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direttiva

Direttiva 2006/62

Direttiva 2006/62/CE della Commissione, del 12 luglio 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) per desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos nelle direttive settoriali sui residui di antiparassitari. In particolare sopprime il vecchio LMR del clorfenvinfos nella direttiva 76/895/CEE e inserisce nuovi valori, anche provvisori, negli allegati delle direttive su cereali, alimenti di origine animale e prodotti vegetali. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 20 gennaio 2008 e applicarle dal 21 gennaio 2008.

Modifica degli allegati di tre direttive sui limiti massimi di residui per aggiornare gli LMR di desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos in cereali, prodotti di origine animale e alcuni prodotti vegetali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le modifiche agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Il contenuto riguarda i limiti massimi di residui di antiparassitari in alimenti di origine vegetale e animale, con particolare riferimento a cereali, frutta, ortaggi, legumi secchi, semi oleosi, patate, tè e luppolo, oltre ad alcuni prodotti di origine animale. Sono previste, per talune combinazioni prodotto/sostanza, fissazioni provvisorie al limite inferiore di determinazione analitica e, per il fenmedifam, una futura definitività salvo modifica entro il 9 agosto 2010. La direttiva è testo rilevante ai fini del SEE.

Modifica dei limiti massimi di residui per desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos

La direttiva interviene sugli allegati di quattro direttive settoriali in materia di residui di antiparassitari, al fine di aggiornare i limiti massimi di residui (LMR) relativi a desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos. L'intervento si colloca nel quadro della direttiva 91/414/CEE sui prodotti fitosanitari e si fonda sulle valutazioni scientifiche relative alla sicurezza per il consumatore.

Finalità e presupposti

I considerando chiariscono che desmedifam e fenmedifam sono già stati iscritti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2004/58/CE, sulla base delle informazioni presentate per gli impieghi proposti. Tali informazioni sono state riesaminate e ritenute sufficienti per fissare alcuni LMR.

Per il clorfenvinfos, invece, il regolamento (CE) n. 2076/2002 prevede che la sostanza non sia iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; tuttavia in alcuni Stati membri possono permanere autorizzazioni fino al 30 giugno 2007. Per questa ragione la direttiva aggiorna i limiti residui anche per tale sostanza, in modo da consentire controlli adeguati e tutelare il consumatore.

Ambito materiale degli aggiornamenti

La direttiva modifica:

  • la direttiva 76/895/CEE, sopprimendo nell'allegato II la riga relativa al clorfenvinfos;
  • la direttiva 86/362/CEE, con l'inserimento di LMR per cereali;
  • la direttiva 86/363/CEE, con l'inserimento di LMR per alimenti di origine animale;
  • la direttiva 90/642/CEE, con l'inserimento di LMR per prodotti di origine vegetale.

Gli LMR sono fissati per numerose categorie di prodotti, tra cui frutta, ortaggi, legumi secchi, semi oleosi, patate, tè e luppolo, oltre a prodotti di origine animale come carni, latte e uova.

LMR per i cereali

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE vengono aggiunti i seguenti valori:

  • desmedifam: 0,05 mg/kg, con indicazione di limite inferiore di determinazione analitica e qualificazione di provvisorietà;
  • fenmedifam: 0,05 mg/kg, con le stesse indicazioni;
  • clorfenvinfos (somma degli isomeri E e Z): 0,02 mg/kg, al limite inferiore di determinazione analitica.

LMR per i prodotti di origine animale

L'allegato II della direttiva 86/363/CEE è integrato con valori riferiti a:

  • clorfenvinfos, parte A: 0,01 mg/kg per il grasso contenuto in carni e preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali; 0,01 mg/kg per latte vaccino e latte vaccino intero; 0,01 mg/kg per uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo;
  • fenmedifam, parte B: 0,05 mg/kg per carni, prodotti lattiero-caseari e uova.

Per il fenmedifam è espressamente indicato che il valore è provvisorio e, salvo modifica, diverrà definitivo il 9 agosto 2010.

LMR per i prodotti vegetali

L'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE è ampliato con colonne relative a desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos. La tabella copre in particolare:

  • frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati;
  • ortaggi freschi, non cotti, congelati o secchi;
  • legumi da granella secchi;
  • semi oleosi;
  • patate;
  • tè;
  • luppolo essiccato, compresi panelli e polvere non concentrata.

Molti valori sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica e sono contrassegnati come provvisori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. La tabella contiene inoltre valori specifici per numerosi sottogruppi e prodotti, come agrumi, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, cavoli, ortaggi a foglia, funghi, patate, tè e luppolo.

Natura provvisoria di alcuni limiti

I considerando precisano che, per alcuni impieghi non ancora pienamente autorizzati o in attesa di completamento del quadro valutativo, è opportuno fissare LMR provvisori al limite inferiore di determinazione analitica. La direttiva ritiene sufficiente un periodo di quattro anni per consentire eventuali ulteriori utilizzazioni della sostanza attiva; trascorso tale periodo, gli LMR provvisori dovrebbero diventare definitivi, salvo modifica.

Tutela del consumatore e valutazione del rischio

La Commissione richiama le relazioni di esame predisposte nell'ambito della direttiva 91/414/CEE, nelle quali sono stati fissati la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR). L'esposizione dei consumatori è stata valutata secondo le procedure comunitarie e tenendo conto degli orientamenti OMS e del parere del comitato scientifico per le piante. Ne deriva la conclusione che gli LMR proposti non comportano il superamento della DGA o della DAR.

Recepimento, pubblicazione e applicazione

L'articolo 5 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 20 gennaio 2008;
  • applicare tali disposizioni dal 21 gennaio 2008;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza;
  • inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati sulle soglie di residui

L'articolo 1 sopprime nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la riga relativa al clorfenvinfos. Gli articoli 2, 3 e 4 modificano rispettivamente l'allegato II della direttiva 86/362/CEE, l'allegato II della direttiva 86/363/CEE e l'allegato II della direttiva 90/642/CEE secondo gli allegati I, II e III della direttiva, introducendo o aggiornando gli LMR per desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos.

LMR per cereali

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe per desmedifam e fenmedifam a 0,05 mg/kg ciascuno, con indicazione di limite inferiore di determinazione analitica e qualificazione di provvisorietà (p), e per il clorfenvinfos (somma degli isomeri E e Z) a 0,02 mg/kg, con indicazione del limite inferiore di determinazione analitica.

LMR per prodotti di origine animale

Nell'allegato II della direttiva 86/363/CEE sono inseriti LMR per il clorfenvinfos nella parte A a 0,01 mg/kg per grasso di carni, latte vaccino/latte vaccino intero e uova, e per il fenmedifam nella parte B a 0,05 mg/kg per carni, prodotti lattiero-caseari e uova, con carattere provvisorio (p). Per il fenmedifam è specificato che, salvo modifica, il valore diverrà definitivo il 9 agosto 2010.

LMR per prodotti vegetali

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte colonne per desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos con numerosi valori per categorie di prodotti vegetali: frutta, ortaggi, legumi secchi, semi oleosi, patate, tè e luppolo. Molti limiti sono fissati al livello minimo di determinazione analitica e diversi valori sono provvisori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Base scientifica e tutela del consumatore

I considerando richiamano l'iscrizione di desmedifam e fenmedifam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la disponibilità di informazioni sufficienti per fissare LMR e la valutazione dell'esposizione del consumatore in rapporto alla dose giornaliera ammissibile (DGA) e, se del caso, alla dose acuta di riferimento (DAR). Per il clorfenvinfos, non iscritto nell'allegato I, si tiene conto della possibile permanenza temporanea di autorizzazioni fino al 30 giugno 2007 e della necessità di fissare LMR per controllare usi non autorizzati e proteggere il consumatore.

Recepimento e applicazione

L'articolo 5 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 20 gennaio 2008 e di applicarle dal 21 gennaio 2008. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle norme di recepimento, una tavola di concordanza e le disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 6 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 7 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareagricolturaprodotti fitosanitaritutela dei consumatoriresidui di antiparassitari

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