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Direttiva 2009/59

Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 , relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE )

Normativa europea32009L0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 74/346/CEE sui retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote, nell’ambito del sistema di omologazione CE dei trattori. Stabilisce requisiti tecnici di montaggio, posizione, regolazione e campo visivo dei retrovisori, nonché il divieto per gli Stati membri di ostacolare l’omologazione, l’immatricolazione e la commercializzazione dei trattori conformi. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º gennaio 2010.

Prescrizioni tecniche armonizzate sui retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote, ai fini dell’omologazione CE e della libera circolazione nel mercato interno.

Ambito di applicazione

Si applica ai trattori agricoli o forestali definiti all’articolo 1, paragrafo 1, montati su pneumatici e con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h. Riguarda i retrovisori interni ed esterni installati su tali veicoli, nonché le procedure di omologazione CE, l’omologazione nazionale, l’immatricolazione, la vendita, la prima immissione in circolazione e l’uso dei trattori per motivi connessi ai retrovisori. Sono richiamate le disposizioni della direttiva 2003/37/CE per il sistema di omologazione; la direttiva si applica dal 1º gennaio 2010 e sostituisce la direttiva 74/346/CEE, fatti salvi gli obblighi di recepimento e applicazione pregressi indicati nell’allegato II.

Prescrizioni sui retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote

La direttiva 2009/59/CE è una direttiva di codificazione: razionalizza e sostituisce la direttiva 74/346/CEE, già modificata più volte, nel quadro del sistema europeo di omologazione dei trattori agricoli o forestali. La disciplina mira a uniformare le prescrizioni tecniche sui retrovisori, così da favorire la procedura di omologazione CE e la libera circolazione dei trattori conformi nel mercato interno.

Finalità e rapporto con la normativa di omologazione CE

La direttiva si colloca nel sistema delineato dalla direttiva 2003/37/CE, richiamata espressamente nei considerando e negli articoli. Le prescrizioni sui retrovisori sono considerate specifiche tecniche di armonizzazione necessarie per l’omologazione CE dei trattori, e le disposizioni della direttiva 2003/37/CE relative ai trattori, ai loro rimorchi e alle macchine intercambiabili trainate si applicano anche al presente atto.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 delimita l’ambito ai trattori agricoli o forestali a ruote o cingoli, con almeno due assi, la cui funzione essenziale è la trazione e che sono concepiti per trainare, spingere, portare o azionare attrezzature e rimorchi agricoli o forestali. Tuttavia, la direttiva si applica soltanto ai trattori su pneumatici con velocità massima per costruzione compresa tra 6 e 40 km/h.

Effetti sugli Stati membri: omologazione, immatricolazione e commercializzazione

Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, né il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, né l’omologazione nazionale per ragioni legate ai retrovisori, quando il tipo di trattore rispetta l’allegato I. Allo stesso tempo, non possono vietare l’immatricolazione, la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori conformi per motivi concernenti i retrovisori.

Prescrizioni tecniche dell’allegato I

L’allegato I distingue i retrovisori interni, collocati nell’abitacolo, e i retrovisori esterni, montati sulla superficie esterna del trattore. I retrovisori interni sono classificati nella categoria I e quelli esterni nella categoria II. Su un trattore possono essere montati soltanto retrovisori delle categorie I e II muniti del marchio di omologazione CE previsto dalla direttiva 2003/97/CE.

Ogni retrovisore deve essere fissato in modo da restare stabile nelle normali condizioni di guida. I trattori devono avere almeno un retrovisore esterno, montato a sinistra nei Paesi con circolazione a destra e a destra nei Paesi con circolazione a sinistra. Il retrovisore deve essere visibile dal conducente seduto nella normale posizione di guida, attraverso il parabrezza pulito dai tergicristalli o attraverso i vetri laterali se presenti.

Sono previsti limiti alla sporgenza: essa non deve essere significativamente superiore a quanto necessario per soddisfare il campo visivo richiesto. Se il bordo inferiore del retrovisore esterno si trova a meno di 2 m dal suolo con trattore sotto carico, la sporgenza non può superare 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto dal lato del retrovisore, salvo le specifiche eccezioni in presenza di limiti di larghezza massima autorizzata.

Regolazione e campo di visibilità

Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente dalla sua posizione di guida. Il retrovisore esterno deve essere regolabile senza abbandonare il posto di guida; il bloccaggio può tuttavia avvenire dall’esterno. Sono esentati da tale regola i retrovisori esterni che, dopo un urto, ritornano automaticamente in posizione o possono essere riposizionati senza strumenti.

Per il campo di visibilità, l’allegato I richiede che il retrovisore esterno consenta di vedere una porzione della strada piana sino all’orizzonte situata a sinistra del piano longitudinale medio nei Paesi a circolazione destra, oppure a destra di tale piano nei Paesi a circolazione sinistra.

Aggiornamento tecnico e discrezionalità nazionale

Le modifiche necessarie per adeguare l’allegato I al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura prevista dall’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE. La direttiva lascia agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi di recepimento, ma impone il risultato di impedire ostacoli alla commercializzazione dei trattori conformi e di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali essenziali adottate nel settore.

Abrogazione, riferimenti e disciplina transitoria

La direttiva 74/346/CEE è abrogata, con salvezza degli obblighi relativi ai termini di attuazione e applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. L’allegato II riporta anche i termini storici di attuazione delle direttive precedenti.

Entrata in vigore e data di applicazione

La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 1º gennaio 2010. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Codificazione e coordinamento con il sistema di omologazione CE

La direttiva codifica la direttiva 74/346/CEE, già più volte modificata, e si inserisce nel sistema di omologazione CE dei trattori agricoli o forestali previsto dalla direttiva 2003/37/CE. Le prescrizioni tecniche sui retrovisori servono a garantire l’applicazione della procedura di omologazione CE per ciascun tipo di trattore.

Definizione e ambito tecnico dei veicoli interessati

L’articolo 1 definisce il trattore agricolo o forestale come un veicolo a motore, a ruote o a cingoli, con almeno due assi, destinato essenzialmente alla trazione e concepito per tirare, spingere, portare o azionare attrezzature, macchine o rimorchi agricoli o forestali. La direttiva si applica soltanto ai trattori su pneumatici con velocità massima per costruzione tra 6 e 40 km/h.

Divieti di rifiuto dell’omologazione e del rilascio del documento CE

Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CE, né il rilascio del documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/37/CE, né l’omologazione nazionale per motivi attinenti ai retrovisori se il tipo di trattore è conforme all’allegato I. Inoltre, non possono rilasciare il documento di cui all’articolo 2, lettera u), della direttiva 2003/73/CE per un tipo di trattore non conforme alla presente direttiva; può invece essere rifiutata l’omologazione nazionale se manca la conformità.

Libera circolazione, immatricolazione e commercializzazione

Gli Stati membri non possono rifiutare l’immatricolazione né vietare la vendita, la prima immissione in circolazione o l’uso dei trattori per motivi legati ai retrovisori quando questi rispettano l’allegato I.

Prescrizioni tecniche sui retrovisori

L’allegato I definisce retrovisori interni ed esterni e distingue le categorie I (interni) e II (esterni). Sono ammessi solo retrovisori delle categorie I e II muniti del marchio di omologazione CE previsto dalla direttiva 2003/97/CE; i retrovisori supplementari per la sorveglianza degli attrezzi nei campi non devono necessariamente essere omologati, ma devono essere montati secondo specifiche regole. Ogni retrovisore deve essere stabile nelle condizioni normali di guida.

Numero minimo, posizione, regolazione e limiti dimensionali

Tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno, collocato sul lato sinistro nei Paesi con circolazione a destra e sul lato destro nei Paesi con circolazione a sinistra. Il retrovisore deve essere visibile dal posto di guida tramite il parabrezza pulito o i vetri laterali, e la sua sporgenza non deve eccedere quanto necessario per il campo visivo richiesto. Se il bordo inferiore è a meno di 2 m dal suolo a veicolo sotto carico, la sporgenza non può superare 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto sul lato interessato, salvo le eccezioni relative al rispetto della larghezza massima autorizzata. Il retrovisore interno deve essere regolabile dal conducente; quello esterno deve esserlo senza abbandonare il posto di guida, salvo i casi in cui ritorna automaticamente dopo un urto o può essere riposizionato senza attrezzi.

Campo di visibilità minimo richiesto

L’allegato I impone che il retrovisore esterno consenta al conducente di vedere almeno una parte della strada piana sino all’orizzonte situata: a sinistra del piano longitudinale medio per gli Stati membri con circolazione a destra, oppure a destra di tale piano per gli Stati membri con circolazione a sinistra.

Aggiornamento tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare le prescrizioni dell’allegato I al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2003/37/CE.

Obbligo di comunicazione delle norme nazionali

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione della direttiva 74/346/CEE e disciplina transitoria

La direttiva 74/346/CEE, come modificata, è abrogata. Restano salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive elencate nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2010.

Come è indicizzato

Materietrasportiomologazione dei veicolisicurezza stradaleagricolturamercato interno

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