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Sentenza

Sentenza del 29/09/2016 n. 5118 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMU - Soggetto passivo dell'imposta - Contratto di leasing - Locatario inadempiente - Diritto al rimborso della società locatrice.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Collegio ha riconosciuto alla società locatrice il diritto al rimborso dell'IMU versata al Comune. Sebbene il contratto di leasing fosse stato risolto, l'immobile risultava ancora nella disponibilità dell'utilizzatore e non era stato riconsegnato alla società locatrice. Pertanto, fino alla riconsegna effettiva del bene, la soggettività passiva dell'IMU resta in capo al locatario utilizzatore.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'individuazione del soggetto passivo dell'IMU su un immobile concesso in leasing, dopo la risoluzione del contratto per inadempimento del locatario. Il punto decisivo è stabilire se l'obbligo tributario resti a carico del locatario fino alla risoluzione del contratto oppure si trasferisca alla società locatrice già con la riconsegna materiale del bene. La sentenza attribuisce rilievo alla consegna effettiva dell'immobile, comprovata dal verbale di consegna, quale momento determinante per il trasferimento della legittimazione passiva.

Norme richiamate

  • D.M. 30 ottobre 2012, istruzioni allegate al modello di dichiarazione IMU

    La società di leasing e il locatario hanno l'onere di presentare la dichiarazione "entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna".

    Le istruzioni valorizzano la riconsegna materiale del bene come momento rilevante per determinare gli obblighi dichiarativi e, conseguentemente, il trasferimento della soggettività passiva.

  • Art. 1, comma 672, legge n. 147/2013

    Per durata del contratto di locazione finanziaria "deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna".

    Pur riferita alla TASI, la disposizione conferma il principio secondo cui il rapporto di leasing e la relativa posizione dell'utilizzatore si protraggono, ai fini tributari, fino alla riconsegna effettiva dell'immobile, anche se il contratto è stato formalmente risolto.

Massime di principio

  • Nei contratti di leasing immobiliare, la soggettività passiva dell'imposta sugli immobili si trasferisce alla società locatrice con la riconsegna materiale del bene, non con la sola risoluzione del contratto.
  • L'utilizzatore resta tenuto al pagamento dell'imposta finché mantiene la disponibilità dell'immobile, anche se è inadempiente e il contratto è stato risolto.
  • La data della riconsegna deve essere documentata, preferibilmente mediante un verbale di consegna, che costituisce elemento probatorio centrale.
  • La società di leasing può chiedere il rimborso dell'imposta eventualmente versata per il periodo in cui il bene era ancora nella disponibilità del locatario.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere sempre tra la data della risoluzione contrattuale e la data della riconsegna effettiva: ai fini tributari prevale quest'ultima.

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