Direttiva 2006/52
Direttiva 2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 , che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la disciplina UE sugli additivi alimentari e sugli edulcoranti, modificando la direttiva 95/2/CE e la direttiva 94/35/CE. Le modifiche rispondono all'evoluzione tecnica e ai pareri scientifici dell'EFSA, con nuove autorizzazioni, revoche e limiti più rigorosi per vari additivi, soprattutto nitriti e nitrati. La direttiva introduce inoltre adeguamenti terminologici, nuovi impieghi in specifici alimenti e un termine di recepimento con regole transitorie per i prodotti già immessi sul mercato.
Modifica degli elenchi e delle condizioni d'impiego di taluni additivi alimentari e degli edulcoranti, con nuove autorizzazioni, restrizioni e aggiornamenti terminologici.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea quanto al recepimento e, sul piano materiale, agli additivi alimentari diversi dai coloranti ed edulcoranti disciplinati dalla direttiva 95/2/CE, agli edulcoranti disciplinati dalla direttiva 94/35/CE e ai prodotti alimentari nei quali tali sostanze possono essere utilizzate. Incide in particolare su prodotti a base di carne, formaggi, pesce, crostacei e molluschi, prodotti di panetteria, integratori alimentari, alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, coppette di gelatina, aromi e altri alimenti specificamente elencati negli allegati. Prevede alcune esclusioni o limitazioni, ad esempio il divieto di taluni additivi nelle coppette di gelatina, il divieto di E 216 ed E 217, e limiti specifici per prodotti tradizionali identificati. Rileva anche per prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 15 agosto 2008, che possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.
Modifica della disciplina UE sugli additivi alimentari e sugli edulcoranti
La direttiva interviene sulle direttive 95/2/CE e 94/35/CE per adeguare il quadro europeo agli sviluppi tecnici e ai pareri scientifici dell'EFSA. L'obiettivo è aggiornare gli elenchi degli additivi ed edulcoranti autorizzati, rivedere taluni limiti di impiego e rafforzare la tutela della salute pubblica, in particolare rispetto ai nitriti, ai nitrati e ad alcuni conservanti.
Finalità e contesto
I considerando richiamano la disciplina generale sugli additivi alimentari, già subordinata alla conformità all'allegato II della direttiva 89/107/CEE, e rilevano che le direttive 95/2/CE e 94/35/CE necessitano di un aggiornamento. Le modifiche sono motivate da valutazioni scientifiche successive, soprattutto dell'EFSA, e da esigenze di allineamento terminologico con altre direttive settoriali, tra cui la direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari e la direttiva 1999/21/CE sugli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali.
Modifiche alla direttiva 95/2/CE
L'articolo 1 sostituisce la definizione di "coadiuvanti", includendo i solventi veicolanti utilizzati per sciogliere, diluire, disperdere o modificare fisicamente un additivo alimentare o una sostanza aromatizzante senza alterarne la funzione tecnologica. Inoltre, nell'articolo 3, paragrafo 2, la formula "alimenti per lo svezzamento" è sostituita da "alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti".
Il cuore della direttiva è la revisione degli allegati della direttiva 95/2/CE, che introduce nuove autorizzazioni, limita alcuni usi e sopprime talune sostanze. In particolare:
- negli allegati vengono aggiunte o riviste numerose voci relative a prodotti specifici;
- vengono introdotte nuove categorie di alimenti e aggiornate le denominazioni delle categorie;
- viene precisato, per più additivi, che l'uso riguarda "integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE" o "alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti nella direttiva 1999/21/CE".
Nitriti e nitrati: nuovo impianto dei limiti
La direttiva modifica in modo sostanziale le disposizioni su E 249, E 250, E 251 ed E 252, seguendo l'impostazione dell'EFSA secondo cui i livelli devono essere espressi come "dose aggiunta". Le dosi massime vengono differenziate per categoria di prodotto, con disciplina speciale per alcuni prodotti tradizionali specificamente elencati.
Sono previsti, tra l'altro:
- limiti per prodotti a base di carne sterilizzati, non trattati termicamente e tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione, salatura a secco o procedimenti combinati;
- limiti specifici per formaggi duri, semiduri e semimolli, con riferimento al latte destinato alla produzione o alla dose equivalente se l'aggiunta avviene dopo il prelievo del siero e l'aggiunta di acqua;
- un limite per aringhe e spratti marinati;
- precisazioni tecniche dettagliate nelle note ai metodi di salatura e stagionatura.
Per alcuni prodotti tradizionali restano consentite, in via eccezionale, dosi residue massime, purché i prodotti siano adeguatamente specificati e identificati.
Restrizioni e divieti sui conservanti p-idrossibenzoati
In attuazione del parere EFSA del 13 luglio 2004, la direttiva sopprime dalla disciplina gli additivi E 216 e E 217. Inoltre, revoca l'autorizzazione all'impiego dei p-idrossibenzoati negli integratori alimentari dietetici liquidi. Il considerando segnala che la DGA globale di 0-10 mg/kg di peso corporeo riguarda gli esteri metilico ed etilico dell'acido p-idrossibenzoico e i rispettivi sali di sodio, ma non il parabene di propile, per il quale non è stata raccomandata una DGA.
Nuove autorizzazioni e ampliamenti di impiego
La direttiva autorizza o amplia l'impiego di diversi additivi, tra cui:
- E 462 etilcellulosa;
- E 968 eritritolo, sia come additivo alimentare in generale sia come edulcorante nella direttiva 94/35/CE;
- E 426 emicellulosa di soia in specifiche categorie di alimenti, con limiti quantitativi differenziati;
- E 1204 pullulan per capsule e compresse di integratori alimentari e per piccole caramelle per rinfrescare l'alito sotto forma di "cartine";
- E 1452 ottenilsuccinato di amido e alluminio per preparati incapsulati a base di vitamine negli integratori alimentari;
- E 586 4-esilresorcinolo per crostacei freschi, congelati e surgelati.
Sono inoltre aggiornati altri impieghi già esistenti:
- estensione dei sorbati e benzoati ai crostacei e molluschi cotti;
- uso del carbonato acido di sodio nella produzione di formaggio di latte acido;
- uso del diossido di silicio come agente veicolante per E 171 e E 172;
- revisione delle regole su gallati, TBHQ, BHA e BHT, con una nuova nota di proporzionalità quando le sostanze sono usate in combinazione.
Altri adeguamenti settoriali e terminologici
La direttiva aggiorna anche la disciplina su vari prodotti specifici, tra cui:
- coppette di gelatina, per le quali è vietato l'uso di taluni additivi gelificanti;
- pane tradizionale francese e pane tradizionale ungherese;
- paté di fegato ungherese;
- crostacei e cefalopodi, sia freschi sia cotti;
- uva da tavola e litchi freschi;
- alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini piccoli.
In più punti viene sostituita la terminologia "integratori dietetici" con "integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE", e vengono adeguati i riferimenti agli alimenti destinati a fini medici speciali secondo la direttiva 1999/21/CE.
Recepimento, efficacia e disciplina transitoria
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 15 febbraio 2008. Entro tale data devono consentire il commercio e l'uso dei prodotti conformi alla nuova disciplina; i prodotti non conformi devono essere vietati dal 15 agosto 2008. È prevista una clausola di salvaguardia per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 15 agosto 2008, che possono rimanere in commercio fino a esaurimento delle scorte.
Le misure nazionali di recepimento devono essere comunicate senza indugio alla Commissione con una tabella di corrispondenza. Inoltre, gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dagli Stati membri.
Valutazione operativa per il professionista
Per gli operatori economici e i consulenti italiani, la direttiva comporta soprattutto:
- revisione delle formulazioni e delle etichette dei prodotti interessati;
- verifica della conformità dei limiti quantitativi dei nuovi additivi e di quelli oggetto di restrizione;
- attenzione ai prodotti tradizionali per i quali sono ammessi limiti eccezionali o forme specifiche di espressione del tenore di nitriti/nitrati;
- aggiornamento dei dossier tecnici e delle specifiche di prodotto, in particolare per integratori alimentari, prodotti a base di carne e prodotti lattiero-caseari;
- controllo delle scadenze transitorie, con distinzione tra messa in commercio dei prodotti conformi entro il 15 febbraio 2008 e divieto dei non conformi dal 15 agosto 2008.
Disposizioni principali
Aggiornamento della direttiva 95/2/CE
L'articolo 1 modifica la direttiva 95/2/CE: viene ridefinita la nozione di "coadiuvanti" all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c); all'articolo 3, paragrafo 2, la locuzione "alimenti per lo svezzamento" è sostituita da "alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti"; soprattutto, gli allegati sono sostanzialmente aggiornati con nuove autorizzazioni, divieti, limiti massimi e rinvii terminologici.
Aggiornamento della direttiva 94/35/CE
L'articolo 2 modifica l'allegato della direttiva 94/35/CE per inserire l'eritritolo (E 968) tra gli edulcoranti autorizzati.
Termine di recepimento e regime transitorio
Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 15 febbraio 2008. Entro tale data devono autorizzare il commercio e l'uso dei prodotti conformi, mentre devono vietare il commercio e l'uso dei prodotti non conformi entro il 15 agosto 2008. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 15 agosto 2008 e non conformi possono essere commercializzati fino ad esaurimento scorte.
Obbligo di comunicazione e richiamo formale alla direttiva
Gli Stati membri devono comunicare senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento, insieme a una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri (articolo 3, paragrafo 2).
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 5 indica che i destinatari sono gli Stati membri.
Nitriti e nitrati nei prodotti a base di carne, formaggi e pesce
Gli allegati ridefiniscono i limiti per E 249, E 250, E 251 ed E 252, recependo l'impostazione EFSA della "dose aggiunta" e prevedendo, per alcuni prodotti tradizionali specificamente identificati, limiti residui massimi eccezionali. Sono fissati limiti distinti per prodotti a base di carne sterilizzati, non trattati termicamente e tradizionali ottenuti mediante salatura per immersione, salatura a secco o procedimenti combinati; per i formaggi duri, semiduri e semimolli è previsto il limite di 150 mg/kg nel latte destinato alla produzione oppure dose equivalente se addizionata dopo il prelievo del siero e l'aggiunta di acqua.
Divieti e restrizioni sui p-idrossibenzoati
Sono soppressi E 216 p-idrossibenzoato di propile ed E 217 propil p-idrossibenzoato di sodio; inoltre è revocata l'autorizzazione all'impiego dei p-idrossibenzoati negli integratori alimentari dietetici liquidi. Le modifiche riflettono il parere EFSA del 13 luglio 2004 e la DGA globale di 0-10 mg/kg di peso corporeo per metile ed etile p-idrossibenzoato e sali di sodio.
Nuove autorizzazioni di additivi e usi specifici
Vengono autorizzati o estesi vari impieghi: E 462 etilcellulosa; E 968 eritritolo; E 426 emicellulosa di soia in determinate categorie di alimenti; E 1204 pullulan; E 1452 ottenilsuccinato di amido e alluminio; E 586 4-esilresorcinolo per crostacei freschi, congelati e surgelati; E 500ii carbonato acido di sodio nella produzione di formaggio di latte acido; la miscela di sorbati e benzoati viene estesa ai crostacei e molluschi cotti; il diossido di silicio come veicolante per E 171 ed E 172; ulteriori usi di TBHQ, BHA, BHT e gallati in varie categorie di alimenti.
Aggiornamento delle esclusioni e dei divieti specifici
È vietato l'uso di taluni additivi gelificanti nelle coppette di gelatina. Per i prodotti tradizionali restano o vengono introdotte limitazioni specifiche, tra cui il pane tradizionale francese e quello tradizionale ungherese, i prodotti a base di carne ungheresi, i crostacei e molluschi cotti, l'uva da tavola e i litchi. Sono inoltre aggiornate le denominazioni e le categorie di prodotti, inclusi alimenti per lattanti, alimenti a base di cereali e alimenti destinati a fini medici speciali.
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