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Direttiva 2006/60

Direttiva 2006/60/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 , che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0060

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina comunitaria sui limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari nei prodotti vegetali, modificando gli allegati della direttiva 90/642/CEE. Introduce nuovi LMR per diverse sostanze, aggiunge i lupini tra i prodotti interessati e stabilisce un LMR provvisorio per il clormequat nelle pere fino al 31 luglio 2009. Prevede termini differenziati di recepimento e applicazione per il gruppo benomil/tiofanato metile e per il clormequat.

Modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE per fissare e aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di specifici antiparassitari su determinati prodotti vegetali, inclusi alcuni LMR provvisori.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le modifiche agli allegati della direttiva 90/642/CEE. Incide sui prodotti di origine vegetale elencati negli allegati, in particolare frutta, ortaggi, legumi, semi oleosi, patate, tè e luppolo, nonché sui residui di trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat. La disciplina riguarda anche LMR provvisori per talune sostanze e categorie di prodotti; le disposizioni non introducono un regime autonomo per operatori o imprese, ma aggiornano i limiti applicabili ai prodotti immessi sul mercato.

Modifica dei limiti massimi di residui di antiparassitari su prodotti vegetali

La direttiva 2006/60/CE della Commissione interviene sulla direttiva 90/642/CEE, aggiornandone gli allegati per adeguare i limiti massimi di residui (LMR) di alcuni antiparassitari su e in determinati prodotti vegetali. La misura è motivata dall'esigenza di tener conto di nuovi o modificati impieghi fitosanitari e di assicurare che l'esposizione dei consumatori, sia cronica sia acuta dove rilevante, resti entro i parametri tossicologici accettabili.

Contesto e finalità

La direttiva richiama il sistema della direttiva 91/414/CEE, secondo cui le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari spettano agli Stati membri e devono fondarsi sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente. I considerando spiegano che gli LMR sono legati all'impiego delle quantità minime efficaci di antiparassitari e che devono essere periodicamente rivisti alla luce di nuovi utilizzi o di dati aggiornati. Per alcune sostanze, in particolare il clormequat sulle pere, viene ritenuto opportuno un LMR provvisorio.

Ambito di applicazione materiale

L'intervento riguarda la direttiva 90/642/CEE, che disciplina le quantità massime di residui di antiparassitari su e in prodotti di origine vegetale, compresi ortofrutticoli. Le modifiche incidono su numerose categorie merceologiche dell'allegato II, tra cui:

  • frutta fresca, secca o non cotta;
  • ortaggi freschi, congelati o secchi;
  • legumi da granella;
  • semi oleosi;
  • patate;
  • tè;
  • luppolo. Viene inoltre aggiunta la voce "lupini" nell'allegato I, gruppo "3. Legumi da granella".

Sostanze interessate e logica dei nuovi LMR

Gli LMR vengono aggiornati per trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat. La direttiva distingue tra:

  • sostanze per le quali la valutazione dell'esposizione dei consumatori consente di fissare LMR coerenti con l'assunzione giornaliera accettabile;
  • sostanze per le quali è rilevante anche la valutazione dell'esposizione acuta, in presenza di una dose acuta di riferimento (DAR);
  • casi in cui i limiti sono posti al limite inferiore di determinazione analitica quando non risultano impieghi autorizzati o i dati disponibili non sono sufficienti.

LMR provvisorio per il clormequat

Per il clormequat la direttiva introduce un regime particolare. Nell'allegato, la nota relativa alle pere è sostituita da una previsione di LMR provvisorio pari a 0,2 mg/kg, applicabile fino al 31 luglio 2009. La direttiva precisa inoltre che la fissazione o modifica di LMR provvisori a livello comunitario non impedisce agli Stati membri di stabilire LMR provvisori per glifosato, trimethylsulfonium e trifloxystrobin ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e del suo allegato VI.

Lupini

Un elemento specifico della direttiva è l'inclusione dei lupini tra i "Legumi da granella". La modifica è giustificata dal fatto che i lupini sono consumati come alimento in diversi Stati membri e che per la loro coltura è autorizzato l'impiego di glifosato; per ragioni di tutela del consumatore, occorre quindi fissare gli LMR per tale prodotto.

Recepimento nazionale e applicazione

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 20 gennaio 2007. Sono previste due deroghe temporali:

  • per il gruppo benomil e il tiofanato metile, il termine di adozione e pubblicazione è il 14 settembre 2006 e l'applicazione decorre dal 15 settembre 2006;
  • per il clormequat, il termine di adozione e pubblicazione è il 31 luglio 2006 e l'applicazione decorre dal 1° agosto 2006. Per tutte le altre disposizioni, l'applicazione è fissata al 21 gennaio 2007.

Obblighi formali per gli Stati membri

Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il recepimento del risultato imposto dalla direttiva mediante i propri strumenti normativi interni.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati della direttiva 90/642/CEE

L'articolo 1 dispone due interventi: nell'allegato I, gruppo "3. Legumi da granella", viene aggiunta la voce "Lupini"; l'allegato II è modificato secondo l'allegato della direttiva, con nuovi o aggiornati LMR per trifloxystrobin, tiabendazolo, abamectina, benomil, carbendazim, tiofanato metile, miclobutanil, glifosato, trimethylsulfonium, fenpropimorf e clormequat.

LMR provvisorio per il clormequat nelle pere

Nell'allegato, la nota relativa al clormequat sulle pere è sostituita da una previsione espressa: quantità massima di residui provvisoria pari a 0,2 mg/kg applicabile fino al 31 luglio 2009.

Aggiornamento dei valori massimi per i residui elencati

L'allegato sostituisce il testo della parte A dell'allegato II per varie categorie di prodotti vegetali, fissando valori numerici differenziati per i residui delle sostanze indicate. I valori sono espressi in mg/kg e, in molti casi, sono fissati al limite inferiore di determinazione analitica (*1), mentre la sigla (p) indica un LMR provvisorio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

Recepimento nazionale e termini differenziati

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 20 gennaio 2007; per il gruppo benomil e il tiofanato metile il termine è anticipato al 14 settembre 2006, e per il clormequat al 31 luglio 2006. Le misure si applicano dal 21 gennaio 2007; per benomil e tiofanato metile dal 15 settembre 2006 e per il clormequat dal 1° agosto 2006.

Obblighi di comunicazione e riferimento alla direttiva

Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali e una tavola di concordanza tra queste e la direttiva. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri decidono le modalità del riferimento. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarefitosanitariresidui di pesticidiagricolturatutela dei consumatori

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