Sentenza n. 671/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza di accoglimento n. 507/2024 pubblicata il 14.11.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Lodi – Sez. Lavoro, all’esito del giudizio R.G. n. 649/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 507/2024, recante condanna al pagamento di € 2.373,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro n. 507/2024, con la quale il Ministero è stato condannato a corrispondere € 2.373,20, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente gli interessi, a titolo di retribuzione professionale docenti relativa ai contratti a tempo determinato degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Il ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, chiedendo anche la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notifica del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l'inadempimento né fornire indicazioni sull'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato e che il ricorso rispettava il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché l'inadempimento del Ministero risultava incontestato e l'an e il quantum del credito erano definiti dal giudicato, ha ordinato al Ministero di corrispondere entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza € 2.373,20, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nei termini stabiliti dal giudicato. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo già satisfattivo il riconoscimento degli interessi legali previsto dal titolo da eseguire anche rispetto all'eventuale ritardo ulteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando il titolo da eseguire prevede già interessi legali ritenuti sufficientemente satisfattivi dell'eventuale ulteriore ritardo.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 7 CCNL 2001
È indicato quale fondamento contrattuale del credito relativo alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dal giudicato civile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario contro una pubblica amministrazione, la produzione della copia asseverata del titolo, dell'attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione consente di verificare la procedibilità dell'azione, incluso il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l'amministrazione non contesta l'inadempimento e non fornisce indicazioni sull'esecuzione, mentre l'an e il quantum della pretesa risultano definiti dal giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare direttamente il pagamento dell'importo dovuto, comprensivo degli accessori già stabiliti nel titolo.
- In caso di persistente inottemperanza successiva al termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando anche il termine per l'intervento sostitutivo e la facoltà di delega.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la sentenza da eseguire ha già previsto interessi legali e il giudice li ritiene adeguatamente satisfattivi anche rispetto all'ulteriore ritardo nell'adempimento.
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