Cassazione Penale, Sentenza n. 9348/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impatto dei diritti di difesa per presunta violazione del termine di 48 ore previsto per la convalida del provvedimento del Questore (notifica effettuata il 24/07/2023 ore 12:55; richiesta di convalida del P.M. il giorno successivo; ordinanza emessa il 26/07/2023 senza indicazione dell'orario, quindi, molto probabilmente, prima dello spirare delle 48 ore). Inoltre, censura per carenza di motivazione rispetto al principio di gradualità e proporzionalità della misura (obbligo di presentazione) e per l'assenza di adeguata motivazione circa l'estensione dell'obbligo alle partite del Brescia, alla Nazionale italiana e alle partite amichevoli.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (decorso delle 48 ore) e assorbenti le altre censure. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia, limitatamente all'obbligo di presentazione, del provvedimento del Questore di Brescia (indicato nel provvedimento del 27/02/2023). La Corte ha motivato che non risultava dagli atti alcuna indicazione idonea a comprovare il rispetto del termine dilatorio di 48 ore dalla notifica, cui è subordinata la convalida a tutela del diritto di difesa.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
La convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione non può intervenire prima che siano decorse 48 ore dalla notifica all'interessato; la violazione di tale termine, impedendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, determina nullità generale della convalida.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020 (Pedretti); Sez. 3, n. 15089 del 27/01/2016 (D'Urso)
Conferma e chiarisce il principio che la convalida deve rispettare il termine di 48 ore; inoltre, precisa che l'omessa indicazione dell'orario dell'ordinanza non comporta automaticamente la nullità se dagli atti è comunque desumibile il rispetto del termine, ma se tale prova manca l'ordinanza è annullabile.
Massime di principio
- La convalida giudiziale di un provvedimento del Questore che impone obblighi personali (es. obbligo di presentazione) è subordinata al decorso di 48 ore dalla notifica: se la convalida interviene prima, la misura è nulla per lesione del diritto di difesa.
- L'assenza dell'indicazione dell'orario nell'ordinanza di convalida non determina automaticamente la nullità: è necessario verificare se dagli atti risulti comunque il rispetto del termine dilatorio; in mancanza di elementi probatori la nullità può essere dichiarata.
- Nelle impugnazioni è efficace concentrare le censure sulla violazione del termine delle 48 ore e sulla mancanza di prova del rispetto di tale termine, poiché tale vizio è assorbente e può condurre all'annullamento senza rinvio.
- Quanto alla motivazione e ai principi di gradualità/proporzionalità, il giudice deve motivare specificamente l'imposizione e l'ambito temporale/oggettivo dell'obbligo (quali partite, se anche amichevoli, ecc.); l'assenza di motivazione su questi punti costituisce ulteriore motivo di impugnazione.
- In situazioni analoghe al soggetto sottoposto a provvedimento amministrativo conviene verificare subito la data e l'ora di notifica e, se necessario, sollevare tempestivamente il vizio per mancato rispetto delle 48 ore per preservare il diritto di difesa.
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