Direttiva 2006/54
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/54/CE rifonde e coordina la normativa UE sulla parità tra uomini e donne in materia di lavoro, occupazione e retribuzione, raccogliendo in un unico testo le principali regole già contenute in precedenti direttive. Essa vieta la discriminazione diretta e indiretta, le molestie e le molestie sessuali, disciplina la parità retributiva e l’accesso ai regimi professionali di sicurezza sociale, e rafforza i mezzi di tutela processuale e amministrativa. Gli Stati membri devono recepirla entro il 15 agosto 2008, con possibilità di un ulteriore anno in caso di particolari difficoltà. La direttiva consente inoltre misure di azione positiva e lascia impregiudicata la protezione della maternità e della paternità/adozione ove prevista dal diritto nazionale.
Rifusione della disciplina UE su pari opportunità e parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, comprensiva di parità retributiva, regimi professionali di sicurezza sociale e strumenti di tutela.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri e disciplina il settore pubblico e privato, compresi gli enti di diritto pubblico, con riferimento all’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali, alle condizioni di lavoro e alla retribuzione, nonché ai regimi professionali di sicurezza sociale. Include lavoratori subordinati, autonomi, persone in cerca di lavoro, lavoratori pensionati e invalidi, nonché gli aventi causa, nei limiti previsti dalla direttiva. Restano previste esclusioni specifiche per alcuni contratti individuali dei lavoratori autonomi, regimi di un solo membro, taluni contratti assicurativi, opzioni facoltative individuali e prestazioni finanziate da contributi volontari; non pregiudica inoltre la tutela specifica della gravidanza, maternità, congedo parentale e le eventuali misure nazionali più favorevoli.
Direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
La direttiva costituisce una rifusione organica della normativa europea sulla parità tra uomini e donne nel lavoro, nell’accesso all’impiego, nella formazione e nella retribuzione. Dai considerando emerge l’intento di unificare e chiarire il quadro normativo preesistente, incorporando gli sviluppi della giurisprudenza della Corte di giustizia, con particolare attenzione a molestia, parità retributiva, regimi professionali di sicurezza sociale, maternità e strumenti processuali di tutela.
Finalità e principi generali
L’obiettivo generale è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (articolo 1). La direttiva si fonda sul divieto di discriminazione diretta e indiretta e considera espressamente come discriminazione anche le molestie e le molestie sessuali, il trattamento sfavorevole per rifiuto o sottomissione a tali condotte e il trattamento meno favorevole legato a gravidanza o congedo di maternità (articolo 2).
Ambito materiale di applicazione
La disciplina copre tre grandi aree: accesso al lavoro, promozione e formazione professionale; condizioni di lavoro, inclusa la retribuzione; regimi professionali di sicurezza sociale (articolo 1). In tali settori la direttiva si applica sia al pubblico sia al privato, compresi gli enti di diritto pubblico (articolo 14). Nei regimi professionali di sicurezza sociale, il campo di applicazione include la popolazione attiva, i lavoratori autonomi, i lavoratori temporaneamente inattivi per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria, le persone in cerca di lavoro, i pensionati, gli invalidi e gli aventi causa, secondo le norme e/o prassi nazionali (articolo 6).
Parità retributiva
L’articolo 4 vieta ogni discriminazione diretta o indiretta basata sul sesso in relazione allo stesso lavoro o a un lavoro di pari valore, con riguardo a qualunque aspetto o condizione della retribuzione. Se il datore di lavoro utilizza sistemi di classificazione professionale, questi devono fondarsi su criteri comuni per lavoratori e lavoratrici ed essere costruiti in modo da eliminare le discriminazioni di sesso. I considerando richiamano la giurisprudenza sulla nozione di lavoro di pari valore e sulla rilevanza della comparabilità delle situazioni lavorative.
Regimi professionali di sicurezza sociale
Gli articoli 5-13 disciplinano la parità di trattamento nei regimi professionali di sicurezza sociale. È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso quanto al campo di applicazione dei regimi, all’obbligo contributivo, al calcolo dei contributi e delle prestazioni, comprese le maggiorazioni per coniuge e persone a carico (articolo 5). La direttiva identifica numerose ipotesi discriminatorie tipiche, tra cui differenze di età di accesso, durata minima di affiliazione, livelli di prestazioni o contributi, regole di mantenimento dei diritti e trattamenti differenziati durante congedi di maternità o familiari (articolo 9).
Sono previste esclusioni e precisazioni importanti: non rientrano nel capo i contratti individuali dei lavoratori autonomi, i regimi con un solo membro, taluni contratti assicurativi non stipulati dal datore di lavoro e regimi facoltativi o finanziati da contributi volontari (articolo 8). Per i lavoratori autonomi, gli Stati membri devono rivedere le disposizioni incompatibili con effetto dal 1° gennaio 1993, con possibilità di differimento su specifici profili fino al 1° gennaio 1999 o fino alla parità nei regimi legali (articoli 10 e 11). L’articolo 12 detta inoltre un articolato regime di effetto retroattivo per i lavoratori subordinati, ancorato al 17 maggio 1990, con estensione all’8 aprile 1976 per chi avesse già avviato un’azione o un reclamo equivalente prima di tale data.
Accesso al lavoro, formazione, promozione e condizioni di lavoro
L’articolo 14 vieta discriminazioni dirette o indirette fondate sul sesso nelle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, nella selezione e assunzione, nella promozione, nell’orientamento, formazione, perfezionamento e riqualificazione professionale, nelle condizioni di lavoro e nel licenziamento, nonché nell’affiliazione e attività in organizzazioni professionali o sindacali. È ammessa una deroga solo quando una caratteristica sessuale costituisca requisito essenziale e determinante per la specifica attività, con obiettivo legittimo e requisito proporzionato.
Maternità, paternità e adozione
La direttiva tutela espressamente la lavoratrice al rientro dal congedo di maternità: deve poter riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente, con condizioni non meno favorevoli e con diritto ai miglioramenti che sarebbero maturati durante l’assenza (articolo 15). Gli Stati membri possono riconoscere congedi distinti di paternità e/o adozione; se lo fanno, devono garantire protezione contro il licenziamento e il diritto al rientro su lavoro equivalente, alle stesse condizioni non deteriore (articolo 16). I considerando precisano che la direttiva non pregiudica la disciplina specifica della gravidanza e maternità né quella sul congedo parentale.
Tutela giurisdizionale, risarcimento e onere della prova
La direttiva rafforza i rimedi processuali. Gli Stati membri devono consentire l’accesso a procedure giurisdizionali, e se del caso amministrative, per ottenere l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla direttiva anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro (articolo 17). Devono inoltre riconoscere la legittimazione di associazioni, organizzazioni o altri soggetti con interesse legittimo ad agire per conto o a sostegno della persona lesa, con il suo consenso (articolo 17, paragrafo 2).
Il risarcimento o la riparazione devono essere reali, effettivi, dissuasivi e proporzionati al danno subito; non possono essere fissati massimali predeterminati, salvo il caso in cui il datore di lavoro provi che l’unico danno è il mancato esame della candidatura (articolo 18). Quanto alla prova, una volta forniti elementi di fatto idonei a far presumere la discriminazione, spetta al convenuto dimostrare l’assenza di violazione del principio di parità di trattamento, salva la possibilità per gli Stati membri di introdurre regimi più favorevoli per l’attore e di escludere la regola nei procedimenti in cui l’istruzione dei fatti è affidata al giudice o all’autorità competente (articolo 19).
Organismi per la parità, dialogo sociale e prevenzione
Gli Stati membri devono designare uno o più organismi indipendenti incaricati di promuovere, analizzare, controllare e sostenere la parità di trattamento senza discriminazioni fondate sul sesso (articolo 20). Tali organismi devono offrire assistenza indipendente alle vittime, svolgere inchieste, pubblicare relazioni e raccomandazioni e cooperare con organismi europei corrispondenti.
La direttiva valorizza inoltre il dialogo sociale e il confronto con le organizzazioni non governative. Gli Stati membri devono incoraggiare le parti sociali a promuovere la parità, a sviluppare forme di lavoro flessibili per conciliare vita professionale e privata e a introdurre regole antidiscriminatorie nei contratti collettivi (articoli 21 e 22). I datori di lavoro sono incoraggiati a promuovere sistematicamente la parità in azienda e a fornire informazioni periodiche, anche sulla distribuzione di uomini e donne ai diversi livelli, sulle retribuzioni e sugli scarti retributivi.
Obblighi di conformità, vittimizzazione e sanzioni
Gli Stati membri devono abrogare le norme legislative, regolamentari e amministrative contrarie alla parità, dichiarare nulle o modificare le clausole discriminatorie nei contratti e impedire l’approvazione o estensione di regimi professionali contenenti disposizioni incompatibili (articolo 23). Devono inoltre proteggere lavoratori e rappresentanti dei dipendenti da licenziamenti o trattamenti sfavorevoli in reazione a reclami o azioni legali per la tutela della parità di trattamento (articolo 24).
L’articolo 25 impone l’adozione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, eventualmente comprensive di risarcimento dei danni, e richiede la notifica alla Commissione delle disposizioni sanzionatorie entro il 5 ottobre 2005, con successiva comunicazione delle modifiche. L’articolo 26 chiede misure preventive contro la discriminazione, in particolare contro molestie e molestie sessuali.
Clausole di salvaguardia, prescrizioni minime e integrazione di genere
La direttiva consente agli Stati membri di mantenere o introdurre norme più favorevoli e precisa che la sua attuazione non può giustificare un abbassamento del livello di tutela già esistente (articolo 27). Restano salve le misure di protezione della donna, in particolare per gravidanza e maternità, nonché la disciplina del congedo parentale (articolo 28). L’articolo 29 impone di tenere conto dell’obiettivo della parità tra uomini e donne nella formulazione e attuazione di leggi, politiche e attività nei settori coperti dalla direttiva.
Recepimento, abrogazione delle direttive precedenti e date rilevanti
Il termine di recepimento è fissato al 15 agosto 2008; in presenza di particolari difficoltà, gli Stati membri possono beneficiare di un ulteriore anno al massimo per conformarsi alla direttiva (articolo 33). Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione. Dal 15 agosto 2009 sono abrogate le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE e 97/80/CE, salvo gli obblighi ancora pendenti relativi ai loro termini di attuazione e applicazione (articolo 34). La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (articolo 35).
Disposizioni principali
Scopo e struttura della direttiva
L’articolo 1 stabilisce che la direttiva mira ad assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, intervenendo su accesso al lavoro, promozione, formazione professionale, condizioni di lavoro, retribuzione e regimi professionali di sicurezza sociale. Prevede inoltre regole volte a rendere più efficace l’attuazione del principio mediante procedure adeguate.
Definizioni chiave e nozione ampia di discriminazione
L’articolo 2 definisce discriminazione diretta, indiretta, molestie, molestie sessuali, retribuzione e regimi professionali di sicurezza sociale. La discriminazione comprende anche molestie e molestie sessuali, il rifiuto o l’adesione a tali comportamenti, l’ordine di discriminare e il trattamento meno favorevole dovuto a gravidanza o congedo di maternità.
Azione positiva
L’articolo 3 consente agli Stati membri di mantenere o adottare misure ai sensi dell’articolo 141, paragrafo 4, del trattato per assicurare nella pratica la piena parità tra uomini e donne nella vita lavorativa.
Parità retributiva
L’articolo 4 vieta discriminazioni dirette e indirette basate sul sesso per uno stesso lavoro o un lavoro di pari valore, con riferimento a qualunque aspetto o condizione della retribuzione. Se esiste un sistema di classificazione professionale, esso deve basarsi su criteri comuni per uomini e donne ed essere predisposto in modo da eliminare le discriminazioni di sesso.
Regimi professionali di sicurezza sociale
Gli articoli 5-13 vietano discriminazioni dirette e indirette nei regimi professionali di sicurezza sociale quanto a campo di applicazione, accesso, contributi e prestazioni. La disciplina si applica alla popolazione attiva, ai lavoratori autonomi, a chi interrompe l’attività per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria, ai disoccupati, pensionati e invalidi, nonché agli aventi causa, e comprende anche i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici se collegati al rapporto di lavoro con il datore pubblico.
Esclusioni e limiti del capo sui regimi professionali
L’articolo 8 esclude i contratti individuali dei lavoratori autonomi, i regimi dei lavoratori autonomi con un solo membro, i contratti di assicurazione non stipulati dal datore di lavoro per i lavoratori subordinati, alcune opzioni facoltative individuali e i regimi finanziati da contributi volontari. Sono inoltre previste regole specifiche per complementi di pensione e per la conservazione di diritti in particolari situazioni.
Esempi di discriminazione nei regimi pensionistici e contributivi
L’articolo 9 elenca le ipotesi tipiche di discriminazione vietata, tra cui differenze di età di accesso, durata minima di affiliazione, rimborso contributi, condizioni di concessione delle prestazioni, età pensionabile, mantenimento dei diritti durante congedi, livelli diversi di prestazioni o contributi e regole differenziate per la garanzia dei diritti differiti. Sono ammesse deroghe limitate per fattori attuariali diversi in base al sesso in talune forme di finanziamento.
Tutela del lavoro autonomo e differimenti temporali
L’articolo 10 impone la revisione delle disposizioni incompatibili dei regimi dei lavoratori autonomi con effetto dal 1° gennaio 1993 o, per gli Stati membri entrati dopo tale data, dalla data di applicabilità della direttiva 86/378/CEE nel loro territorio. L’articolo 11 consente di differire taluni aspetti dell’attuazione per i lavoratori autonomi, in particolare su età pensionabile, pensioni di reversibilità e fattori attuariali, entro termini specifici che arrivano fino al 1° gennaio 1999 o fino alla parità nei regimi legali.
Effetti retroattivi e limiti temporali
L’articolo 12 prevede che le misure di attuazione relative ai lavoratori subordinati comprendano le prestazioni derivanti da periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990, con effetto retroattivo a tale data; in presenza di azioni o reclami antecedenti, l’effetto retroattivo si estende all’8 aprile 1976. Sono previste regole particolari per gli Stati membri entrati successivamente e per i termini processuali nazionali.
Parità di trattamento nell’accesso al lavoro e nelle condizioni di lavoro
L’articolo 14 vieta discriminazioni dirette e indirette nei settori pubblico e privato, incluse le condizioni di accesso all’occupazione, la selezione, l’assunzione, la promozione, l’orientamento e la formazione professionale, l’occupazione e le condizioni di lavoro, compreso il licenziamento e la retribuzione, nonché l’affiliazione e l’attività in organizzazioni professionali o sindacali. È ammessa una differenza di trattamento solo se una caratteristica sessuale costituisce requisito essenziale e determinante per l’attività, purché l’obiettivo sia legittimo e il requisito proporzionato.
Maternità, rientro al lavoro, paternità e adozione
L’articolo 15 tutela il diritto della lavoratrice, al termine del congedo di maternità, di riprendere il proprio lavoro o un posto equivalente senza condizioni meno favorevoli e con diritto ai miglioramenti intervenuti durante l’assenza. L’articolo 16 lascia agli Stati membri la facoltà di riconoscere congedi distinti di paternità e/o adozione, imponendo in tal caso protezione contro il licenziamento e il diritto al rientro su lavoro equivalente.
Mezzi di tutela, legittimazione ad agire e risarcimento
Gli articoli 17 e 18 obbligano gli Stati membri a garantire accesso a procedure giurisdizionali e, se del caso, amministrative anche dopo la cessazione del rapporto, e a riconoscere la legittimazione di associazioni e organismi con interesse legittimo ad agire per conto o a sostegno della persona lesa. Il risarcimento o la riparazione devono essere reali, effettivi, proporzionati e dissuasivi, senza massimali predeterminati salvo il caso di mancata considerazione della domanda del candidato.
Onere della prova
L’articolo 19 prevede che, una volta forniti elementi di fatto idonei a presumere una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto provare l’insussistenza della violazione. Gli Stati membri possono adottare un regime più favorevole per l’attore e possono escludere l’applicazione della regola nei procedimenti in cui l’istruzione dei fatti spetta al giudice o all’autorità competente.
Organismi per la parità e dialogo sociale
L’articolo 20 impone la designazione di uno o più organismi indipendenti per promuovere, analizzare, controllare e sostenere la parità di trattamento, con compiti di assistenza alle vittime, inchieste, relazioni e raccomandazioni. Gli articoli 21 e 22 promuovono il dialogo con le parti sociali e con le ONG, incluse iniziative su prassi aziendali, contrattazione collettiva, flessibilità organizzativa e diffusione di informazioni ai lavoratori.
Osservanza, vittimizzazione e prevenzione
L’articolo 23 richiede l’abrogazione delle norme contrarie al principio di parità, la nullità o modifica delle clausole discriminatorie nei contratti e l’impossibilità di approvare o estendere regimi professionali discriminatori. L’articolo 24 impone protezione contro licenziamenti o trattamenti sfavorevoli per chi presenti reclami o azioni legali; l’articolo 26 richiede misure preventive contro discriminazioni, molestie e molestie sessuali.
Sanzioni, prescrizioni minime e rapporti con altri atti
L’articolo 25 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, anche risarcitorie, e prevede la notifica alla Commissione delle disposizioni sanzionatorie entro il 5 ottobre 2005; l’articolo 27 consente norme più favorevoli agli Stati membri. Gli articoli 28 e 29 salvaguardano la protezione della donna, in particolare gravidanza e maternità, e impongono l’integrazione della dimensione di genere nelle politiche nazionali.
Termine di recepimento, abrogazioni e entrata in vigore
L’articolo 33 fissa il termine di recepimento al 15 agosto 2008, con possibile proroga di un anno in caso di particolari difficoltà; gli Stati membri devono comunicare i testi di recepimento alla Commissione. L’articolo 34 abroga dal 15 agosto 2009 le direttive 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE e 97/80/CE, fatti salvi gli obblighi ancora pendenti; l’articolo 35 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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