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Direttiva 2009/75

Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina europea sui dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, fissando prescrizioni tecniche e prove statiche per l'omologazione CE. Essa mira a garantire un livello uniforme di sicurezza per il conducente, attraverso regole comuni su progettazione, resistenza, marcatura e controlli di conformità. Gli Stati membri devono riconoscere i dispositivi conformi, non possono ostacolarne la commercializzazione né l'immatricolazione dei trattori conformi, e devono recepire le modifiche tecniche secondo la procedura prevista dalla direttiva 2003/37/CE.

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento per trattori agricoli o forestali a ruote: requisiti tecnici, prove statiche e omologazione CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori definiti dall'articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE che presentano: altezza minima dal suolo non superiore a 1.000 mm; carreggiata minima fissa o regolabile di almeno 1.150 mm su uno degli assi motori; possibilità di essere muniti di dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di dispositivo di trazione; massa superiore o uguale a 800 kg, calcolata come massa a vuoto comprensiva del dispositivo di protezione montato e dei pneumatici di massima dimensione raccomandata dal costruttore. Rileva per l'omologazione CE dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, dei loro attacchi al trattore e, per riflesso, per l'omologazione e l'immatricolazione dei trattori che li montano. La direttiva opera nel quadro dell'omologazione europea dei trattori e si applica dal 1o gennaio 2010; fa salvi gli obblighi derivanti dai termini di attuazione previsti per le direttive elencate nell'allegato X, parte B.

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche)

La direttiva costituisce una codificazione della disciplina già contenuta nella direttiva 79/622/CEE, razionalizzata per chiarezza e coordinata con il sistema di omologazione CE dei trattori previsto dalla direttiva 2003/37/CE. L'obiettivo è garantire, mediante requisiti tecnici uniformi e prove statiche standardizzate, la resistenza delle strutture di protezione in caso di capovolgimento e la tutela dell'integrità del conducente.

Finalità e quadro normativo

La direttiva si colloca nel sistema di ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di sicurezza dei trattori agricoli o forestali a ruote. Le prescrizioni tecniche sui dispositivi di protezione in caso di capovolgimento servono a rendere possibile e uniforme l'omologazione CE dei trattori, assicurando che i dispositivi installati rispondano a standard minimi comuni in tutta l'Unione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i trattori definiti all'articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE che presentano cumulativamente i requisiti indicati all'articolo 1:

  • altezza minima dal suolo non superiore a 1.000 mm;
  • carreggiata minima fissa o regolabile di almeno 1.150 mm su uno degli assi motori;
  • possibilità di montare un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e un dispositivo di trazione;
  • massa almeno pari a 800 kg, calcolata includendo la struttura di protezione montata e i pneumatici di massima dimensione raccomandata dal costruttore.

Omologazione CE dei dispositivi di protezione

L'articolo 2 impone a ogni Stato membro di procedere all'omologazione di ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e dei relativi attacchi al trattore, secondo le prescrizioni di costruzione e prova contenute negli allegati I-V. Lo Stato che ha rilasciato l'omologazione deve inoltre effettuare controlli a campione sulla conformità della fabbricazione al tipo omologato, anche con la collaborazione delle autorità degli altri Stati membri.

Marcatura e libera circolazione dei dispositivi

Ai sensi dell'articolo 3, per ciascun tipo omologato viene rilasciato un marchio di omologazione CE conforme al modello dell'allegato VI. Gli Stati membri devono inoltre impedire l'uso di marchi che possano creare confusione. L'articolo 4 stabilisce il principio di libera commercializzazione dei dispositivi recanti il marchio CE, salvo il caso in cui dispositivi sistematicamente non conformi al tipo omologato debbano essere esclusi dal mercato; in tale ipotesi lo Stato membro interessato deve informare senza indugio Commissione e altri Stati membri.

Scambio di informazioni e conformità di fabbricazione

L'articolo 5 prevede un obbligo di trasmissione entro un mese, tra autorità nazionali, delle schede di omologazione CE compilate per i dispositivi omologati o rifiutati. L'articolo 6 disciplina invece il controllo della conformità di fabbricazione: se emergono non conformità di vari dispositivi recanti lo stesso marchio CE, lo Stato che ha omologato deve adottare i provvedimenti necessari, fino alla revoca dell'omologazione nei casi gravi e ripetuti. Le revoche devono essere comunicate agli altri Stati membri entro un mese.

Motivazione delle decisioni e mezzi di ricorso

L'articolo 7 impone che ogni decisione di rifiuto o revoca dell'omologazione CE, nonché ogni divieto di commercializzazione o di utilizzazione, sia puntualmente motivata. La decisione deve essere notificata all'interessato con l'indicazione dei rimedi giuridici disponibili e del termine per proporli secondo le norme nazionali.

Effetti sull'omologazione dei trattori e sull'immatricolazione

Gli articoli 8 e 9 tutelano la circolazione dei trattori conformi. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE, il rilascio del documento di cui all'articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, l'omologazione nazionale, l'immatricolazione, la vendita, la prima immissione in circolazione o l'uso dei trattori per motivi connessi ai dispositivi di protezione, se tali dispositivi sono conformi agli allegati I-IX. Restano però fermi gli effetti impeditivi della non conformità ai requisiti della direttiva.

Obbligo di montaggio del dispositivo di protezione

L'articolo 10 stabilisce che, in sede di omologazione CE, ogni trattore rientrante nell'articolo 1 deve essere munito di un dispositivo di protezione conforme agli allegati I-IV. È contemplata una specifica possibilità tecnica per i trattori disciplinati anche dalla direttiva 2009/57/CE, che possono montare un dispositivo conforme a quella disciplina.

Allegati tecnici: requisiti, prove e accettazione

Gli allegati I-III contengono il cuore tecnico della direttiva. L'allegato I definisce la struttura di protezione, le prescrizioni generali, il contenuto della domanda di omologazione CE e le iscrizioni obbligatorie sulla targhetta. Sono richiesti, tra l'altro, disegni, fotografie, descrizione della struttura, dati sui materiali e indicazioni sugli attacchi al trattore.

L'allegato II disciplina le condizioni di prova: preparazione del complesso, massa di riferimento del trattore, apparecchiature per le prove orizzontali e di schiacciamento, tolleranze di misura, sequenza delle prove e condizioni di accettazione. Le prove comprendono carico longitudinale, carico laterale, due prove di schiacciamento e, se necessario, una prova di sovraccarico.

L'allegato III descrive la procedura di prova in dettaglio. Per il carico longitudinale e laterale sono fissati criteri di arresto basati sull'energia assorbita e sulla protezione della zona libera. Le energie richieste sono pari a:

  • Eil 1 = 1,4 mt per il primo carico longitudinale;
  • Eis = 1,75 mt per il carico laterale;
  • Eil 2 = 0,35 mt per il secondo carico longitudinale. Sono inoltre stabilite le forze di schiacciamento pari a Fr = 20 mt e Ff = 20 mt per la parte posteriore e frontale della struttura.

La nozione di zona libera è definita in modo analitico, con riferimento al sedile del conducente, al volante e a specifici piani e superfici geometriche. La struttura di protezione non deve interferire con tale zona né lasciare parti non protette.

Documentazione di prova, marcatura e schede di omologazione

L'allegato V contiene il modello di verbale delle prove, con indicazioni dettagliate su caratteristiche del trattore usato, dati tecnici della struttura, materiali, risultati delle prove e deformazione permanente finale. L'allegato VI definisce la marcatura CE: un rettangolo con la lettera minuscola "e" e il numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, seguito dal numero di omologazione CE e dal simbolo aggiuntivo "S".

Gli allegati VII e IX forniscono rispettivamente il modello di scheda di omologazione CE per la struttura di protezione e l'allegato alla scheda di omologazione CE del tipo di trattore. L'allegato VIII disciplina l'omologazione CE del tipo di trattore per quanto riguarda la resistenza della struttura di protezione e dei suoi attacchi, compresa la possibilità di estensione ad altri tipi in presenza di determinate condizioni tecniche di compatibilità.

Aggiornamento tecnico, abrogazione e decorrenza

L'articolo 11 rinvia alla procedura dell'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE per l'adeguamento tecnico degli allegati I-IX. L'articolo 12 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione le disposizioni interne essenziali adottate nel settore. L'articolo 13 abroga la direttiva 79/622/CEE, con gli atti modificativi elencati nell'allegato X, parte A, fermo restando il rispetto dei termini di attuazione richiamati nella parte B. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1o gennaio 2010.

Disposizioni principali

Oggetto e coordinamento con la direttiva 2003/37/CE

La direttiva stabilisce le prescrizioni tecniche per il disegno e la fabbricazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento (cabina o telaio di sicurezza) dei trattori agricoli o forestali a ruote, nell'ambito del sistema di omologazione CE dei trattori previsto dalla direttiva 2003/37/CE. Le prescrizioni mirano al ravvicinamento delle legislazioni nazionali e si applicano, per quanto compatibili, alle disposizioni della direttiva 2003/37/CE.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'articolo 1 delimita i trattori interessati in base a quattro criteri tecnici cumulativi: altezza minima dal suolo non superiore a 1.000 mm; carreggiata minima di almeno 1.150 mm; possibilità di montare un dispositivo di accoppiamento polivalente e un dispositivo di trazione; massa almeno pari a 800 kg, includendo la struttura di protezione montata e i pneumatici massimi raccomandati.

Omologazione CE dei dispositivi di protezione e controlli di produzione

Ai sensi dell'articolo 2, ogni Stato membro omologa ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e i relativi attacchi al trattore secondo gli allegati I-V. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE deve inoltre verificare, a campione, la conformità della fabbricazione al tipo omologato, eventualmente con la collaborazione delle autorità degli altri Stati membri.

Marchio di omologazione CE e prevenzione della confusione

L'articolo 3 prevede il rilascio al costruttore o al suo mandatario di un marchio di omologazione CE conforme al modello dell'allegato VI per ogni tipo di dispositivo omologato. Gli Stati membri devono impedire l'uso di marchi che possano creare confusione con quelli attribuiti ai dispositivi omologati.

Libera commercializzazione e divieto per non conformità sistematica

L'articolo 4 vieta agli Stati membri di impedire la commercializzazione dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi per motivi legati alla costruzione, se recano il marchio di omologazione CE. È tuttavia possibile vietare la commercializzazione di dispositivi marcati CE che, in modo sistematico, non siano conformi al tipo omologato, con obbligo di informare immediatamente Commissione e altri Stati membri.

Scambio di informazioni e schede di omologazione

L'articolo 5 impone alle autorità nazionali di trasmettere entro un mese agli altri Stati membri copia delle schede di omologazione CE compilate per ogni tipo omologato o rifiutato, secondo il modello dell'allegato VII.

Conformità di fabbricazione, revoca e comunicazioni

L'articolo 6 disciplina le misure da adottare quando si constata la non conformità di esemplari recanti lo stesso marchio di omologazione CE: lo Stato membro che ha omologato deve adottare i provvedimenti necessari, potendo arrivare, nei casi gravi e ripetuti, alla revoca dell'omologazione. Le autorità devono comunicarsi entro un mese le revoche e i relativi motivi.

Motivazione delle decisioni e tutela giurisdizionale

L'articolo 7 richiede che ogni rifiuto o revoca di omologazione CE, nonché ogni divieto di commercializzazione o utilizzazione, sia motivato in modo preciso e notificato all'interessato con indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini previsti dalla normativa nazionale.

Effetti sull'omologazione dei trattori e sull'omologazione nazionale

L'articolo 8 vieta agli Stati membri di rifiutare l'omologazione CE, il documento di cui all'articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE o l'omologazione nazionale di un tipo di trattore per motivi attinenti alla struttura di protezione, se conforme agli allegati I-IX. Tuttavia, il documento di cui all'articolo 2, lettera u), non può essere rilasciato se il tipo di trattore non è conforme; inoltre gli Stati membri possono rifiutare l'omologazione nazionale in caso di non conformità.

Immatricolazione, vendita e prima immissione in circolazione

Ai sensi dell'articolo 9, gli Stati membri non possono rifiutare l'immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l'uso dei trattori per motivi relativi ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, se conformi agli allegati I-IX.

Obbligo di montaggio della struttura di protezione

L'articolo 10 impone che, in sede di omologazione CE, ogni trattore di cui all'articolo 1 sia munito di una struttura di protezione conforme agli allegati I-IV. È prevista una deroga tecnica per i trattori definiti dall'articolo 1 della direttiva 2009/57/CE, che possono essere equipaggiati con un dispositivo conforme agli allegati I-IV di tale direttiva.

Adeguamenti al progresso tecnico

L'articolo 11 rinvia alla procedura dell'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE per l'adozione delle modifiche necessarie ad adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I-IX.

Obbligo di comunicazione delle disposizioni nazionali

L'articolo 12 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione della direttiva 79/622/CEE e decorrenza

L'articolo 13 abroga la direttiva 79/622/CEE, come modificata dagli atti elencati nell'allegato X, parte A, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive indicate nell'allegato X, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell'allegato XI.

Entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010. Gli Stati membri ne sono destinatari.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza dei prodottiindustriaagricolturaomologazione tecnica

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