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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31806/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagata e società proprietaria)

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale, decidendo ex art. 322-bis c.p.p., aveva rigettato l'appello contro il diniego del GIP alla revoca del sequestro preventivo di un complesso immobiliare destinato a ristorante. In proprio, la persona fisica deduceva le medesime censure proposte anche nell'interesse della società, senza tuttavia specificare un interesse personale all'annullamento del provvedimento. Nell'interesse della società proprietaria sono stati articolati quattro motivi. I primi due riguardavano l'utilizzabilità della consulenza tecnica del pubblico ministero, della relazione integrativa e di ulteriore documentazione, che secondo la difesa sarebbero state acquisite o depositate oltre il termine delle indagini preliminari, con conseguente violazione dell'art. 407, comma 3, c.p.p. La difesa sosteneva inoltre che i nuovi reati contestati non potessero prorogare retroattivamente il termine delle indagini e che la documentazione tecnica fosse stata utilizzata tardivamente. Il terzo e il quarto motivo riguardavano le esigenze cautelari e la proporzionalità del vincolo: la ricorrente lamentava che il Tribunale non avesse motivato in modo concreto sul periculum in mora e sulla necessità di anticipare gli effetti della confisca, limitandosi a richiamare la gravità degli abusi, il danno ambientale, il rischio idrogeologico e la confiscabilità dei beni. Deduceva inoltre l'omessa valutazione della richiesta di revoca parziale del sequestro con riferimento al piano destinato a ristorante e delle deduzioni fondate su una consulenza tecnica di parte.

La decisione

Il ricorso proposto dalla persona fisica in proprio è stato dichiarato inammissibile, perché non era stato dedotto alcun interesse personale all'annullamento dell'ordinanza. Il ricorso proposto nell'interesse della società proprietaria è stato ritenuto inammissibile quanto alle censure sull'utilizzabilità degli atti investigativi: la Corte ha osservato che il nuovo sequestro riguardava ipotesi di reato diverse, fondate anche su ulteriori elementi indiziari, e che la consulenza tecnica e la relazione integrativa avevano natura di notizia di reato idonea a comportare nuove iscrizioni. Inoltre, la doglianza relativa alla documentazione depositata il 20 marzo 2026 è stata giudicata generica, non indicando quando fossero state effettuate le iscrizioni per i nuovi reati e non consentendo quindi di verificare il superamento dei termini investigativi. Sono state invece accolte le censure concernenti le esigenze cautelari. La motivazione del Tribunale, fondata sulla gravità degli abusi, sul danno ambientale, sul rischio idrogeologico e sulla confiscabilità obbligatoria dei beni, non spiegava specificamente le ragioni per cui fosse necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza limitatamente alle esigenze cautelari e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli, che dovrà esaminare anche la dedotta violazione del principio di proporzionalità con riferimento al piano ristorante e alla richiesta di revoca parziale. La ricorrente persona fisica è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso personale.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Disciplina l'appello contro i provvedimenti in materia di sequestro preventivo; il Tribunale di Napoli ha deciso l'impugnazione proposta contro il diniego di revoca.

  • art. 321, comma 2, c.p.p.

    Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose cui è consentita la confisca.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede, oltre alla confiscabilità del bene, una motivazione sulle esigenze cautelari e sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo.

  • art. 324, comma 5, c.p.p.

    Individua il giudice competente per il nuovo giudizio conseguente all'annullamento del provvedimento in materia di sequestro.

  • art. 405 c.p.p.

    La durata delle indagini preliminari deve essere verificata in relazione ai reati oggetto di iscrizione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto rilevanti le nuove iscrizioni connesse alle diverse ipotesi di reato poste a fondamento del nuovo sequestro.

  • art. 407, comma 3, c.p.p.

    È stato invocato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti oltre il termine delle indagini; la Corte ha dichiarato inammissibili le relative censure.

  • art. 237 c.p.p.

    La Corte ha rilevato che un documento proveniente dalla stessa indagata era comunque acquisibile ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    È stato applicato per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità del ricorso personale.

  • art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001

    È stato richiamato dal Tribunale per sostenere la confiscabilità obbligatoria degli immobili oggetto di lottizzazione abusiva; tale confiscabilità, tuttavia, non esonera dalla motivazione sulle esigenze di anticipazione della confisca.

  • art. 30 d.P.R. n. 380/2001

    Individua, insieme all'art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, l'ipotesi di lottizzazione abusiva posta a fondamento di uno dei nuovi capi di contestazione.

  • art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

    È stato contestato in relazione alla lottizzazione abusiva e agli interventi edilizi realizzati in area vincolata.

  • art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004

    È stato contestato in relazione agli interventi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico.

  • art. 635 c.p.

    È stato indicato, in concorso con l'art. 518-duodecies c.p., quale reato oggetto di uno dei nuovi capi di imputazione, senza che la decisione sviluppi una specifica interpretazione della fattispecie.

  • art. 518-duodecies c.p.

    È stato indicato tra i reati oggetto del nuovo procedimento cautelare, senza una specifica interpretazione nella decisione.

  • art. 55 c.n.

    È stato indicato tra le disposizioni poste a fondamento di uno dei nuovi capi di contestazione.

  • art. 1161 c.n.

    È stato indicato, in concorso con l'art. 55 c.n., tra le disposizioni poste a fondamento di uno dei nuovi capi di contestazione.

  • art. 349 c.p.

    Era compreso nell'originaria iscrizione quale delitto, ma il Tribunale aveva annullato il precedente decreto di sequestro nella parte relativa a tale addebito per insussistenza del fatto contestato.

  • art. 110 c.p.

    È stato contestato nei nuovi capi quale disposizione sul concorso di persone nel reato.

Massime di principio

  • Il ricorso proposto personalmente dall'indagato contro un provvedimento cautelare reale è inammissibile quando non individui uno specifico interesse personale all'annullamento, distinto da quello del soggetto proprietario del bene sequestrato.
  • Quando un nuovo sequestro preventivo riguarda ipotesi di reato diverse da quelle poste a fondamento di un precedente sequestro e si fonda su ulteriori elementi indiziari, la consulenza tecnica e la relazione integrativa che li evidenziano possono assumere natura di notizia di reato idonea a determinare nuove iscrizioni; la verifica della tempestività degli atti deve essere compiuta rispetto alle nuove iscrizioni e ai relativi termini investigativi.
  • La censura di inutilizzabilità di documenti acquisiti oltre il termine delle indagini preliminari è generica se non indica quando siano state effettuate le iscrizioni relative ai reati cui i documenti si riferiscono e non consente quindi di verificare in concreto il superamento del termine.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche quando la confisca sia prevista come obbligatoria, deve essere motivato anche quanto al periculum in mora, mediante l'indicazione delle ragioni concrete che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio.
  • La motivazione sul periculum in mora non può esaurirsi nel richiamo alla gravità del reato, al danno ambientale, al rischio idrogeologico o alla confiscabilità del bene, se tali elementi non sono specificamente collegati alla necessità di anticipare la confisca.
  • Il giudice della cautela reale deve rispettare i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, confrontandosi con le deduzioni difensive relative alla possibilità di una revoca parziale o di una delimitazione del vincolo; il mero richiamo apodittico alla proporzionalità non è sufficiente quando la difesa abbia formulato allegazioni tecniche specifiche.
  • L'annullamento per carenza di motivazione sulle esigenze cautelari impone il rinvio al giudice competente, che deve riesaminare il periculum in mora e, nel medesimo contesto, la proporzionalità del sequestro rispetto ai beni e alle porzioni immobiliari concretamente coinvolti.

Come è indicizzato

MaterieLottizzazione abusivaSequestro
RamiReati ediliziProcesso penale
IstitutiConfiscaNullità processuale

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