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Sentenza

Sentenza n. 52/2026 - Potenza, Sezione 1

per l'ottemperanza - alla sentenza dal Tribunale di Potenza, sez. lavoro, n. 407 del 6 giugno 2024.

Giustizia amministrativa202500396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata - Potenza, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, n. 407 del 6 giugno 2024, della quale è stata chiesta l’esecuzione

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l’attuazione della sentenza del Tribunale di Potenza, sezione lavoro, n. 407 del 6 giugno 2024. Nel corso della camera di consiglio il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., una discordanza tra il nominativo della ricorrente e quello della persona in favore della quale risultava pronunciata la sentenza azionata: la ricorrente era indicata con un nominativo diverso da quello della destinataria della decisione giudiziale. Il Ministero si è costituito depositando documentazione, senza svolgere una significativa attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ricorrente pretendeva di ottenere l’esecuzione di una sentenza pronunciata, allo stato degli atti, in favore di un altro soggetto. Il giudice ha applicato l’art. 81 c.p.c., ritenuto applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio esterno previsto dall’art. 39 c.p.a.: nessuno può far valere in giudizio, in nome proprio, un diritto altrui, salvo che la legge lo consenta espressamente. Non risultando applicabile alcuna deroga, è stata esclusa la legittimazione della ricorrente a promuovere l’ottemperanza. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell’attività difensiva del Ministero e del rilievo officioso della questione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’attuazione di una sentenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione disciplinante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di segnalare alle parti, prima della decisione, una questione rilevata d’ufficio, come avvenuto per la discordanza tra la ricorrente e la destinataria della sentenza azionata.

  • art. 39 c.p.a.

    Prevede il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, in base al quale l’art. 81 c.p.c. è stato applicato nel giudizio amministrativo.

  • art. 81 c.p.c.

    Nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui, a meno che non sia espressamente previsto dalla legge.

    La norma impedisce di promuovere l’ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una decisione favorevole a un soggetto diverso dal ricorrente, salvo una specifica previsione legislativa.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza può essere proposta soltanto dal soggetto cui la decisione giudiziale da eseguire riconosce la posizione giuridica tutelata, salvo i casi di sostituzione processuale espressamente previsti dalla legge.
  • La discordanza tra l’identità del ricorrente in ottemperanza e quella del destinatario della sentenza azionata determina l’inammissibilità del ricorso, perché comporta la pretesa di far valere in nome proprio un diritto altrui.
  • Il divieto previsto dall’art. 81 c.p.c. si applica al giudizio amministrativo mediante il rinvio esterno dell’art. 39 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrereSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

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