Direttiva 2009/58
Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/58/CE è una direttiva di codificazione che sostituisce la precedente direttiva 79/533/CEE in materia di dispositivo di rimorchio e retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote. Essa fissa prescrizioni tecniche armonizzate, inserite nel sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 2003/37/CE, per evitare ostacoli alla libera circolazione dei trattori conformi. La direttiva stabilisce inoltre il divieto per gli Stati membri di rifiutare omologazione, immatricolazione, vendita o uso dei trattori conformi, disciplina l’adeguamento tecnico degli allegati e prevede la sua applicazione dal 1o gennaio 2010.
Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sul dispositivo di rimorchio e sulla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote, ai fini dell’omologazione CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai trattori agricoli o forestali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, ossia veicoli a motore a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepiti essenzialmente per la trazione e per tirare, spingere, portare o azionare attrezzi, macchine o rimorchi destinati ad attività agricola o forestale. La direttiva riguarda soltanto i trattori montati su pneumatici e con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Le sue prescrizioni incidono sulla omologazione CE, sull’omologazione nazionale, sul rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, nonché sulla immatricolazione, vendita, prima immissione in circolazione e uso dei trattori per i motivi specifici relativi al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia.
Dispositivo di rimorchio e retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote
La direttiva 2009/58/CE è una direttiva di codificazione che razionalizza e sostituisce la disciplina già contenuta nella direttiva 79/533/CEE, nell’ambito del sistema di omologazione CE dei trattori agricoli o forestali. Essa mira ad armonizzare le prescrizioni tecniche relative al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia, così da facilitare l’applicazione uniforme della procedura di omologazione CE prevista dalla direttiva 2003/37/CE e garantire la libera circolazione dei veicoli conformi.
Finalità e coordinamento con la direttiva 2003/37/CE
La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 2003/37/CE, che disciplina l’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche. Le prescrizioni contenute nella presente direttiva hanno natura tecnica e sono finalizzate al ravvicinamento delle legislazioni nazionali; conseguentemente, gli aspetti relativi all’omologazione e ai documenti previsti dalla direttiva 2003/37/CE si applicano anche alla presente disciplina.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 definisce il trattore rilevante ai fini della direttiva come un veicolo a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepito essenzialmente per la potenza di trazione e per tirare, spingere, portare o azionare attrezzi, macchine o rimorchi per l’attività agricola o forestale. La disciplina si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici e aventi velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Obblighi per gli Stati membri in materia di omologazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di risultato negativo: non possono rifiutare l’omologazione CE, il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, né l’omologazione nazionale di un tipo di trattore per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia, se il tipo è conforme agli allegati I e II.
La stessa disposizione precisa anche l’obbligo opposto:
- gli Stati membri non possono rilasciare il documento previsto dalla direttiva 2003/37/CE se il tipo di trattore non è conforme alla presente direttiva;
- gli Stati membri possono rifiutare l’omologazione nazionale se il tipo non è conforme alle prescrizioni della direttiva.
Circolazione dei trattori conformi
L’articolo 3 estende la tutela della conformità tecnica alla fase di commercializzazione e uso. Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi legati al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia, purché i trattori rispettino gli allegati I e II.
Prescrizioni tecniche degli allegati
Le prescrizioni operative sono contenute negli allegati tecnici.
Allegato I: dispositivo di rimorchio
Ogni trattore deve disporre di un apposito dispositivo al quale possa essere fissato un elemento di giunzione, come una barra o un cavo per rimorchio. Il dispositivo deve essere montato nella parte anteriore del trattore e munito di perno di aggancio. La forma deve essere quella di una ganascia, con specifiche dimensionali puntuali:
- apertura a livello del centro del perno di bloccaggio: 60 mm +0,5/-1,5 mm;
- profondità della ganascia dal centro del perno: 62 mm ±0,5 mm;
- diametro del perno di aggancio: 30 +1,5 mm.
Il perno deve inoltre essere dotato di un dispositivo che ne impedisca l’uscita durante l’utilizzazione e tale dispositivo di sicurezza non deve essere distaccabile. La direttiva chiarisce che lo scarto di +1,5 mm non costituisce una tolleranza di fabbricazione, ma una differenza consentita nelle dimensioni nominali di perni di modello diverso.
Allegato II: retromarcia
Ogni trattore deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia azionabile dal posto di guida.
Adeguamento tecnico e comitologia
L’articolo 4 rinvia alla procedura dell’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE per l’adozione delle modifiche necessarie ad adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II. Ne deriva un margine di aggiornamento tecnico centralizzato a livello UE, senza necessità di nuova direttiva ordinaria per ogni adattamento.
Recepimento, comunicazioni e abrogazione della direttiva precedente
L’articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. L’articolo 6 abroga la direttiva 79/533/CEE, mantenendo però salvi gli obblighi connessi ai termini di attuazione e applicazione degli atti elencati nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono essere letti, secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV, come riferimenti alla presente direttiva.
L’allegato III ricostruisce la sequenza degli atti abrogati e delle loro modifiche, mentre la parte B riporta i termini storici di attuazione e le date di applicazione degli atti precedenti, inclusa la direttiva 1999/58/CE.
Entrata in vigore e decorrenza
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010. Non è indicato nel testo un autonomo termine di recepimento distinto da tali date, trattandosi di direttiva di codificazione che sostituisce il precedente corpus normativo e richiama gli obblighi storici di attuazione contenuti nell’allegato III.
Disposizioni principali
Definizione di trattore e ambito tecnico
L’articolo 1 definisce il trattore agricolo o forestale come veicolo a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, la cui funzione essenziale è la potenza di trazione e che è concepito per tirare, spingere, portare o azionare strumenti, macchine o rimorchi destinati all’attività agricola o forestale. La direttiva si applica solo ai trattori su pneumatici con velocità massima per costruzione tra 6 e 40 km/h.
Riconoscimento dell’omologazione per i veicoli conformi
L’articolo 2 impone agli Stati membri di non rifiutare l’omologazione CE, il rilascio del documento previsto dall’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, né l’omologazione nazionale di un tipo di trattore, per motivi relativi al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia, se il trattore è conforme agli allegati I e II. Viceversa, gli Stati membri non possono rilasciare il documento se il tipo non è conforme e possono rifiutare l’omologazione nazionale in caso di non conformità.
Immatricolazione, vendita e messa in circolazione
L’articolo 3 vieta agli Stati membri di rifiutare l’immatricolazione o di vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti il dispositivo di rimorchio e la retromarcia, quando tali trattori sono conformi agli allegati I e II.
Aggiornamento tecnico degli allegati
L’articolo 4 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II siano adottate secondo la procedura di comitato di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.
Obbligo di comunicazione delle misure nazionali
L’articolo 5 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione della direttiva precedente e continuità normativa
L’articolo 6 abroga la direttiva 79/533/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato III, parte A, ma fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi riferiti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Destinatari
L’articolo 8 indica come destinatari della direttiva gli Stati membri.
Prescrizioni tecniche sul dispositivo di rimorchio
L’allegato I contiene le specifiche tecniche del dispositivo di rimorchio: ogni trattore deve avere un apposito dispositivo per fissare un elemento di giunzione, come barra o cavo di traino; il dispositivo deve essere montato nella parte anteriore del trattore e munito di un perno di aggancio; la forma deve essere a ganascia, con apertura al centro del perno di bloccaggio di 60 mm +0,5/-1,5 mm e profondità di 62 mm ±0,5 mm; il perno di aggancio deve avere diametro di 30 +1,5 mm e un dispositivo di sicurezza non distaccabile che ne impedisca l’uscita durante l’uso.
Prescrizioni sulla retromarcia
L’allegato II prevede che ogni trattore sia dotato di un dispositivo di retromarcia azionabile dal posto di guida.
Come è indicizzato
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