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Ordinanza

Ordinanza n. 229/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: - del verbale n. 3 del 16.1.2026 della Commissione esaminatrice per l’attribuzione dei punteggi e la formulazione della graduatoria relativa alla progressione dall’Area degli istruttori all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, di cui all’art. 4 lettera C dell’Avviso approvato con determina dirigenziale RCG n. 2857/2025 del 24.12.2025, con specifico riferimento al profilo di n. 2 Funzionari esperti-Ufficiali Tenenti, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente un punteggio illegittimo e lesivo; - della determinazione RCG n. 224/2026 del 2.2.2026 avente ad oggetto “Presa d’atto ed approvazione della graduatoria finale e individuazione dei vincitori”, con cui il Comune di Avellino ha approvato la graduatoria finale della selezione interna per la progressione verticale “in deroga” per la copertura di n. 2 posti di Funzionari esperti Tenenti; - dell’avviso di selezione interna approvato con determinazione dirigenziale n. 2097/2025 del 16.10.2025, nella parte in cui i criteri di valutazione sono stati applicati in modo illegittimo, illogico e lesivo nei confronti della ricorrente; - nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice e il Regolamento comunale sui percorsi di progressione verticale;

Giustizia amministrativa202600786

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della commissione esaminatrice di attribuzione dei punteggi e formazione della graduatoria, determinazione di approvazione della graduatoria finale e individuazione dei vincitori, nonché avviso di selezione interna e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura interna di progressione dall’Area degli istruttori all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, relativa a due posti di Funzionario esperto-Ufficiale Tenente. Ha dedotto l’illegittima, illogica e lesiva applicazione dei criteri di valutazione e l’attribuzione di un punteggio asseritamente insufficiente, chiedendo l’annullamento degli atti e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia. Il Comune ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato effettivo; il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto di non dover decidere tale eccezione.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che alla ricorrente era già stato attribuito il punteggio massimo di 6 punti per la voce g) relativa alle competenze professionali, prevista dall’avviso e applicata nel verbale n. 3, e che nessuna censura specifica era stata proposta contro la previsione del punteggio massimo attribuibile per tale voce. Pertanto, allo stato degli atti, nessuno dei motivi dedotti appariva idoneo a determinare un punteggio maggiore e, conseguentemente, una migliore posizione in graduatoria. Quanto al periculum, il pregiudizio prospettato è stato ritenuto privo del requisito dell’immediatezza, anche perché la graduatoria era già stata approvata. Inoltre, l’efficacia normalmente retroattiva della decisione di merito avrebbe potuto assicurare, in caso di accoglimento delle censure, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora; il TAR li ha ritenuti entrambi insussistenti.

Massime di principio

  • In sede cautelare non sussiste il fumus boni iuris quando, alla luce dei criteri della procedura selettiva, al candidato sia già stato attribuito il punteggio massimo per la voce contestata e le censure non siano specificamente rivolte contro la previsione del punteggio massimo attribuibile, sicché l’eventuale accoglimento non potrebbe determinare una migliore posizione in graduatoria.
  • Il periculum in mora difetta del carattere dell’immediatezza quando il pregiudizio dedotto deriva dall’approvazione della graduatoria, ma l’eventuale decisione favorevole di merito, avente normalmente efficacia retroattiva, è idonea ad assicurare il soddisfacimento dell’interesse sostanziale del candidato.
  • Nella fase cautelare il giudice può non esaminare un’eccezione di inammissibilità relativa alla mancata notifica a un controinteressato quando la domanda cautelare debba comunque essere respinta per l’assenza dei presupposti sostanziali della tutela urgente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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