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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11772/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, in seguito a rinvio della Corte di cassazione, ha riformato parzialmente il giudizio di primo grado in abbreviato: per Commesso è stata riqualificata la fattispecie ai sensi dell'art. 416-bis (commi primo, quarto e quinto) e rideterminata la pena in anni 10 di reclusione (prima delle riduzioni del rito); per Mazzaferro è stata esclusa la recidiva e la pena rideterminata in anni 12 di reclusione (prima delle riduzioni). Commisso deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e illegittimità della motivazione nella determinazione della pena, lamentando che il fatto sarebbe cessato nel 2010 e quindi non sarebbero applicabili le modifiche normative posteriori al 2010 (legge 69/2015), e contesta il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis. Mazzaf erro censura la determinazione della pena e l'esclusione delle attenuanti generiche, sostenendo che il minimo edittale applicabile fosse diverso in ragione dell'epoca dei fatti (afferma il minimo in anni 9 anziché anni 12).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretto l'inquadramento temporale dei fatti (periodo successivo alle modifiche del 2008 e precedente all'aggravamento del 2015) e quindi congrua la determinazione delle pene operate in appello (Commesso: pena concreta prossima al minimo edittale, anni 10; Mazzaferro: pena minima edittale di anni 12 come rilevato dalla Corte). Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche per Commesso e ha escluso che la questione sulle attenuanti potesse essere riaperta, essendo già stata decisa con definitiva pronuncia nel giudizio di rinvio. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    commi primo, secondo, quarto e quinto (come richiamati in sentenza)

    La Corte ha riqualificato i fatti alla luce della normativa sulla associazione di tipo mafioso; ha individuato il corretto intervallo edittale applicabile in relazione al periodo storico dei fatti (dopo le modifiche del 2008 e prima dell'aggravamento del 2015)

  • art. 133 cod. pen.

    Principi direttivi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito, che ha considerato i criteri ex art. 133 e la personalità e modalità della condotta, fosse sufficiente e non assoggettabile a revisione in cassazione se non viziata da manifesta illogicità

  • art. 62-bis cod. pen.

    Regime delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, con riferimento alle concrete modalità della condotta associativa, e ha escluso la riapertura della questione quando già decisa con pronuncia definitiva nel giudizio di rinvio

  • D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito L. 24 luglio 2008, n. 125

    Riforme che hanno modificato il trattamento sanzionatorio per il reato associativo; la Corte ha collocato temporalmente i fatti nel periodo successivo a queste modifiche per determinare l'intervallo edittale applicabile

  • L. 27 maggio 2015, n. 69

    Aggravamento sanzionatorio intervenuto successivamente: la Corte ha ritenuto che tale aggravamento non fosse operativo per i fatti in esame, essendo anteriori alla sua entrata in vigore

Massime di principio

  • In casi di reati prolungati nel tempo è essenziale fissare con precisione il periodo di commissione per stabilire quale versione normativa (e quale intervallo edittale) sia applicabile
  • La determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito, se fondata su una motivazione che richiama i criteri ex art. 133 e valuta personalità e modalità della condotta, è difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizio logico o giuridico manifesto
  • Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche richiede motivazione puntuale; contestazioni generiche di non condivisione non sono sufficienti in Cassazione per superare la motivazione del giudice di merito
  • Questioni già definitivamente decise da una sentenza di rinvio o pronunce irrevocabili non possono essere riaperte in sede di merito successiva se specificamente escluse dal giudice di rinvio
  • La parte soccombente in cassazione rischia la condanna alle spese processuali; valutare quindi la fondatezza delle censure e la chance di sindacabilità delle motivazioni di merito prima di proporre ricorso

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