Sentenza del 19/10/2016 n. 6229 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Silenzio-rifiuto - Esenzione Irap.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la sussistenza del presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP. Il contribuente sosteneva che l’impiego di attrezzature tecnologiche, anche altamente specialistiche, e di arredi adeguati all’attività medica non dimostrasse di per sé un’organizzazione autonoma eccedente le necessità professionali. Tali strumenti possono infatti essere indispensabili per garantire qualità e sicurezza delle prestazioni. L’Amministrazione avrebbe dovuto verificare concretamente se fossero presenti beni strumentali eccedenti quelli strettamente necessari o ulteriori elementi organizzativi idonei a potenziare l’attività del medico.
La decisione
La decisione riconosce che le attrezzature e gli arredi normalmente necessari all’esercizio della professione medica, anche quando tecnologicamente avanzati, non costituiscono automaticamente un valore aggiunto rilevante ai fini IRAP. Occorre un accertamento concreto sull’esistenza di strumenti eccedenti il minimo indispensabile o di una struttura organizzata autonoma. Sulla base del principio richiamato, il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione non può essere giustificato dalla sola presenza di attrezzature specialistiche; il contribuente risulta quindi vittorioso, salvo la necessità di una verifica specifica degli elementi organizzativi effettivamente presenti.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 446/1997
L'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi costituisce presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L’IRAP è dovuta dal professionista solo se l’attività è esercitata con un’autonoma organizzazione. La mera disponibilità di strumenti professionali necessari, anche sofisticati, non è sufficiente a integrare tale presupposto.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista sia soggetto a IRAP occorre valutare in concreto l’esistenza di un’autonoma organizzazione, non la sola presenza di beni strumentali.
- Nel settore medico, apparecchiature tecnologiche e arredi specialistici possono essere considerati strumenti indispensabili per la qualità e la sicurezza delle prestazioni, e non necessariamente un indice di organizzazione autonoma.
- L’Amministrazione deve distinguere tra strumenti strettamente necessari all’esercizio della professione e dotazioni eccedenti, capaci di creare un’effettiva struttura organizzata e un valore aggiunto rispetto all’attività personale del professionista.
- La presenza di personale, collaboratori, investimenti rilevanti o mezzi eccedenti il minimo indispensabile può invece sostenere la sussistenza del presupposto IRAP, da valutare sempre sulla base delle circostanze concrete.
- In caso di richiesta di rimborso o di esenzione rimasta senza risposta, il silenzio dell’Amministrazione può essere impugnato, ma il contribuente deve fornire elementi utili a dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione.
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