è devoluta al giudice ordinario e può essere compromessa in arbitri, salvo diversa riserva legale.
- La qualificazione della controversia come attinente a "indennità, canoni e altri corrispettivi" esclude, di regola, la devoluzione al giudice amministrativo quando non sia in discussione l'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
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