Cassazione Penale, Sentenza n. 11772/2025 del 25/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che, in seguito a rinvio della Corte di cassazione, ha riformato parzialmente il giudizio di primo grado in abbreviato: per Commesso è stata riqualificata la fattispecie ai sensi dell'art. 416-bis (commi primo, quarto e quinto) e rideterminata la pena in anni 10 di reclusione (prima delle riduzioni del rito); per Mazzaferro è stata esclusa la recidiva e la pena rideterminata in anni 12 di reclusione (prima delle riduzioni). Commisso deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. e illegittimità della motivazione nella determinazione della pena, lamentando che il fatto sarebbe cessato nel 2010 e quindi non sarebbero applicabili le modifiche normative posteriori al 2010 (legge 69/2015), e contesta il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis. Mazzaf erro censura la determinazione della pena e l'esclusione delle attenuanti generiche, sostenendo che il minimo edittale applicabile fosse diverso in ragione dell'epoca dei fatti (afferma il minimo in anni 9 anziché anni 12).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto corretto l'inquadramento temporale dei fatti (periodo successivo alle modifiche del 2008 e precedente all'aggravamento del 2015) e quindi congrua la determinazione delle pene operate in appello (Commesso: pena concreta prossima al minimo edittale, anni 10; Mazzaferro: pena minima edittale di anni 12 come rilevato dalla Corte). Ha inoltre ritenuto adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche per Commesso e ha escluso che la questione sulle attenuanti potesse essere riaperta, essendo già stata decisa con definitiva pronuncia nel giudizio di rinvio. Entrambi i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
commi primo, secondo, quarto e quinto (come richiamati in sentenza)
La Corte ha riqualificato i fatti alla luce della normativa sulla associazione di tipo mafioso; ha individuato il corretto intervallo edittale applicabile in relazione al periodo storico dei fatti (dopo le modifiche del 2008 e prima dell'aggravamento del 2015)
art. 133 cod. pen.
Principi direttivi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito, che ha considerato i criteri ex art. 133 e la personalità e modalità della condotta, fosse sufficiente e non assoggettabile a revisione in cassazione se non viziata da manifesta illogicità
art. 62-bis cod. pen.
Regime delle attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto adeguatamente motivate le ragioni del diniego delle attenuanti generiche, con riferimento alle concrete modalità della condotta associativa, e ha escluso la riapertura della questione quando già decisa con pronuncia definitiva nel giudizio di rinvio
D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito L. 24 luglio 2008, n. 125
Riforme che hanno modificato il trattamento sanzionatorio per il reato associativo; la Corte ha collocato temporalmente i fatti nel periodo successivo a queste modifiche per determinare l'intervallo edittale applicabile
L. 27 maggio 2015, n. 69
Aggravamento sanzionatorio intervenuto successivamente: la Corte ha ritenuto che tale aggravamento non fosse operativo per i fatti in esame, essendo anteriori alla sua entrata in vigore
Massime di principio
- In casi di reati prolungati nel tempo è essenziale fissare con precisione il periodo di commissione per stabilire quale versione normativa (e quale intervallo edittale) sia applicabile
- La determinazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito, se fondata su una motivazione che richiama i criteri ex art. 133 e valuta personalità e modalità della condotta, è difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizio logico o giuridico manifesto
- Il diniego o la concessione delle attenuanti generiche richiede motivazione puntuale; contestazioni generiche di non condivisione non sono sufficienti in Cassazione per superare la motivazione del giudice di merito
- Questioni già definitivamente decise da una sentenza di rinvio o pronunce irrevocabili non possono essere riaperte in sede di merito successiva se specificamente escluse dal giudice di rinvio
- La parte soccombente in cassazione rischia la condanna alle spese processuali; valutare quindi la fondatezza delle censure e la chance di sindacabilità delle motivazioni di merito prima di proporre ricorso
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