Direttiva 2009/61
Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la disciplina UE sulle prescrizioni tecniche per l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote. Stabilisce condizioni per l’omologazione CE e nazionale, vietando il rifiuto di omologazione, immatricolazione o messa in circolazione quando i dispositivi sono conformi all’allegato I. Fissa inoltre regole dettagliate su posizionamento, visibilità, colori, collegamenti elettrici e conformità della produzione, rinviando agli Stati membri per il recepimento entro il quadro temporale generale della direttiva e per le misure nazionali di attuazione.
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui trattori agricoli o forestali a ruote, ai fini dell’omologazione CE e della libera circolazione nel mercato interno.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai trattori agricoli o forestali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, montati su pneumatici e aventi una velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Riguarda l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa obbligatori e facoltativi sui trattori nuovi, in connessione con l’omologazione CE e nazionale, l’immatricolazione, la vendita, l’entrata in servizio e l’utilizzazione. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni implicite derivanti dal fatto che la disciplina concerne solo i trattori rientranti nella definizione e non, ad esempio, veicoli cingolati o veicoli fuori dalla fascia di velocità indicata; inoltre, sono fatte salve le direttive elencate nell’allegato III e i relativi termini di attuazione/applicazione.
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote
La direttiva 2009/61/CE è una direttiva codificata che razionalizza e sostituisce la precedente disciplina sulla installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote. Il suo obiettivo è armonizzare le prescrizioni tecniche negli Stati membri, così da garantire il funzionamento del sistema di omologazione CE dei trattori previsto dalla direttiva 2003/37/CE.
Finalità e rapporto con la disciplina sull’omologazione
La direttiva si colloca nel quadro dell’omologazione CE dei trattori agricoli o forestali e fissa requisiti tecnici relativi alla progettazione e costruzione, limitatamente ai dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa. I considerando chiariscono che tali prescrizioni servono al ravvicinamento delle legislazioni nazionali e si applicano nell’ambito della procedura di omologazione CE disciplinata dalla direttiva 2003/37/CE.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 definisce il trattore agricolo o forestale come veicolo a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, destinato essenzialmente alla trazione e concepito per trainare, spingere, portare o azionare attrezzi, macchine o rimorchi per attività agricole o forestali. Tuttavia, la direttiva si applica solo ai trattori montati su pneumatici e con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.
Effetti giuridici per gli Stati membri
L’articolo 2 stabilisce un obbligo di risultato: gli Stati membri non possono negare l’omologazione CE o nazionale per motivi connessi all’installazione dei dispositivi elencati dall’allegato I, punti 1.5.7-1.5.21, se installati conformemente all’allegato stesso. In senso inverso, se il veicolo non è conforme, gli Stati membri non rilasciano l’omologazione CE e possono rifiutare quella nazionale; per i veicoli nuovi non conformi cessano di considerare validi i certificati di conformità ai fini della direttiva 2003/37/CE e possono negare immatricolazione, vendita o entrata in servizio.
Divieto di restrizioni alla circolazione e commercializzazione
L’articolo 3 rafforza la libera circolazione nel mercato interno: gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione, né vietare la vendita, l’entrata in servizio o l’utilizzazione dei trattori, quando i dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa risultano conformi all’allegato I.
Aggiornamenti tecnici
La direttiva non fissa un meccanismo autonomo di revisione, ma rinvia all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE per l’adozione degli adeguamenti al progresso tecnico degli allegati I e II. Ciò lascia alla procedura comitologica prevista dalla direttiva quadro la possibilità di aggiornare i requisiti tecnici senza modificare la direttiva primaria.
Obblighi nazionali di comunicazione e recepimento
L’articolo 6 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva, in quanto tale, richiede recepimento nell’ordinamento nazionale entro i termini previsti dal sistema di trasposizione richiamato nella disciplina precedente e negli allegati, con applicazione dal 1o gennaio 2010 ai fini della presente codificazione.
Abrogazione della precedente direttiva e continuità
L’articolo 7 abroga la direttiva 78/933/CEE, come modificata, ma salva gli obblighi relativi ai termini di attuazione e applicazione delle direttive elencate nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 8 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La direttiva si applica dal 1o gennaio 2010.
Allegato I: contenuto tecnico essenziale
L’allegato I costituisce il cuore normativo della direttiva e disciplina in modo dettagliato l’installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.
Definizioni tecniche
Sono definite, tra le altre, nozioni fondamentali quali:
- tipo di trattore ai fini dell’installazione delle luci;
- trattore a vuoto e a pieno carico;
- luce, luci equivalenti, luci indipendenti, raggruppate, combinate o incorporate mutuamente;
- proiettore occultabile e proiettore a posizione variabile;
- assi, centri e superfici di riferimento, angoli di visibilità geometrica;
- larghezza fuori tutto, luce unica, coppia di luci, distanza fra due luci;
- spia di funzionamento e spia d’innesto.
Domanda di omologazione CE
La domanda deve essere presentata dal costruttore o dal suo mandatario e corredata, in triplice esemplare, della descrizione del tipo di trattore, dell’elenco dei dispositivi previsti, dello schema dell’insieme delle luci e degli schemi delle superfici illuminanti. Un trattore a vuoto rappresentativo del tipo deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove.
Principi generali di montaggio e collegamento
Le luci devono essere montate in modo da conservare, nelle normali condizioni d’impiego e sotto vibrazioni, le caratteristiche richieste. Il trattore deve disporre dei mezzi di collegamento elettrico per dispositivi amovibili, con zoccolo fisso conforme alle norme ISO R 1724 e ISO R 1185, con limitazione del contatto 2 alla luce di posizione posteriore e alla luce d’ingombro sinistra nel caso della ISO R 1185.
Sono previste regole generali su:
- orientamento degli assi di riferimento;
- verifica dell’altezza e dell’orientamento con veicolo a vuoto su superficie piana;
- montaggio simmetrico delle luci di coppia;
- possibilità di raggruppamento, combinazione o incorporazione, purché ciascuna luce rispetti le proprie prescrizioni;
- divieto generale di luci lampeggianti, salvo indicatori di direzione e segnale di pericolo;
- divieto di visibilità di luci rosse in avanti e bianche all’indietro, con eccezioni per retromarcia e lavoro.
Colori e dispositivi occultabili
L’allegato definisce i colori ammessi per ciascun dispositivo: bianco per diversi proiettori e luci anteriori, rosso per luci posteriori e catadiottri posteriori non triangolari, giallo ambra per indicatori di direzione e segnale di pericolo, con alcune varianti per le luci di stazionamento e d’ingombro. Le luci occultabili sono in linea di principio vietate, salvo i proiettori abbaglianti, anabbaglianti e fendinebbia anteriori; sono inoltre previste regole di sicurezza per il mantenimento della posizione di funzionamento e per il passaggio alla posizione d’impiego senza attrezzi.
Prescrizioni specifiche per i singoli dispositivi
La direttiva disciplina in dettaglio ogni dispositivo, compresi presenza, numero, posizione, visibilità, orientamento, possibilità di raggruppamento o combinazione, collegamento elettrico funzionale e spie.
Tra i punti principali:
- proiettori abbaglianti: facoltativi, due o quattro; intensità massima complessiva dei fasci contemporaneamente accesi non superiore a 225 000 cd; spia d’innesto obbligatoria;
- proiettori anabbaglianti: obbligatori, due; regole di altezza, visibilità geometrica e abbassamento del fascio; spia d’innesto facoltativa;
- proiettori fendinebbia anteriori: facoltativi, due; altezza minima 250 mm e regole di orientamento separato;
- proiettore di retromarcia: facoltativo, uno o due; può accendersi solo con retromarcia innestata e con il dispositivo di marcia/arresto in posizione compatibile;
- indicatori di direzione: obbligatori; sono previsti schemi di montaggio A-D e categorie 1, 2 e 5, con regole precise su distanza, altezza, lampeggio, visibilità e spie di funzionamento, comprese quelle per il rimorchio;
- segnale di pericolo: obbligatorio, con comando distinto e spia d’innesto obbligatoria; deve poter funzionare anche quando il motore non può essere avviato;
- luci di arresto: obbligatorie, due; si attivano con il freno di servizio e richiedono intensità chiaramente superiore alle luci di posizione posteriori;
- illuminazione della targa posteriore: obbligatoria e accesa solo contemporaneamente alle luci di posizione posteriori;
- luci di posizione anteriori e posteriori: obbligatorie, con regole su numero, altezza, visibilità e spie;
- proiettore fendinebbia posteriore: facoltativo, con spia obbligatoria, accessibile solo con fari anabbaglianti o fendinebbia anteriori in funzione;
- luci di stazionamento: facoltative, con possibilità di funzionamento su un solo lato;
- luci d’ingombro: facoltative solo sui trattori di larghezza superiore a 2,10 m e vietate sugli altri; possono essere riunite in un unico dispositivo anteriore/posteriore per lato;
- catadiottri posteriori non triangolari: obbligatori, con regole alternative se non è possibile rispettare le prescrizioni ordinarie di montaggio e visibilità;
- proiettore di lavoro: facoltativo; il suo impiego deve essere indipendente dalle altre luci e non serve per illuminare la strada o per la segnalazione nel traffico.
Conformità della produzione
L’allegato I richiede che ogni trattore di serie sia conforme al tipo omologato per quanto riguarda installazione e caratteristiche dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa.
Allegato II: documentazione di omologazione
L’allegato II contiene il modello del documento da allegare alla scheda di omologazione CE. Vi sono indicati i dati dell’amministrazione, del costruttore e dell’eventuale mandatario, i dispositivi installati sul trattore, l’eventuale presenza di luci equivalenti, il servizio tecnico, la data e il numero del verbale, l’esito dell’omologazione e l’elenco dei documenti allegati recanti il numero di omologazione.
Allegato III e allegato IV
L’allegato III elenca la direttiva abrogata, cioè la 78/933/CEE, e le sue modifiche, nonché i termini di attuazione e di applicazione delle disposizioni precedenti. L’allegato IV reca la tavola di concordanza tra la direttiva abrogata, la direttiva 2006/26/CE e la presente direttiva, utile per interpretare i riferimenti normativi dopo la codificazione.
Disposizioni principali
Definizione e campo di applicazione
L’articolo 1 definisce il "trattore agricolo o forestale" come veicolo a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, concepito essenzialmente per la trazione e per tirare, spingere, portare o azionare attrezzi, macchine o rimorchi destinati all’attività agricola o forestale. La direttiva si applica solo ai trattori su pneumatici con velocità massima per costruzione tra 6 e 40 km/h.
Effetti sull’omologazione e sulla commercializzazione
L’articolo 2 dispone che gli Stati membri non possono negare l’omologazione CE o nazionale per motivi relativi all’installazione dei dispositivi elencati dal punto 1.5.7 al punto 1.5.21 dell’allegato I, se installati conformemente all’allegato I. Per i veicoli non conformi, gli Stati membri non rilasciano l’omologazione CE e possono negare l’omologazione nazionale; per i veicoli nuovi non conformi cessano di ritenere validi i certificati di conformità ai fini dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE e possono negare immatricolazione, vendita o entrata in servizio.
Divieto di restrizioni alla circolazione
L’articolo 3 vieta agli Stati membri di rifiutare l’immatricolazione o di vietare vendita, entrata in servizio o utilizzazione dei trattori per motivi connessi ai dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa, se tali dispositivi sono conformi all’allegato I.
Aggiornamenti tecnici e modifica degli allegati
L’articolo 5 prevede che gli adeguamenti al progresso tecnico degli allegati I e II siano adottati secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE, lasciando quindi alla procedura UE la determinazione degli aggiornamenti tecnici.
Obblighi di comunicazione nazionale
L’articolo 6 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Abrogazione e continuità normativa
L’articolo 7 abroga la direttiva 78/933/CEE, modificata dagli atti elencati nell’allegato III, parte A, ma fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 8 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Destinatari
L’articolo 9 indica che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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