Cassazione Civile, Sentenza n. 17624/2024 del 26/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imbre S.r.l. impugna la rettifica catastale (classe, consistenza e rendita) operata dall'Agenzia delle Entrate in esito alla procedura DOCFA per quattro unità ad uso ufficio in Brescia; denuncia insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento soprattutto in relazione alla rideterminazione del numero dei vani, l'uso di elementi istruttori non indicati nell'atto e l'omessa pronuncia del giudice di merito su questioni relative alla consistenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (violazione degli obblighi di motivazione) e ha disposto la cassazione della sentenza impugnata, assorbendo il terzo motivo e rigettando il secondo. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui, quando la rettifica catastale comporta una modifica del numero dei vani dichiarati con DOCFA, l'amministrazione non può limitarsi alla mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, ma deve dare specifico conto delle ragioni e degli elementi fattuali che giustificano la rideterminazione dei vani (destinazione funzionale, connotazione strutturale, estensione superficiaria, ecc.). La causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame, anche per la disciplina delle spese.
Norme richiamate
legge 7 agosto 1990, n. 241
Rilevata nella parte relativa agli obblighi di motivazione dell'atto amministrativo quale parametro di valutazione della completezza motivazionale dell'avviso di accertamento catastale
legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Richiamata in relazione al diritto del contribuente di conoscere le ragioni dell'accertamento e poter esercitare la difesa; attinente all'obbligo motivazionale degli atti impositivi
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Norma processuale invocata come base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
D.M. 701/1994
Regola la procedura DOCFA; la Corte osserva la natura partecipativa della procedura e valuta l'obbligo motivazionale degli atti di rettifica adottati in esito alla DOCFA
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
artt. 40 ss., 44 ss., 45, 46, 47, 51
Norme tecniche e criteri per la determinazione del vano utile e della consistenza catastale: la Corte le utilizza per sostenere che la determinazione del numero dei vani coinvolge pluralità di dati fattuali e richiede specifica motivazione se divergente dalla dichiarazione
r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Richiamato in relazione alla funzione della tariffa e della rendita catastale come espressione monetaria e alla rilevanza del vano utile nella determinazione della rendita
codice civile
Richiamato nel contesto dell'onere della prova; il ricorrente denunciava che il giudice di merito avrebbe valorizzato dati istruttori non indicati nell'atto impugnato
codice di procedura civile
Richiamato nella prospettiva di nullità per decisione basata su elementi non utilizzabili; la Corte ha ritenuto infondato il motivo una volta definito il perimetro dell'obbligo motivazionale
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
Norma del processo tributario evocata rispetto alle modalità probatorie e alla decisione della commissione tributaria
codice di procedura civile
Richiamato nella doglianza di omessa pronuncia su questioni decisive; la Corte ha assorbito questa censura con l'accoglimento del primo motivo
Massime di principio
- Quando la rettifica catastale derivante da DOCFA comporta solo una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto (es. diversa applicazione di parametri regolamentari senza mutamento della struttura o misura), la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe può essere sufficiente a motivare l'atto.
- Se la rettifica incide sul numero dei vani o sulla consistenza in modo da modificare dati fattuali rilevanti (destinazione funzionale, connotazione strutturale, superficie), l'amministrazione deve fornire una motivazione specifica che espliciti le ragioni e gli elementi fattuali posti a base della rettifica.
- Il giudice non può sanare, in sede di decisione, una carenza motivazionale dell'atto amministrativo sostituendo l'obbligo dell'amministrazione con la valutazione di elementi istruttori non indicati nell'atto; tali elementi possono rilevare sul piano probatorio ma non integrano ex post la motivazione mancante.
- In caso di carenza di motivazione su profili essenziali quali la consistenza o il numero dei vani, è probabile l'annullamento dell'atto o della sentenza di merito e il rinvio per nuovo esame conforme al principio richiamato.
- Per i contribuenti: contestare specificamente ogni diversa valutazione dei dati fattuali nella dichiarazione DOCFA e richiedere che l'atto amministrativo espliciti gli elementi fattuali che giustificano la rettifica; per l'amministrazione: documentare e motivare chiaramente le ragioni della rideterminazione dei vani e della consistenza.
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