Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2009/57

Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica la disciplina UE sui dispositivi di protezione in caso di capovolgimento per trattori agricoli o forestali a ruote, inserendola nel sistema di omologazione CE per tipo previsto dalla direttiva 2003/37/CE. Stabilisce requisiti tecnici dettagliati, procedure di prova, regole di marcatura e condizioni per l’omologazione dei dispositivi e dei trattori equipaggiati. Impone inoltre agli Stati membri obblighi di riconoscimento reciproco, di controllo della conformità della produzione e di non ostacolare commercializzazione, immatricolazione e uso dei veicoli conformi.

Ravvicinamento delle legislazioni in materia di dispositivi di protezione contro il capovolgimento (cabine/telai di sicurezza) per trattori agricoli o forestali a ruote, con regole tecniche di omologazione CE e libera circolazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori definiti dall’articolo 2, lettera j), della direttiva 2003/37/CE che abbiano: altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm; carreggiata fissa o regolabile di almeno uno degli assi motori non inferiore a 1 150 mm; possibilità di essere muniti di dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di dispositivo di trazione; massa compresa tra 1,5 e 6 tonnellate, secondo la massa a vuoto calcolata con il dispositivo di protezione montato e i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore. Si applica agli Stati membri nell’ambito delle procedure di omologazione CE, immatricolazione, commercializzazione e utilizzazione di tali trattori e dei relativi dispositivi di protezione; sono rilevanti gli allegati tecnici da I a IX. Restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione delle direttive elencate nell’allegato X, parte B.

Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva costituisce una codificazione della disciplina già contenuta nella direttiva 77/536/CEE e si colloca nel quadro dell’omologazione CE per tipo dei trattori agricoli o forestali disciplinata dalla direttiva 2003/37/CE. L’obiettivo è garantire un livello armonizzato di protezione del conducente in caso di capovolgimento, mediante prescrizioni tecniche uniformi su progettazione, prove, omologazione e marcatura dei dispositivi di protezione.

Obiettivi e logica della disciplina

Il testo mira al ravvicinamento delle legislazioni nazionali per consentire la libera circolazione di trattori e dispositivi conformi, evitando divergenze tecniche tra Stati membri. La logica normativa è tipica della direttiva UE: gli Stati membri sono vincolati al risultato da raggiungere, ma conservano margini di scelta sugli strumenti di recepimento e sulle misure organizzative interne, nel rispetto dei requisiti armonizzati stabiliti negli allegati tecnici.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 circoscrive l’ambito ai trattori definiti dalla direttiva 2003/37/CE che presentino specifiche caratteristiche tecniche:

  • altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm;
  • carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1 150 mm;
  • possibilità di montare un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e un dispositivo di trazione;
  • massa compresa fra 1,5 e 6 tonnellate, calcolata secondo la massa a vuoto con il dispositivo di protezione montato e i pneumatici di massima dimensione raccomandata dal costruttore.

La disciplina incide sia sui dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, sia sugli attacchi al trattore, sia sulle procedure di omologazione e sugli effetti di mercato dell’omologazione stessa.

Omologazione CE dei dispositivi e controllo della produzione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di omologare ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento, nonché i relativi attacchi al trattore, se conformi alle prescrizioni di costruzione e di prova degli allegati da I a V. Lo Stato che ha rilasciato l’omologazione CE deve inoltre vigilare sulla conformità della produzione al tipo omologato, anche tramite cooperazione con altre autorità nazionali, e mediante controlli a campione.

Marcatura e riconoscibilità del prodotto omologato

L’articolo 3 obbliga a rilasciare un marchio di omologazione CE, secondo il modello dell’allegato VI, per ogni tipo omologato di dispositivo di protezione e per i relativi attacchi. Gli Stati membri devono anche prevenire l’uso di marchi suscettibili di generare confusione con quelli dei dispositivi omologati.

Libera commercializzazione e misure contro la non conformità

L’articolo 4 stabilisce un principio di non ostacolo alla commercializzazione dei dispositivi recanti il marchio di omologazione CE per motivi attinenti alla loro costruzione. È tuttavia consentito vietare la commercializzazione di dispositivi che, in modo sistematico, non risultino conformi al tipo omologato; in tale ipotesi, lo Stato membro deve informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni del provvedimento.

L’articolo 6 disciplina i casi di non conformità della produzione rispetto al tipo omologato: lo Stato che ha effettuato l’omologazione deve adottare misure idonee a ristabilire la conformità, potendo arrivare alla revoca dell’omologazione CE se la non conformità è grave e ripetuta. Le autorità nazionali si scambiano entro un mese le informazioni sulle revoche e sui relativi motivi.

Procedura e garanzie per l’interessato

L’articolo 5 prevede lo scambio, entro un mese, delle schede di omologazione tra le autorità degli Stati membri, secondo il modello dell’allegato VII. L’articolo 7 richiede che ogni decisione di rifiuto, revoca dell’omologazione, divieto di commercializzazione o di utilizzazione sia motivata in modo preciso e notificata all’interessato, con indicazione dei rimedi giurisdizionali o amministrativi disponibili e del termine per proporli.

Effetti sull’omologazione dei trattori e sulla loro circolazione

L’articolo 8 impedisce agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE, il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE o l’omologazione nazionale di un tipo di trattore per ragioni connesse ai dispositivi di protezione, se questi rispettano gli allegati da I a IX. Gli Stati membri non possono inoltre rilasciare il documento previsto dalla direttiva 2003/37/CE se il tipo di trattore non è conforme alla presente direttiva; possono invece negare l’omologazione nazionale in caso di non conformità.

L’articolo 9 estende l’effetto di libera circolazione anche all’immatricolazione, alla vendita, alla prima immissione in circolazione e all’utilizzazione: tali atti non possono essere vietati per motivi attinenti ai dispositivi di protezione, se conformi agli allegati da I a IX.

Obbligo di dotazione del trattore omologato

L’articolo 10 stabilisce che, in sede di omologazione CE, ogni trattore rientrante nell’ambito dell’articolo 1 debba essere munito di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento conforme alle prescrizioni degli allegati da I a IV. Si tratta di un obbligo di risultato che vincola gli Stati membri nelle procedure di omologazione, lasciando però alle autorità nazionali la gestione della forma amministrativa.

Aggiornamento tecnico e adattamento al progresso

L’articolo 11 consente l’adeguamento tecnico degli allegati da I a IX secondo la procedura di comitologia prevista dall’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE. La direttiva, quindi, prevede un meccanismo di aggiornamento dinamico delle specifiche tecniche senza necessità di una nuova direttiva di base.

Recepimento, entrata in vigore e applicazione temporale

L’articolo 12 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. L’articolo 14 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1o gennaio 2010.

La direttiva richiama inoltre, nell’articolo 13 e nell’allegato X, gli obblighi transitori legati all’abrogata direttiva 77/536/CEE e alle sue successive modifiche, salvaguardando i termini di attuazione e applicazione già previsti per le norme sostituite.

Allegati tecnici: contenuto rilevante per gli operatori

Gli allegati da I a IX contengono la disciplina tecnica dettagliata di interesse pratico per costruttori, omologatori e consulenti:

  • condizioni di omologazione CE dei dispositivi e dei loro attacchi;
  • condizioni e procedure di prova di resistenza;
  • definizione della zona libera per la sicurezza del conducente;
  • criteri di interpretazione dei risultati delle prove;
  • modello del verbale di prova;
  • modello di marcatura CE;
  • modelli di scheda di omologazione e di allegato alla scheda di omologazione del trattore.

In particolare, gli allegati stabiliscono prove di urto posteriore, frontale e laterale, nonché prove di schiacciamento anteriore e posteriore, con parametri numerici puntuali su masse, angoli, altezze di caduta e deformazioni ammissibili. Le condizioni di esito positivo richiedono l’assenza di rotture o incrinature rilevanti, il mantenimento della zona libera e il rispetto dei limiti di deformazione massima istantanea e permanente.

Regime tecnico di prova e margini di discrezionalità nazionale

La direttiva lascia agli Stati membri un margine limitato alla scelta degli strumenti di recepimento e alle modalità organizzative dei controlli e delle comunicazioni amministrative. Sul piano tecnico, invece, il contenuto è fortemente armonizzato: le specifiche degli allegati vincolano integralmente i risultati da conseguire nelle procedure di omologazione e nelle prove di resistenza, riducendo al minimo la discrezionalità nazionale.

Disposizioni principali

Finalità e coordinamento con la direttiva 2003/37/CE

La direttiva è una codificazione della precedente direttiva 77/536/CEE e si inserisce nel sistema di omologazione CE per tipo dei trattori agricoli o forestali previsto dalla direttiva 2003/37/CE. Le prescrizioni tecniche sui dispositivi di protezione in caso di capovolgimento sono finalizzate al ravvicinamento delle legislazioni nazionali e all’applicazione della procedura di omologazione CE per tipo.

Ambito oggettivo dei trattori interessati

L’articolo 1 limita l’applicazione ai trattori che soddisfano congiuntamente i criteri dimensionali e di massa indicati: altezza minima dal suolo non superiore a 1 000 mm, carreggiata minima dell’asse motore non inferiore a 1 150 mm, possibilità di montare dispositivo di accoppiamento polivalente e dispositivo di trazione, massa tra 1,5 e 6 tonnellate calcolata secondo la massa a vuoto comprensiva del dispositivo di protezione e dei pneumatici di massima dimensione raccomandata.

Omologazione CE dei dispositivi di protezione e controllo della produzione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di omologare ogni tipo di dispositivo di protezione in caso di capovolgimento e i relativi attacchi al trattore, se conformi agli allegati da I a V. Lo Stato che rilascia l’omologazione deve controllare la conformità della fabbricazione al tipo omologato, eventualmente in cooperazione con altri Stati membri, mediante controlli a campione.

Marchio di omologazione CE e prevenzione della confusione

L’articolo 3 prevede il rilascio al costruttore o al suo mandatario di un marchio di omologazione CE conforme all’allegato VI per ciascun tipo omologato di dispositivo di protezione e per i relativi attacchi. Gli Stati membri devono inoltre impedire l’uso di marchi che possano creare confusione con quelli relativi ai dispositivi omologati.

Divieto di restrizioni alla commercializzazione e misure contro le non conformità

L’articolo 4 vieta di ostacolare la commercializzazione dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi per motivi connessi alla costruzione, se recano il marchio di omologazione CE. È però consentito vietare la commercializzazione di dispositivi che, in modo sistematico, non siano conformi al tipo omologato; in tal caso lo Stato membro deve informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando i motivi della decisione.

Scambio delle schede di omologazione

L’articolo 5 impone alle autorità competenti di ciascuno Stato membro di inviare entro un mese alle autorità degli altri Stati membri copia delle schede di omologazione, secondo il modello dell’allegato VII, per ogni tipo omologato o rifiutato.

Revoca dell’omologazione CE per non conformità grave o ripetuta

L’articolo 6 disciplina i casi in cui lo Stato membro che ha rilasciato l’omologazione CE constata la non conformità di dispositivi recanti lo stesso marchio: deve adottare le misure necessarie per garantire la conformità della fabbricazione e informare gli altri Stati membri, con possibile revoca dell’omologazione in caso di non conformità grave e ripetuta. Le autorità competenti si comunicano entro un mese la revoca di un’omologazione CE e i relativi motivi.

Motivazione e tutela del destinatario delle decisioni

L’articolo 7 richiede che ogni decisione di rifiuto o revoca dell’omologazione, o di divieto di commercializzazione o utilizzazione, sia motivata con precisione e notificata all’interessato, indicando i mezzi di ricorso e i termini previsti dal diritto nazionale.

Effetti sull’omologazione del trattore e sull’omologazione nazionale

L’articolo 8 vieta agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE, il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE o l’omologazione nazionale di un tipo di trattore per motivi relativi ai dispositivi di protezione, se conformi agli allegati da I a IX. Tuttavia, gli Stati membri possono negare l’omologazione nazionale se il tipo di trattore non è conforme alla direttiva.

Immatricolazione, vendita e utilizzazione dei trattori conformi

L’articolo 9 impedisce agli Stati membri di rifiutare l’immatricolazione o di vietare vendita, prima immissione in circolazione o utilizzazione dei trattori per motivi concernenti i dispositivi di protezione, quando questi rispettano gli allegati da I a IX.

Obbligo di dotazione del trattore omologato

L’articolo 10 dispone che, in sede di omologazione CE, ogni trattore rientrante nell’articolo 1 debba essere munito di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento conforme agli allegati da I a IV.

Aggiornamento tecnico della disciplina

L’articolo 11 prevede che le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati da I a IX siano adottate secondo la procedura dell’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Recepimento e comunicazione delle norme nazionali

L’articolo 12 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2010.

Abrogazione della direttiva 77/536/CEE e continuità degli obblighi transitori

L’articolo 13 abroga la direttiva 77/536/CEE, come modificata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicate nell’allegato X, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato XI.

Come è indicizzato

Materietrasportisicurezza dei prodottiindustriaomologazione tecnicamacchine agricole

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.