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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17654/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione contro la sentenza della C.T.R. Toscana che aveva respinto il ricorso avverso l'avviso di liquidazione n. 2013/IT006147000 con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva riqualificato, ai sensi dell'art. 20 D.P.R. 131/1986, una cessione di quote societarie in una compravendita immobiliare e aveva così liquidato una maggiore imposta di registro. Il ricorrente ha proposto sei motivi di ricorso in Cassazione contro la conferma della riqualificazione e della quantificazione della base imponibile.

La decisione

Prima dell'udienza decisoria l'Ufficio ha esercitato l'autotutela (09/04/2024) annullando l'avviso di liquidazione. Alla luce di ciò la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24/12/2012, n. 228) che prevede l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma aggiuntiva, ritenendo che tale norma non trovi applicazione nella fattispecie di estinzione del processo.

Norme richiamate

  • art. 20 D.P.R. 131/1986

    Secondo la valutazione della Commissione Tributaria Regionale richiamata nella sentenza, l'art. 20 permette all'Amministrazione finanziaria di determinare l'imposta di registro basandosi sulla funzione economica complessiva dell'operazione, cioè sulla sostanza economica piuttosto che sulla mera forma dell'atto presentato alla registrazione (riqualificazione sostanziale dell'atto).

  • art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha ritenuto la norma non applicabile nella fattispecie perché la pronuncia è di estinzione per cessazione della materia del contendere e non un rigetto sul merito; trattandosi di disposizione di carattere sanzionatorio/exceptional va interpretata restrittivamente e non può essere operata quando il processo si estingue per autotutela dell'Ufficio.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Questa disposizione ha introdotto l'art. 13, comma 1‑quater del DPR 115/2002; la Corte l'ha richiamata per motivare l'esclusione della sua applicazione nel caso di estinzione del giudizio.

  • autotutela amministrativa

    L'Ufficio, esercitando il potere di autotutela, ha annullato l'avviso di liquidazione; tale atto amministrativo ha determinato la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del processo davanti alla Corte.

Massime di principio

  • Se l'amministrazione annulla l'atto impugnato mediante autotutela prima della decisione definitiva, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere e non si pronuncia sul merito delle censure.
  • L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere normalmente esclude l'applicabilità di sanzioni o oneri processuali aggiuntivi previsti per il 'ricorrente non vittorioso' (es. art. 13, comma 1‑quater DPR 115/2002), che richiedono una decisione di merito o esplicita perdita del giudizio.
  • In caso di estinzione le spese possono essere compensate, specialmente quando le questioni presentano profili di novità giurisprudenziale o normativa e vi è sovrapporsi di orientamenti e interventi, rendendo equo non gravare una sola parte delle spese.
  • Quando l'Ufficio adduce motivi di riqualificazione ai sensi dell'art. 20 DPR 131/1986, la disputa verte sulla prevalenza della forma o della sostanza: l'Amministrazione può valorizzare la funzione economica complessiva dell'operazione, ma la riqualificazione richiede prova di circostanze fattuali coerenti e concordanti.
  • In contestazioni relative a base imponibile e criterio del valore‑prezzo è importante documentare la reale natura economica dell'operazione e fornire elementi probatori sul prezzo effettivo o sul valore di mercato per contrastare la riqualificazione dell'atto.
  • In caso di annullamento amministrativo conviene valutare rapidamente la richiesta di estinzione e l'opportunità di concordare la compensazione delle spese, evitando ulteriori procedimenti inutili e costi aggiuntivi.

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