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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 17611/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due censure: 1) tardività della domanda di equo indennizzo ex art. 4 L. 89/2001: il Ministero sosteneva che il termine semestrale per proporre il ricorso doveva decorrere dall'ordinanza di assegnazione emessa nel procedimento esecutivo (settembre 2015) e quindi la domanda depositata nel dicembre 2019 era tardiva; la Corte d'appello aveva invece ritenuto che, essendo intervenuto successivamente un giudizio di ottemperanza, la decorrenza va riferita alla definitività del provvedimento che conclude la fase esecutiva effettivamente conclusiva della soddisfazione, non potendosi ignorare il giudizio di ottemperanza. 2) carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia: il ricorrente sosteneva che la domanda relativa alla durata irragionevole del giudizio davanti al giudice amministrativo doveva essere rivolta al Ministero competente (Ministero dell'Economia) e non al Ministero della Giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (tardività) ritenendo che, se dopo l'ordinanza di assegnazione il creditore è costretto a esperire un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento, la definitività del giudizio di ottemperanza determina la decorrenza del termine semestrale ex art. 4 L. 89/2001. Ha invece accolto il secondo motivo: la responsabilità per la durata del giudizio amministrativo (ottemperanza dinanzi al TAR) non può essere automaticamente imputata al Ministero della Giustizia; deve essere chiamato in causa il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il giudice deve ripartire l'indennizzo in relazione al ritardo imputabile a ciascuna amministrazione. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia, in diversa composizione, per integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Economia, rimessione in termini se necessaria e nuova decisione anche sulle spese.

Norme richiamate

  • legge 24 marzo 2001 n. 89 (L. 89/2001) art. 3

    Regola la competenza a ottenere l'equo indennizzo per irragionevole durata del processo; la Corte ha richiamato il principio che distingue il diritto alla ragionevole durata del processo e la legittimazione dell'amministrazione chiamata a rispondere.

  • legge 24 marzo 2001 n. 89 (L. 89/2001) art. 4

    Stabilisce il termine semestrale di decadenza per proporre il ricorso; la Corte ha precisato che il dies a quo può decorrere dalla definitività dell'ordinanza di assegnazione se il pagamento avviene, o dalla definitività del giudizio di ottemperanza se il creditore deve attivare la fase esecutiva giudiziaria per ottenere la soddisfazione.

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) art. 6, par. 1

    La giurisprudenza richiamata considera la tutela del diritto alla ragionevole durata del processo come comprensiva anche del diritto ad ottenere l'effettiva soddisfazione del credito tramite le procedure esecutive.

  • Costituzione art. 24, co. 2

    Richiama il diritto alla difesa; la Corte ha ritenuto che la presenza comune dell'Avvocatura dello Stato non preclude l'integrazione del contraddittorio a favore dell'amministrazione non originariamente parte.

  • legge 24 marzo 1958 n. 260 (L. 260/1958) art. 4

    Articolo utilizzabile per sanare la mancata partecipazione di un'amministrazione, consentendo l'assegnazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio; la Corte ha ritenuto applicabile tale rimedio per chiamare il Ministero dell'Economia.

  • Cass. n. 4409/2015 (giurisprudenza)

    Richiamata in fatto: decisione di legittimità che aveva trattato la liquidazione delle spese di lite nel procedimento principale.

  • Cass. n. 33764/2022 (giurisprudenza)

    Richiama il principio di determinazione distinta dell'importo gravante su ciascuna amministrazione in presenza di più fasi processuali (ordinario/amministrativo).

  • Cass. n. 8049/2019 e Cass. n. 21710/2023 (giurisprudenza)

    Sostengono la possibilità di applicare l'art. 4 L. 260/1958 per integrare il contraddittorio quando un'amministrazione non è stata originariamente chiamata in causa, anche in processi ex L. 89/2001.

Massime di principio

  • Il termine semestrale ex art. 4 L. 89/2001 decorre dalla definitività del provvedimento che effettivamente conclude la fase che consente al creditore di ottenere soddisfazione: se il pagamento avviene con l'ordinanza di assegnazione, il dies a quo è tale ordinanza; se il creditore deve promuovere un giudizio di ottemperanza per ottenere il pagamento, la decorrenza va riferita alla definitività del giudizio di ottemperanza.
  • La valutazione della 'durata ragionevole del processo' può riguardare anche la fase esecutiva o il giudizio di ottemperanza: quando il ricorrente è costretto a rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere il pagamento, la durata di tale giudizio rileva ai fini dell'equo indennizzo.
  • La legittimazione passiva per la domanda di indennizzo deve essere individuata in relazione alla fase processuale cui si riferisce il ritardo: non è automatica l'attribuzione della responsabilità al Ministero della Giustizia per ritardi occorsi davanti alla giustizia amministrativa; occorre chiamare la amministrazione materialmente competente (es. Ministero dell'Economia) e ripartire l'indennizzo in relazione al ritardo imputabile a ciascuna.
  • La mancata partecipazione di una amministrazione in giudizio è sanabile mediante integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 4 L. 260/1958, con assegnazione di un termine per l'ingresso in causa e rimessione in termini, al fine di garantire il diritto di difesa.
  • In presenza di più fasi (cognitiva, esecutiva, di ottemperanza) il giudice deve, se riconosciuta la responsabilità, determinare distintamente gli importi gravanti sulle diverse amministrazioni in relazione all'entità del ritardo imputabile a ciascuna.

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