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Direttiva 2009/60

Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32009L0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/60/CE codifica la disciplina europea sulla velocità massima per costruzione e sulle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, sostituendo la direttiva 74/152/CEE e successive modifiche. Stabilisce prescrizioni tecniche uniformi nell’ambito del sistema di omologazione CE previsto dalla direttiva 2003/37/CE, imponendo agli Stati membri di non ostacolare l’omologazione, l’immatricolazione, la vendita o l’uso dei trattori conformi. La direttiva contiene inoltre criteri tecnici dettagliati nell’allegato I e prevede l’aggiornamento delle prescrizioni secondo la procedura della direttiva 2003/37/CE.

Ravvicinamento delle legislazioni nazionali su velocità massima per costruzione e piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote, ai fini dell’omologazione CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai soli trattori agricoli o forestali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, cioè veicoli a motore a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepiti essenzialmente per la trazione e per tirare, spingere, portare o azionare attrezzature, macchine o rimorchi per uso agricolo o forestale. In concreto, la direttiva riguarda solo i trattori montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Incide sulle procedure di omologazione CE e nazionale, sull’immatricolazione, sulla vendita, sulla prima immissione in circolazione e sull’uso dei trattori per i profili tecnici relativi a velocità massima e piattaforme di carico. Non disciplina altri tipi di veicoli né trattori al di fuori della fascia di velocità indicata.

Velocità massima per costruzione e piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva 2009/60/CE è una direttiva di codificazione che razionalizza e sostituisce la disciplina originaria della direttiva 74/152/CEE, già più volte modificata. Essa si inserisce nel sistema di omologazione CE dei trattori agricoli o forestali previsto dalla direttiva 2003/37/CE e mira ad armonizzare le prescrizioni tecniche su velocità massima per costruzione e piattaforme di carico, in modo da agevolare il funzionamento del mercato interno e garantire uniformità di trattamento tra Stati membri.

Finalità e contesto normativo

Il considerando centrale chiarisce che la direttiva 74/152/CEE costituiva una direttiva particolare del sistema di omologazione CE e che le prescrizioni qui contenute servono a definire, per ciascun tipo di trattore, i requisiti tecnici necessari per la procedura di omologazione CE. La direttiva 2003/37/CE è il quadro di riferimento generale cui la presente disciplina si coordina; le sue disposizioni relative a trattori, rimorchi, macchine intercambiabili trainate, sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano quindi anche alla presente direttiva.

Ambito di applicazione

La nozione di trattore è definita in modo ampio: si tratta di un veicolo a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepito essenzialmente per la trazione e per tirare, spingere, portare o azionare strumenti, macchine o rimorchi destinati ad attività agricola o forestale. La direttiva, tuttavia, si applica soltanto ai trattori montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Obblighi degli Stati membri in materia di omologazione

L’articolo 2 stabilisce un obbligo di risultato molto preciso: gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, né il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, né l’omologazione nazionale per un tipo di trattore per motivi relativi alla velocità massima per costruzione o alle piattaforme di carico, se il tipo è conforme all’allegato I.

  • Se il tipo non è conforme alla direttiva, il documento di cui all’articolo 2, lettera u), non può essere rilasciato.
  • Per l’omologazione nazionale, gli Stati membri possono rifiutare il tipo non conforme.

Immatricolazione, vendita e prima immissione in circolazione

L’articolo 3 estende la tutela del mercato alla fase successiva all’omologazione: gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per ragioni connesse alla velocità massima per costruzione o alle piattaforme di carico, purché siano rispettate le prescrizioni dell’allegato I.

Piattaforme di carico: libertà costruttiva e limiti armonizzati

L’articolo 4 contiene due regole di rilievo pratico. In primo luogo, gli Stati membri non possono né vietare né imporre che i trattori siano muniti di una o più piattaforme di carico, preservando così la libertà del costruttore entro il quadro armonizzato. In secondo luogo, non possono vietare il trasporto sulle piattaforme dei prodotti che ammettono il trasporto sui rimorchi agricoli o forestali; entro i limiti fissati dal costruttore, devono comunque autorizzare un carico massimo almeno pari all’80 % del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.

Prescrizioni tecniche dell’allegato I

L’allegato I disciplina in modo analitico i requisiti tecnici.

Per la verifica della velocità massima per costruzione:

  • la velocità media è misurata su pista rettilinea, percorsa nei due sensi con partenza lanciata;
  • la pista deve essere compatta, lunga almeno 100 m e pianeggiante, con pendenze massime dell’1,5 %;
  • il trattore deve essere scarico, in ordine di marcia, senza zavorra o attrezzatura speciale, con pneumatici alla pressione prescritta per uso stradale;
  • devono essere montati pneumatici nuovi con il raggio massimo di rotolamento previsto dal costruttore;
  • si utilizza il rapporto di trasmissione corrispondente alla velocità massima, con comando di alimentazione del carburante spinto a fondo;
  • in omologazione è ammesso che la velocità misurata superi di 3 km/h il valore dichiarato, per tener conto degli errori di misura e dell’aumento del regime del motore in condizioni di carico parziale;
  • i costruttori devono indicare a titolo informativo rapporto di trasmissione, avanzamento effettivo delle ruote motrici a giro completo e numero di giri del motore a potenza massima.

Per la piattaforma di carico:

  • il centro di gravità deve essere situato tra gli assi;
  • la lunghezza non può superare 1,4 volte la carreggiata massima anteriore o posteriore del trattore;
  • la larghezza non può superare la larghezza massima complessiva del trattore non attrezzato;
  • la piattaforma deve essere disposta simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano;
  • il piano di carico deve trovarsi al massimo a 150 cm dal suolo;
  • il montaggio e il tipo devono garantire visibilità sufficiente per il conducente e il mantenimento della funzionalità dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa;
  • la piattaforma deve essere amovibile e fissata in modo da escludere distacchi accidentali.

Adeguamento tecnico e procedimento di aggiornamento

L’articolo 5 demanda l’adeguamento delle prescrizioni dell’allegato I al progresso tecnico alla procedura prevista dall’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE. Gli Stati membri non hanno quindi un margine autonomo di modifica degli standard tecnici armonizzati, ma partecipano al meccanismo di aggiornamento previsto dal quadro di omologazione.

Recepimento, comunicazioni e abrogazione della direttiva previgente

La direttiva contiene una clausola di salvaguardia sugli obblighi di attuazione della normativa precedente, rinviando ai termini riportati nell’allegato II, parte B. L’allegato II elenca la direttiva 74/152/CEE e le sue modifiche successive, nonché i termini storici di attuazione e applicazione. La nuova direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2010.

L’articolo 6 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato. L’articolo 7 abroga la direttiva 74/152/CEE, fatti salvi gli obblighi residui collegati ai termini di attuazione della normativa abrogata; i riferimenti alla direttiva precedente si leggono ora come riferimenti alla direttiva 2009/60/CE secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Rilievo operativo per i professionisti

Per gli operatori del settore agricolo e forestale, la direttiva ha rilievo soprattutto in sede di progettazione, omologazione e commercializzazione dei trattori. Gli Stati membri devono garantire che i requisiti armonizzati non siano ostacolati da norme nazionali divergenti sui profili coperti dalla direttiva, mentre resta spazio nazionale solo per la scelta della forma di recepimento e per l’eventuale disciplina di aspetti non armonizzati dal testo.

Disposizioni principali

Definizione e campo di applicazione

L’articolo 1 definisce il trattore agricolo o forestale e limita l’applicazione della direttiva ai soli trattori su pneumatici con velocità massima per costruzione tra 6 e 40 km/h.

Omologazione CE e omologazione nazionale

L’articolo 2 vieta agli Stati membri di rifiutare l’omologazione CE, il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, o l’omologazione nazionale per motivi relativi alla velocità massima o alle piattaforme di carico, se il tipo di trattore è conforme all’allegato I. È inoltre vietato rilasciare il documento sopra indicato per tipi non conformi; per l’omologazione nazionale, gli Stati membri possono rifiutare il tipo non conforme.

Immatricolazione, vendita e messa in circolazione

L’articolo 3 vieta agli Stati membri di rifiutare l’immatricolazione o di vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi concernenti la velocità massima per costruzione o le piattaforme di carico, quando siano rispettate le prescrizioni dell’allegato I.

Piattaforme di carico

L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri non possono né vietare né imporre la presenza di una o più piattaforme di carico sui trattori. Non possono neppure vietare il trasporto sulle piattaforme dei prodotti che consentono di trasportare sui rimorchi agricoli o forestali; entro i limiti del costruttore, devono autorizzare un carico massimo almeno pari all’80 % del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.

Adeguamento al progresso tecnico

L’articolo 5 prevede che le modifiche necessarie per adeguare l’allegato I al progresso tecnico siano adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 6 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione e rinvii

L’articolo 7 abroga la direttiva 74/152/CEE, come modificata, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B. I rinvii alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 8 dispone che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Destinatari

L’articolo 9 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Requisiti tecnici dell’allegato I

L’allegato I disciplina in dettaglio la misurazione della velocità massima per costruzione su pista rettilinea, con condizioni di prova relative a pista, stato del trattore, pneumatici, rapporto di trasmissione e tolleranza di 3 km/h in fase di omologazione. Definisce inoltre i requisiti geometrici e funzionali della piattaforma di carico: centro di gravità tra gli assi, limiti dimensionali, disposizione simmetrica, altezza massima del piano di carico di 150 cm, mantenimento della visibilità del conducente e della funzionalità dei dispositivi di illuminazione e segnalazione, nonché amovibilità e fissaggio sicuro.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione veicoliagricolturasicurezza tecnica dei veicolimercato interno

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