Direttiva 2006/59
Direttiva 2006/59/CE della Commissione, del 28 giugno 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotione, metidatione e oxamil (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna i limiti massimi di residui (LMR) di alcuni antiparassitari in una serie di direttive settoriali sugli alimenti, alla luce di nuovi dati tossicologici e di esposizione dei consumatori. Introduce, modifica o sopprime voci negli allegati relativi a carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotione, metidatione e oxamil. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 29 dicembre 2006, con applicazione generale dal 30 dicembre 2006 e applicazione differita per l'oxamil al 30 dicembre 2007.
Modifica gli allegati di quattro direttive sui residui di antiparassitari negli alimenti per aggiornare i livelli massimi di residui di carbaril, deltametrina, endosulfan, fenitrotione, metidatione e oxamil.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono recepire e applicare le modifiche agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. L'ambito materiale riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari in ortofrutticoli, cereali, prodotti alimentari di origine animale e altri prodotti di origine vegetale, con effetti su diverse categorie di alimenti e specifici principi attivi. Sono previste talune esclusioni o limitazioni temporali, in particolare per l'oxamil e per alcuni LMR provvisori della deltametrina, soggetti a termini di validità e revisione.
Aggiornamento dei livelli massimi di residui di antiparassitari
La direttiva interviene sul sistema europeo dei limiti massimi di residui (LMR) di antiparassitari negli alimenti, modificando gli allegati di quattro direttive settoriali. La Commissione motiva l'intervento richiamando la necessità di adeguare periodicamente i valori ai nuovi dati tossicologici, alle valutazioni dell'esposizione alimentare dei consumatori e agli orientamenti OMS, per garantire che i residui restino compatibili con la tutela della salute pubblica.
Contesto scientifico e criteri di fissazione degli LMR
I considerando chiariscono che, per cereali e prodotti di origine vegetale, i residui dipendono dall'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per una protezione efficace delle piante, con l'obiettivo di mantenere i residui al livello più basso possibile e tossicologicamente accettabile. Per i prodotti di origine animale, i residui derivano dal consumo di mangimi trattati e, se del caso, dagli effetti dei medicinali veterinari. Gli LMR comunitari rappresentano il limite superiore dei residui ammessi quando siano rispettate le buone pratiche agricole.
Modifiche alle direttive settoriali
La direttiva dispone interventi puntuali sugli allegati delle direttive esistenti:
- nella direttiva 76/895/CEE, all'allegato II sono soppresse le voci relative a carbaril e fenitrotione;
- nella direttiva 86/362/CEE, all'allegato II, parte A, sono inserite le righe sull'oxamil secondo l'allegato I e sostituite le righe su deltametrina e metidatione secondo l'allegato II;
- nella direttiva 86/363/CEE, all'allegato II, parte A, è aggiunta la riga sul carbaril secondo l'allegato III e, nella parte B, è sostituita la riga sulla deltametrina secondo l'allegato IV;
- nella direttiva 90/642/CEE, all'allegato II sono aggiunte le colonne su carbaril e oxamil secondo l'allegato V e sostituite le colonne su deltametrina, endosulfan, fenitrotione e metidatione secondo l'allegato VI.
Contenuto tecnico degli allegati
Gli allegati contengono i nuovi valori di LMR per specifiche categorie di prodotti alimentari e, in più casi, indicano che il valore corrisponde al limite inferiore di determinazione analitica o che si tratta di un LMR provvisorio. In particolare:
- l'oxamil è introdotto con LMR riferiti ai cereali e indicazione di valore provvisorio, con possibile definitività dal 19 luglio 2010 salvo modifica;
- la deltametrina riceve nuovi valori per cereali e per diversi prodotti di origine animale, con una disciplina transitoria che prevede, per alcuni LMR, validità fino al 1º novembre 2007 in attesa della revisione del fascicolo nell'ambito della direttiva 91/414/CEE e dell'ulteriore registrazione nazionale dei formulati;
- il carbaril è disciplinato per prodotti di origine animale e per diverse categorie di prodotti vegetali, con frequente richiamo al limite analitico inferiore e, per alcune voci dell'allegato V, a valori provvisori;
- l'endosulfan, il fenitrotione e il metidatione sono aggiornati nell'allegato VI per varie categorie di frutta, ortaggi, semi oleosi, patate, tè e luppolo.
Recepimento nazionale e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 29 dicembre 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. L'applicazione decorre dal 30 dicembre 2006, ma le disposizioni relative all'oxamil si applicano solo dal 30 dicembre 2007. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Obblighi informativi e destinatari
Oltre alla trasposizione, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli LMR sulla base di nuovi dati scientifici
I considerando spiegano che i livelli di residui dipendono dalle buone pratiche agricole, dall'uso minimo efficace dei prodotti fitosanitari e, per i prodotti di origine animale, dall'alimentazione degli animali. La Commissione richiama la revisione periodica degli LMR alla luce di nuovi dati tossicologici e di assunzione alimentare, nonché la valutazione dell'esposizione acuta e cronica dei consumatori secondo gli orientamenti OMS/GEMS-Food.
Modifiche alla direttiva 76/895/CEE
All'allegato II della direttiva 76/895/CEE sono soppresse le voci relative a carbaril e fenitrotione.
Modifiche alla direttiva 86/362/CEE
All'allegato II, parte A, sono aggiunte le righe relative all'oxamil secondo l'allegato I della direttiva; inoltre il testo delle righe relative a deltametrina e metidatione è sostituito dal testo dell'allegato II.
Modifiche alla direttiva 86/363/CEE
All'allegato II, parte A, è aggiunta la riga relativa al carbaril secondo l'allegato III; all'allegato II, parte B, il testo della riga relativa alla deltametrina è sostituito dal testo dell'allegato IV.
Modifiche alla direttiva 90/642/CEE
All'allegato II sono aggiunte le colonne relative a carbaril e oxamil secondo l'allegato V; il testo delle colonne relative a deltametrina, endosulfan, fenitrotione e metidatione è sostituito dal testo dell'allegato VI.
Termini di recepimento e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 29 dicembre 2006 e comunicarle immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 30 dicembre 2006, salvo quelle relative all'oxamil che si applicano dal 30 dicembre 2007. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale.
Obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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