Cassazione Penale, Ordinanza n. 34606/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002. Ha dedotto violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avesse escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. in modo illogico e contraddittorio. In particolare ha sostenuto di non avere precedenti specifici e che la motivazione non spiegasse adeguatamente perché, nel caso concreto, dovessero ritenersi insussistenti l'esiguità del danno o del pericolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non si confrontasse criticamente con la ratio della decisione impugnata, fondata sulla radicale falsità della dichiarazione resa nell'autocertificazione allegata all'istanza di ammissione al beneficio: l'imputata aveva dichiarato di non avere percepito redditi nel 2017, mentre risultava un reddito da lavoro dipendente pari a euro 14.534,81. La motivazione della Corte di appello è stata ritenuta non illogica né contraddittoria e conforme al principio secondo cui, ai fini dell'art. 131-bis c.p. nel delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, l'offesa va valutata tenendo conto delle modalità ingannatorie della condotta e della sua idoneità a trarre in inganno il giudice al momento della presentazione dell'istanza. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, la ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il reato contestato è quello relativo a dichiarazioni false o omissioni in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la rilevanza offensiva della condotta va apprezzata considerando le modalità ingannatorie della falsa dichiarazione.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa, nel delitto di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, quando la falsità dell'autocertificazione sia radicale e la condotta sia idonea a ingannare il giudice sulla sussistenza dei presupposti per il beneficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel delitto di falsa attestazione in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la valutazione della particolare tenuità del fatto non può essere astratta o automatica, ma deve considerare la concreta capacità ingannatoria della dichiarazione resa.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la falsità dell'autocertificazione incida in modo significativo sulla verifica dei presupposti per il beneficio, anche se l'imputato non abbia precedenti specifici.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta criticamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre censure generiche sulla congruità della motivazione.
- Quando il giudice di merito motiva l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. sulla base della radicale falsità della condotta e della sua idoneità decettiva, tale motivazione è censurabile in cassazione solo se effettivamente illogica o contraddittoria, non per la sola diversa valutazione difensiva.
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