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direttiva

Direttiva 2006/41

Direttiva 2006/41/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive clothianidin e petoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/41/CE della Commissione iscrive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE le sostanze attive clothianidin e petoxamide. Ciò consente, in linea di principio, il rilascio o l’adeguamento delle autorizzazioni per prodotti fitosanitari che le contengono, subordinatamente al rispetto delle condizioni specifiche di iscrizione e dei principi uniformi di valutazione. Gli Stati membri devono recepire le misure entro il 31 gennaio 2007 e applicarle dal 1° febbraio 2007, nonché rivedere le autorizzazioni esistenti secondo termini e modalità differenziati. La direttiva prevede inoltre cautele particolari su acque sotterranee, ambiente acquatico, uccelli granivori e mammiferi, a seconda della sostanza.

Modifica della direttiva 91/414/CEE mediante iscrizione nell’allegato I delle sostanze attive clothianidin e petoxamide, ai fini dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari che le contengono.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, ai procedimenti nazionali di autorizzazione dei prodotti fitosanitari e alle autorizzazioni esistenti o temporanee relative a prodotti contenenti clothianidin e petoxamide come sostanze attive. Incide anche sulla valutazione di tali sostanze ai fini dell’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e sull’adeguamento delle autorizzazioni in base agli allegati II, III e VI della stessa direttiva. Il testo è rilevante ai fini del SEE. Le iscrizioni hanno efficacia dal 1° agosto 2006 e scadenza al 31 luglio 2016.

Iscrizione di clothianidin e petoxamide nella direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2006/41/CE della Commissione modifica la direttiva 91/414/CEE inserendo nell’allegato I le sostanze attive clothianidin e petoxamide. L’intervento segue la valutazione dei fascicoli presentati dai richiedenti, la dichiarazione di completezza dei dossier e l’esame effettuato nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, conclusosi con le relazioni di riesame del 27 gennaio 2006.

Finalità e logica regolatoria

La ratio della direttiva è consentire che i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze possano essere autorizzati negli Stati membri, purché rispettino le condizioni fissate dalla direttiva 91/414/CEE e le prescrizioni specifiche associate all’iscrizione. Il provvedimento si fonda sulla constatazione che, per gli usi esaminati, i prodotti contenenti clothianidin e petoxamide possono ritenersi in generale conformi ai requisiti di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri e le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide, sia già esistenti sia temporanee. Essa incide anche sulle valutazioni tecniche e documentali richieste dagli allegati II, III e VI della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle condizioni dell’allegato I riferite alle due sostanze.

Obblighi di recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2007 le misure interne necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° febbraio 2007. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di corrispondenza, oltre alle disposizioni nazionali essenziali nella materia disciplinata.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

Entro il 31 gennaio 2007 gli Stati membri devono, in applicazione della direttiva 91/414/CEE, modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide. In tale verifica devono accertare il rispetto delle condizioni dell’allegato I relative alle due sostanze, ad eccezione della parte B della voce corrispondente, e la disponibilità in capo al titolare dell’autorizzazione di una documentazione conforme all’allegato II, nel rispetto dell’articolo 13.

Riesame dei prodotti e termini ulteriori

In deroga al termine generale, i prodotti contenenti clothianidin o petoxamide come unica sostanza attiva, oppure come una delle sostanze attive già iscritte entro il 31 luglio 2006, devono essere riesaminati secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III. Il riesame deve tener conto della parte B dell’iscrizione nell’allegato I e servire a stabilire la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e).

Sulla base del riesame, gli Stati membri devono:

  • modificare o revocare, se necessario, l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2008 per i prodotti con una sola sostanza attiva;
  • per i prodotti con più sostanze attive, modificare o revocare l’autorizzazione entro il 31 gennaio 2008 oppure entro il termine più lungo previsto dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze all’allegato I.

Condizioni specifiche di iscrizione per clothianidin

Per il clothianidin la direttiva fissa una purezza minima di 960 g/kg e limita l’autorizzazione al solo uso come insetticida. Nell’applicazione dei principi uniformi gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla protezione delle acque sotterranee in aree con suoli e/o condizioni climatiche vulnerabili;
  • al rischio per gli uccelli granivori e i mammiferi quando la sostanza è utilizzata come disinfettante delle sementi.

Le condizioni d’uso devono includere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Condizioni specifiche di iscrizione per petoxamide

Per il petoxamide la direttiva fissa una purezza minima di 940 g/kg e consente esclusivamente impieghi come erbicida. Anche in questo caso gli Stati membri, nell’applicazione dei principi uniformi, devono porre particolare attenzione:

  • alla protezione delle acque sotterranee in aree con suoli e/o condizioni climatiche vulnerabili;
  • alla protezione dell’ambiente acquatico, in particolare delle piante acquatiche superiori.

Anche qui le condizioni di utilizzo devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

Rapporti con la direttiva 91/414/CEE e obblighi accessori

La direttiva opera come atto modificativo della direttiva 91/414/CEE e ne presuppone l’applicazione integrale, compreso l’articolo 13 sulla documentazione e l’allegato VI sui principi uniformi di valutazione. Nell’allegato è inoltre richiamato l’obbligo di informare la Commissione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, sulle caratteristiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il 1° agosto 2006 ed è destinata agli Stati membri. Le iscrizioni di clothianidin e petoxamide nell’allegato I hanno anch’esse decorrenza dal 1° agosto 2006 e durata fino al 31 luglio 2016.

Disposizioni principali

Iscrizione delle sostanze attive nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo quanto riportato nell’allegato della direttiva. Sono inserite le sostanze clothianidin e petoxamide con efficacia dal 1° agosto 2006 e scadenza dell’iscrizione al 31 luglio 2016.

Recepimento nazionale e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 gennaio 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° febbraio 2007. È richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle misure e di una tavola di corrispondenza, oltre alla comunicazione delle disposizioni interne essenziali.

Revisione delle autorizzazioni esistenti

L’articolo 3, paragrafo 1, impone agli Stati membri di modificare o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti clothianidin e petoxamide entro il 31 gennaio 2007, verificando il rispetto delle condizioni dell’allegato I, eccetto la parte B della voce relativa alle sostanze, e la disponibilità della documentazione conforme all’allegato II ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Riesame dei prodotti con procedimento specifico

In deroga al paragrafo 1, l’articolo 3, paragrafo 2, prevede il riesame, secondo i principi uniformi dell’allegato VI e sulla base di un fascicolo conforme all’allegato III, di ciascun prodotto autorizzato contenente clothianidin o petoxamide come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze iscritte entro il 31 luglio 2006. A seguito del riesame, gli Stati membri devono stabilire la conformità ai requisiti dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), e, se necessario, modificare o revocare le autorizzazioni entro il 31 gennaio 2008, o entro il termine più lungo previsto per i prodotti con più sostanze attive.

Condizioni specifiche per clothianidin

Nell’allegato alla direttiva, la sostanza clothianidin è iscritta con purezza minima di 960 g/kg, uso autorizzabile unicamente come insetticida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in suoli o climi vulnerabili e al rischio per uccelli granivori e mammiferi quando la sostanza è usata come disinfettante delle sementi; ove necessario, devono essere previste misure di attenuazione dei rischi.

Condizioni specifiche per petoxamide

Nell’allegato alla direttiva, la sostanza petoxamide è iscritta con purezza minima di 940 g/kg, autorizzabile solo come erbicida. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in suoli o climi vulnerabili e alla tutela dell’ambiente acquatico, in particolare delle piante acquatiche superiori; ove necessario, devono essere previste misure di attenuazione dei rischi.

Obblighi informativi e coordinamento con la direttiva 91/414/CEE

L’allegato richiama l’obbligo per gli Stati membri di informare la Commissione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 5, circa le caratteristiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. La direttiva precisa inoltre che le conclusioni delle relazioni di riesame del 27 gennaio 2006 devono essere considerate nell’applicazione dei principi uniformi dell’allegato VI.

Entrata in vigore

L’articolo 4 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° agosto 2006. L’articolo 5 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaretutela dell'ambientesalute umana

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