Direttiva 2009/62
Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la disciplina UE sull’alloggiamento per la targa posteriore dei veicoli a motore a due o tre ruote, inserendola nel sistema di omologazione CE della direttiva 2002/24/CE. Stabilisce requisiti tecnici minimi e regole procedurali affinché i veicoli conformi non possano essere ostacolati nella loro omologazione, immatricolazione, vendita o messa in circolazione per ragioni attinenti a tale alloggiamento. Non armonizza invece le dimensioni delle targhe nazionali, lasciando agli Stati membri la gestione dei profili di sicurezza connessi alle targhe sporgenti. La direttiva si applica dal 1º gennaio 2010 ed è accompagnata da un allegato tecnico dettagliato e da una tavola di concordanza con la normativa abrogata.
Prescrizioni tecniche e regole di omologazione CE per l’alloggiamento della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.
Ambito di applicazione
Si applica all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione di tutti i tipi di veicoli a motore definiti all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE, quindi ai veicoli a due o tre ruote oggetto del sistema di omologazione CE. Riguarda la procedura di omologazione, le condizioni di libera circolazione e le prescrizioni tecniche di disegno e fabbricazione relative alla collocazione, inclinazione, dimensioni e visibilità dell’alloggiamento. Restano fuori dall’obiettivo della direttiva l’armonizzazione delle dimensioni delle targhe di immatricolazione dei singoli Stati membri, che rimane nella competenza nazionale per quanto necessario alla sicurezza stradale.
Direttiva 2009/62/CE sull’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote
La direttiva, versione codificata della disciplina già contenuta nella direttiva 93/94/CEE, si inserisce nel sistema di omologazione CE dei veicoli a motore a due o tre ruote previsto dalla direttiva 2002/24/CE. Essa mira a uniformare le prescrizioni tecniche relative all’alloggiamento della targa posteriore d’immatricolazione, così da assicurare un livello comune di conformità ai fini dell’omologazione e della libera circolazione nel mercato interno.
Finalità e contesto normativo
La direttiva è adottata per ragioni di razionalità e chiarezza, in quanto codifica una normativa già oggetto di modifiche sostanziali. I considerando chiariscono che si tratta di una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE e che le relative prescrizioni tecniche servono al ravvicinamento delle legislazioni nazionali per garantire l’applicazione della procedura di omologazione CE di cui alla direttiva 2002/24/CE.
Il testo precisa inoltre che l’obiettivo non è armonizzare le dimensioni delle targhe di immatricolazione adottate nei singoli Stati membri. Spetta quindi agli Stati membri assicurare che le targhe sporgenti non costituiscano un pericolo per gli utenti, senza imporre modifiche alla costruzione dei veicoli per questo solo motivo.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 circoscrive l’ambito di applicazione all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione di tutti i tipi di veicoli a motore definiti all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE. La disciplina riguarda quindi i veicoli a due o tre ruote inclusi nel sistema di omologazione CE.
Procedura di omologazione e libera circolazione
L’articolo 2 rinvia ai capi II e III della direttiva 2002/24/CE per quanto riguarda:
- la procedura di concessione dell’omologazione CE relativa all’alloggiamento della targa posteriore;
- le condizioni per la libera circolazione dei veicoli conformi.
Ne deriva che la direttiva non disciplina in modo autonomo l’intero procedimento, ma integra il regime generale di omologazione già previsto dalla normativa quadro di settore.
Prescrizioni tecniche dell’allegato I
L’allegato I contiene il nucleo tecnico della direttiva e stabilisce standard minimi obbligatori per l’alloggiamento della targa posteriore.
Dimensioni
Sono previste misure differenziate in base alla categoria di veicolo:
- per i ciclomotori e i quadricicli leggeri senza carrozzeria: larghezza 100 mm e altezza 175 mm, oppure larghezza 145 mm e altezza 125 mm;
- per motocicli e tricicli con potenza massima non superiore a 15 kW e per i quadricicli diversi dai quadricicli leggeri senza carrozzeria: larghezza 280 mm e altezza 210 mm;
- per tricicli con potenza massima superiore a 15 kW, quadricicli leggeri muniti di carrozzeria e quadricicli diversi dai quadricicli leggeri muniti di carrozzeria: si applicano le norme previste per le autovetture dalla direttiva 70/222/CEE.
Posizione, inclinazione e altezze
L’alloggiamento deve trovarsi sulla parte posteriore del veicolo in modo che la targa possa collocarsi tra i piani longitudinali che passano per le estremità esterne del veicolo.
Quanto all’inclinazione, la targa posteriore:
- deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;
- a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale fino a 30° quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso l’alto;
- a veicolo scarico, può essere inclinata rispetto alla verticale fino a 15° quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso.
Inoltre:
- nessun punto dell’alloggiamento può trovarsi a un’altezza dal suolo superiore a 1,50 m, a veicolo scarico;
- nessun punto dell’alloggiamento può trovarsi a un’altezza dal suolo inferiore a 0,20 m oppure al raggio della ruota, se inferiore a 0,20 m, a veicolo scarico.
Visibilità geometrica
La visibilità dell’alloggiamento deve essere garantita entro uno spazio delimitato da due diedri:
- uno con spigolo orizzontale, definito da due piani che passano per i bordi orizzontali superiore e inferiore dell’alloggiamento;
- uno con spigolo praticamente verticale, definito da due piani che passano per i bordi laterali della targa.
Gli angoli di tali piani sono indicati nelle figure 1 e 2 dell’allegato.
Discrezionalità tecnica e aggiornamento delle norme
L’articolo 3 prevede che gli adeguamenti al progresso tecnico delle prescrizioni dell’allegato I siano adottati secondo la procedura di comitologia richiamata dall’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE. Gli Stati membri non hanno quindi libertà di modificare unilateralmente gli standard tecnici armonizzati, ma agiscono nel quadro procedurale previsto dalla direttiva quadro.
Obblighi degli Stati membri
L’articolo 4 contiene gli effetti vincolanti più rilevanti per i destinatari nazionali.
Gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore:
- rifiutare l’omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote;
- rifiutare l’immatricolazione;
- vietare la vendita o l’immissione in circolazione.
La condizione è che l’alloggiamento sia conforme alle prescrizioni della direttiva.
Viceversa, se tali prescrizioni non sono soddisfatte, gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE del tipo di veicolo.
Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione della direttiva 93/94/CEE e continuità applicativa
L’articolo 5 abroga la direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla direttiva richiamata nell’allegato II, parte A. L’abrogazione lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B.
La direttiva precisa anche che i riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore, applicazione e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione è fissata al 1º gennaio 2010.
Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva ai sensi dell’articolo 7.
Rilevanza per la pratica professionale
Per gli operatori del settore automotive la direttiva assume rilievo soprattutto in sede di omologazione CE, progettazione del veicolo e verifica della conformità tecnica dell’alloggiamento della targa posteriore. Per avvocati e commercialisti che assistono costruttori, importatori o distributori, il punto centrale è che la conformità alle prescrizioni tecniche dell’allegato I impedisce agli Stati membri di opporre rifiuti all’omologazione, all’immatricolazione o alla commercializzazione per ragioni legate a tale alloggiamento.
Resta invece affidata ai singoli Stati la gestione dei profili connessi alla sicurezza delle targhe nazionali sporgenti, senza che la direttiva imponga un’armonizzazione delle dimensioni delle targhe di immatricolazione.
Disposizioni principali
Oggetto e inserimento nel sistema di omologazione CE
La direttiva costituisce una direttiva particolare del sistema di omologazione CE della direttiva 2002/24/CE e fissa le prescrizioni tecniche per l’alloggiamento della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote. Le disposizioni della direttiva 2002/24/CE sui sistemi, componenti ed entità tecniche separate si applicano anche alla presente direttiva.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 limita l’applicazione all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione di tutti i tipi di veicoli a motore definiti all’articolo 1 della direttiva 2002/24/CE.
Omologazione CE e libera circolazione
L’articolo 2 rinvia ai capi II e III della direttiva 2002/24/CE per la procedura di concessione dell’omologazione CE e per le condizioni di libera circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote cui si riferisce l’alloggiamento.
Adeguamento al progresso tecnico
Le modifiche necessarie per aggiornare le prescrizioni dell’allegato I al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2002/24/CE.
Obblighi degli Stati membri e divieti di rifiuto
L’articolo 4 vieta agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE, l’immatricolazione, la vendita o l’immissione in circolazione dei veicoli conformi alla direttiva per motivi attinenti all’alloggiamento della targa. Se le prescrizioni della direttiva non sono soddisfatte, gli Stati membri devono rifiutare l’omologazione CE. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione e sostituzione della direttiva 93/94/CEE
L’articolo 5 abroga la direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla direttiva indicata nell’allegato II, parte A, fatti salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.
Destinatari
L’articolo 7 stabilisce che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
Prescrizioni tecniche dell’allegato I
L’allegato I detta i requisiti materiali: dimensioni dell’alloggiamento differenziate per categorie di veicoli; collocazione nella parte posteriore del veicolo; inclinazione massima rispetto alla verticale a veicolo scarico; limiti di altezza massima e minima dal suolo; visibilità geometrica della targa entro specifici angoli e piani.
Documentazione di omologazione e certificato
Le appendici 1 e 2 dell’allegato I disciplinano rispettivamente la scheda informativa da allegare alla domanda di omologazione CE quando presentata separatamente e il modello di certificato di omologazione, con i principali dati identificativi del veicolo, del costruttore, dell’eventuale mandatario, dell’esito della prova, della località, data e firma.
Come è indicizzato
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