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direttiva

Direttiva 2006/61

Direttiva 2006/61/CE della Commissione, del 7 luglio 2006 , che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32006L0061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari in diverse categorie di alimenti, sulla base di una revisione tossicologica e dell’esposizione dei consumatori. Le modifiche riguardano i cereali, i prodotti alimentari di origine animale e numerosi prodotti vegetali, con valori puntuali indicati negli allegati. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 20 gennaio 2007 e applicarle dal 21 gennaio 2007.

Modifica i livelli massimi di residui di alcuni antiparassitari in cereali, prodotti di origine animale e taluni prodotti di origine vegetale.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e incide sulla disciplina dei limiti massimi di residui (LMR) di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos nei prodotti disciplinati dalle direttive 86/362/CEE (cereali), 86/363/CEE (prodotti alimentari di origine animale) e 90/642/CEE (alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli). Le modifiche riguardano gli allegati II di tali direttive e si applicano dal 21 gennaio 2007; restano escluse le materie non toccate dagli allegati modificati.

Modifica dei livelli massimi di residui di antiparassitari

La direttiva interviene sulla disciplina dei livelli massimi di residui (LMR) di alcuni antiparassitari nei prodotti alimentari, modificando gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Il provvedimento si colloca nel sistema comunitario di fissazione dei LMR, fondato sulla tutela della salute dei consumatori e sulla verifica della conformità alle buone pratiche agricole.

Finalità e presupposti della revisione

La Commissione richiama che i LMR devono riflettere l’uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie per una protezione efficace delle piante e, per i prodotti di origine animale, il consumo di mangimi trattati. I considerando precisano che i limiti comunitari rappresentano il livello massimo ammissibile di residui quando siano state rispettate le buone pratiche agricole.

La revisione è motivata dalla necessità di tener conto di nuovi dati tossicologici e di nuova valutazione dell’assunzione alimentare da parte dei consumatori. La Commissione afferma di aver riesaminato l’esposizione cronica e, ove pertinente, l’esposizione acuta, con riferimento agli orientamenti OMS, concludendo che i nuovi LMR non devono generare esposizioni inaccettabili né effetti tossici acuti.

Ambito di applicazione materiale

Le modifiche riguardano:

  • la direttiva 86/362/CEE, per i cereali;
  • la direttiva 86/363/CEE, per i prodotti alimentari di origine animale;
  • la direttiva 90/642/CEE, per alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Le sostanze interessate sono atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil, paraquat e triazofos. Le nuove soglie sono riportate negli allegati modificati e, in diversi casi, coincidono con il limite inferiore di determinazione analitica.

Contenuto delle modifiche agli allegati

Per i cereali (direttiva 86/362/CEE, allegato II, parte A) vengono aggiunti o sostituiti i limiti relativi ad atrazina, azinfos-etile, etefon e triazofos. Tra i valori espressamente riportati figurano, ad esempio, atrazina 0,05 mg/kg, azinfos-etile 0,05 mg/kg, etefon con valori differenziati per orzo/segale, triticale/frumento e altri cereali, e triazofos 0,02 mg/kg.

Per i prodotti di origine animale (direttiva 86/363/CEE, allegato II, parte A) sono aggiornati i limiti per azinfos-etile, triazofos e fention. Per azinfos-etile e triazofos il valore indicato è 0,01 mg/kg per grasso, latte e uova; per il fention e i suoi metaboliti espressi in fention, il testo distingue tra grasso animale e latte, mentre per le uova è indicato un trattino, segno dell’assenza di valore numerico nella tabella riprodotta.

Per i prodotti vegetali (direttiva 90/642/CEE, allegato II, parte A) la direttiva inserisce una colonna specifica per il fention e una nuova tabella che aggiorna, per numerosi gruppi di prodotti, i limiti relativi ad atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, metamidofos, metomil/tiodicarb, paraquat e triazofos. La disciplina interessa in particolare:

  • frutta fresca, secca o non cotta e frutta a guscio;
  • ortaggi freschi, non cotti, congelati o secchi;
  • legumi da granella;
  • semi oleosi;
  • patate;
  • tè;
  • luppolo.

La tabella contiene numerosi valori specifici per sottocategorie e prodotti singoli, tra cui agrumi, drupacee, bacche, ortaggi a radice, ortaggi a foglia, funghi, semi di colza, semi di soia, tè e luppolo.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 20 gennaio 2007 e applicarle dal 21 gennaio 2007. È richiesto l’invio immediato alla Commissione del testo delle misure nazionali e di una tavola di concordanza tra queste e la direttiva.

Gli atti nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati sulle sostanze attive

Gli allegati II della direttiva 86/362/CEE, della direttiva 86/363/CEE e della direttiva 90/642/CEE sono modificati per aggiornare i LMR di atrazina, azinfos-etile, ciflutrin, etefon, fention, metamidofos, metomil/tiodicarb, paraquat e triazofos. Le nuove soglie sono fissate in mg/kg per specifiche categorie di prodotti agricoli e alimentari, con numerosi valori al limite inferiore di determinazione analitica.

Criteri scientifici alla base della revisione

La Commissione fonda la revisione su dati tossicologici aggiornati, sulla stima dell’assunzione alimentare dei consumatori e, ove pertinente, sulla valutazione dell’esposizione acuta e cronica secondo le procedure comunitarie e gli orientamenti OMS. La direttiva afferma che i nuovi LMR non devono determinare un’esposizione inaccettabile né effetti tossici acuti.

Obbligo di recepimento degli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 20 gennaio 2007 e comunicarle immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza. Le misure si applicano dal 21 gennaio 2007. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.

Obblighi informativi verso la Commissione

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. È inoltre prevista la comunicazione del testo delle disposizioni di recepimento e della relativa tavola di concordanza.

Entrata in vigore

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieagricolturasicurezza alimentareresidui di pesticidisanità animale e vegetalediritto alimentare

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