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direttiva

Direttiva 2009/101

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva codifica e sostituisce la direttiva 68/151/CEE, coordinando le regole nazionali sulla pubblicità societaria, sulla opponibilità ai terzi degli atti della società e sulle ipotesi di nullità. L’obiettivo è rafforzare la certezza del diritto e la tutela di soci e terzi, soprattutto mediante un sistema di registrazione e accesso alle informazioni sempre più aperto ai formati elettronici. La disciplina lascia agli Stati membri margini di scelta sulle forme di pubblicità, sulle sanzioni e sulle modalità tecniche di registrazione, ma impone risultati minimi uniformi. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è rivolta agli Stati membri, che devono recepirla nel proprio ordinamento.

Coordinamento delle garanzie di pubblicità, validità degli obblighi e nullità per talune società di capitali, al fine di proteggere soci e terzi

Ambito di applicazione

Si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle società di capitali elencate all’articolo 1, in particolare società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, incluse le corrispondenti forme nazionali indicate per ciascuno Stato membro. Riguarda la pubblicità degli atti societari, l’accessibilità delle informazioni tramite registro/fascicolo, la validità degli obblighi assunti dalla società, e le condizioni di nullità. Restano fuori gli aspetti non disciplinati espressamente dalla direttiva; la direttiva fa inoltre salvi gli obblighi relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale richiamati nell’allegato I, parte B, in relazione alla direttiva 68/151/CEE e successive modifiche.

Direttiva 2009/101/CE sulla pubblicità e nullità delle società di capitali

La direttiva costituisce una codificazione della direttiva 68/151/CEE e mira a coordinare, rendendole equivalenti, le garanzie richieste negli Stati membri alle società di capitali per proteggere i soci e i terzi. Il nucleo della disciplina riguarda la pubblicità degli atti societari, l’opponibilità ai terzi, l’accesso alle informazioni tramite registro e fascicolo, nonché la limitazione tassativa delle ipotesi di nullità.

Obiettivi e ratio della direttiva

La direttiva persegue la certezza del diritto nei rapporti tra società, soci e terzi, con particolare attenzione alla tutela dei terzi che contrattano con la società. Il considerando evidenzia l’esigenza di razionalizzazione del testo previgente, di facilitazione dell’accesso transfrontaliero alle informazioni societarie e di adeguamento all’evoluzione tecnologica, anche attraverso l’uso di supporti elettronici e siti web.

Ambito di applicazione

L’articolo 1 circoscrive l’ambito alle società di capitali indicate per ciascuno Stato membro. Per l’Italia, rientrano società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata. La direttiva si applica alle norme nazionali in materia di pubblicità, validità degli obblighi della società e nullità, lasciando agli Stati membri la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione, nel rispetto del risultato imposto.

Pubblicità degli atti e delle indicazioni

L’articolo 2 elenca in modo minimo gli atti e le informazioni che devono essere oggetto di pubblicità: atto costitutivo e statuto, loro modifiche e testo aggiornato; nomina e cessazione delle persone con poteri di rappresentanza e di amministrazione; importo del capitale sottoscritto in presenza di capitale autorizzato; documenti contabili la cui pubblicazione è obbligatoria secondo altre direttive; trasferimento della sede, scioglimento, nullità, liquidazione e cancellazione dal registro. Si tratta di un elenco di standard minimi, che gli Stati membri possono integrare.

Fascicolo, registro e digitalizzazione

L’articolo 3 impone che per ogni società sia costituito un fascicolo presso un registro centrale, di commercio o delle imprese. Gli Stati membri devono consentire la registrazione elettronica degli atti e delle indicazioni soggetti a pubblicità; possono anche obbligare tutte o alcune categorie di società a usare tale canale. Gli atti depositati su carta devono essere convertiti in formato elettronico dal registro, con una deroga per quelli registrati su carta fino al 31 dicembre 2006, salvo che sia richiesta pubblicità elettronica.

Accesso alle copie e costi

Sempre l’articolo 3 attribuisce agli interessati il diritto di ottenere copie integrali o parziali degli atti e delle indicazioni, su carta o in formato elettronico a scelta. Il costo non può superare il costo amministrativo. Le copie cartacee sono certificate conformi, salvo rinuncia; quelle elettroniche lo sono solo su richiesta espressa. La certificazione elettronica deve garantire autenticità dell’origine e integrità del contenuto, almeno mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE.

Pubblicità, opponibilità e tutela dei terzi

La pubblicità avviene mediante pubblicazione integrale o per estratto nel bollettino nazionale designato, anche in formato elettronico, oppure tramite una misura equivalente che assicuri l’accesso cronologico tramite piattaforma elettronica centrale. Gli atti e le indicazioni sono opponibili ai terzi solo dopo la pubblicità, salvo prova della conoscenza effettiva da parte del terzo. Per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione, la direttiva tutela il terzo che provi di essere stato nell’impossibilità di conoscerli. In caso di discordanza tra testo pubblicato e contenuto del registro/fascicolo, prevale la disciplina di protezione dei terzi prevista dall’articolo 3.

Lingua, traduzioni e accesso transfrontaliero

L’articolo 4 impone che gli atti siano redatti e registrati in una delle lingue ammesse nello Stato del registro. Gli Stati membri devono inoltre consentire la pubblicità volontaria in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione, possono richiedere l’autenticazione della traduzione e devono agevolare l’accesso dei terzi alle traduzioni depositate volontariamente. Possono anche ammettere ulteriori lingue. Se vi è discordanza tra la versione ufficiale e la traduzione volontaria, quest’ultima non è opponibile ai terzi, salvo prova della loro conoscenza della versione ufficiale.

Corrispondenza, ordinativi e sito web

L’articolo 5 impone l’indicazione, su corrispondenza e ordinativi in qualunque formato, del registro competente, del numero di iscrizione, del tipo societario, della sede sociale e, se del caso, dello stato di liquidazione. Se viene indicato il capitale, deve trattarsi del capitale sottoscritto e versato. Se la società dispone di un sito web, lo stesso deve riportare almeno tali informazioni e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato. L’articolo 7 prevede sanzioni adeguate per la mancata pubblicità dei documenti contabili e per l’omissione di tali indicazioni nei documenti commerciali o nel sito web.

Validità degli obblighi assunti e poteri degli organi

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano le obbligazioni assunte prima dell’acquisto della personalità giuridica, l’opponibilità delle irregolarità nella nomina degli organi e la rappresentanza della società verso i terzi. Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società anche se estranei all’oggetto sociale, salvo i limiti legali ai poteri degli organi. Le limitazioni derivanti dallo statuto o da decisioni interne non sono opponibili ai terzi. È possibile una disciplina nazionale specifica per attribuire il potere di rappresentanza generale a una sola persona o a più persone congiuntamente, con opponibilità ai terzi subordinata alle regole di pubblicità dell’articolo 3.

Nullità della società

L’articolo 11 richiede, negli Stati membri privi di controllo preventivo amministrativo o giudiziario, che atto costitutivo, statuto e modifiche siano in forma di atto pubblico. L’articolo 12 limita tassativamente i casi di nullità e ne richiede sempre una dichiarazione giudiziale. I casi ammessi riguardano la mancanza dell’atto costitutivo o delle formalità prescritte, l’illiceità dell’oggetto, l’assenza di indicazioni essenziali, l’inosservanza delle regole sul capitale minimo, l’incapacità di tutti i fondatori e, ove richiesto, il numero insufficiente di fondatori. Fuori da tali ipotesi non sono ammesse altre cause di invalidità o annullabilità.

Effetti della nullità

L’articolo 13 prevede che la nullità segua le regole di opponibilità dell’articolo 3 e che, se previsto dal diritto nazionale, l’opposizione di terzo contro la pronuncia di nullità non possa essere proposta oltre sei mesi dalla pubblicazione. La nullità comporta la liquidazione della società, ma non pregiudica la validità degli obblighi sociali verso i terzi, salvi gli effetti della liquidazione. Gli Stati membri possono disciplinare gli effetti interni tra soci. I soci restano tenuti a liberare il capitale sottoscritto e non versato quando ciò sia necessario per soddisfare i creditori.

Disposizioni finali, abrogazione e tempi

L’articolo 14 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali norme nazionali di attuazione. L’articolo 15 prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1 gennaio 2012, una relazione con eventuale proposta di modifica delle disposizioni in materia di documenti contabili, pubblicità elettronica, lingue, corrispondenza e sanzioni, alla luce dell’esperienza applicativa e dell’evoluzione tecnologica. L’articolo 16 abroga la direttiva 68/151/CEE, mantenendo fermi i termini di attuazione elencati nell’allegato I, parte B. L’articolo 17 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, mentre l’articolo 18 designa gli Stati membri come destinatari della direttiva.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e società interessate

L’articolo 1 individua le società soggette al coordinamento: per ciascuno Stato membro sono elencate le forme societarie di capitali interessate (ad esempio, in Italia: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata). La direttiva opera sulle norme nazionali relative a pubblicità, opponibilità degli atti e nullità.

Obblighi di pubblicità degli atti e delle indicazioni societarie

L’articolo 2 impone agli Stati membri di garantire la pubblicità almeno degli atti costitutivi e dello statuto, delle loro modifiche e del testo aggiornato, delle nomine e cessazioni degli amministratori e delle persone con potere di rappresentanza, dell’importo del capitale sottoscritto in taluni casi, dei documenti contabili la cui pubblicazione è prescritta da altre direttive, dei trasferimenti di sede, dello scioglimento, della sentenza di nullità, dei liquidatori e della chiusura della liquidazione/cancellazione dal registro.

Fascicolo, registro e formato elettronico

L’articolo 3 prevede un fascicolo per ciascuna società presso un registro centrale, di commercio o delle imprese. Gli Stati membri devono consentire la registrazione elettronica degli atti e delle indicazioni soggetti a pubblicità e possono imporla a tutte o alcune società. Gli atti registrati su carta devono essere convertiti in formato elettronico dal registro, con una deroga per i documenti registrati su carta fino al 31 dicembre 2006, salvo richiesta di pubblicità elettronica.

Copie, costi e certificazione

Sempre l’articolo 3 riconosce il diritto di ottenere copie integrali o parziali degli atti e delle indicazioni, su supporto cartaceo o elettronico a scelta del richiedente. Il costo non può superare il costo amministrativo; le copie cartacee sono certificate conformi salvo rinuncia, mentre quelle elettroniche lo sono solo su richiesta espressa e devono garantire autenticità e integrità, almeno mediante firma elettronica avanzata ai sensi della direttiva 1999/93/CE.

Pubblicità, opponibilità e tutela del terzo

L’articolo 3 disciplina la pubblicazione nel bollettino nazionale, anche elettronico, o con misure equivalenti che consentano accesso cronologico tramite piattaforma elettronica centrale. Gli atti diventano opponibili ai terzi solo dopo la pubblicità, salvo prova della conoscenza effettiva; per le operazioni compiute nei 15 giorni successivi alla pubblicazione opera una protezione ulteriore per i terzi che dimostrino di non aver potuto conoscerli. In caso di discordanza tra pubblicazione e contenuto del registro/fascicolo, prevale la tutela del terzo secondo le regole dell’articolo 3.

Lingue e traduzioni

L’articolo 4 stabilisce che gli atti e le indicazioni siano redatti e registrati in una lingua ammessa dalle norme dello Stato membro del registro. Gli Stati membri devono consentire la pubblicità volontaria in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione; possono chiedere l’autenticazione della traduzione e devono agevolare l’accesso dei terzi alle traduzioni pubblicate volontariamente. Possono inoltre ammettere ulteriori lingue. In caso di discordanza, la traduzione volontaria non è opponibile ai terzi, salvo che la società provi che essi conoscevano la versione ufficiale.

Indicazioni su corrispondenza, ordinativi e sito web

L’articolo 5 impone che corrispondenza e ordinativi, in qualunque formato, riportino il registro competente, il numero d’iscrizione, il tipo di società, la sede e, se del caso, lo stato di liquidazione. Se è indicato il capitale, deve riferirsi al capitale sottoscritto e versato. Se la società ha un sito web, esso deve contenere almeno tali indicazioni e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.

Sanzioni nazionali

L’articolo 7 lascia agli Stati membri la determinazione di sanzioni adeguate, almeno per la mancata pubblicità dei documenti contabili di cui all’articolo 2, lettera f), e per l’omissione delle indicazioni obbligatorie nei documenti commerciali o nel sito web ai sensi dell’articolo 5.

Validità degli obblighi assunti prima dell’iscrizione e rappresentanza

Gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano gli effetti degli atti compiuti in nome di una società in formazione, l’opponibilità delle irregolarità nella nomina degli organi titolari del potere di rappresentanza e l’efficacia verso i terzi degli atti compiuti dagli organi sociali. In particolare, gli atti degli organi vincolano la società anche se estranei all’oggetto sociale, salvo i limiti legali ai poteri; le limitazioni statutarie o di deliberazioni interne non sono opponibili ai terzi, salvo la facoltà prevista dal paragrafo 3 dell’articolo 10 per talune regole di rappresentanza generale.

Forma dell’atto costitutivo e controllo preventivo

L’articolo 11 prevede che, negli Stati membri che non dispongono di un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario al momento della costituzione, l’atto costitutivo, lo statuto e le loro modifiche debbano rivestire la forma di atto pubblico.

Nullità della società: casi tassativi

L’articolo 12 consente agli Stati membri di disciplinare la nullità solo in via tassativa e solo con pronuncia giudiziale. I casi ammessi sono: mancanza dell’atto costitutivo o difetto delle formalità di controllo preventivo/atto pubblico; oggetto illecito o contrario all’ordine pubblico; mancanza di indicazioni essenziali (denominazione, conferimenti, capitale sottoscritto, oggetto); inosservanza delle regole sul versamento minimo del capitale; incapacità di tutti i soci fondatori; numero di soci fondatori inferiore a due, ove la legge nazionale lo richieda. Al di fuori di tali casi non sono ammesse altre cause di inesistenza o invalidità.

Effetti della nullità

L’articolo 13 stabilisce che la nullità segue le regole di opponibilità dell’articolo 3 e che, se la legge nazionale lo prevede, l’opposizione di terzo contro la pronuncia di nullità non può essere proposta oltre sei mesi dalla pubblicazione. La nullità comporta la liquidazione della società ma non pregiudica la validità degli obblighi sociali verso i terzi, salvi gli effetti della liquidazione. Gli Stati membri possono regolare gli effetti interni tra soci; i titolari di quote o azioni restano tenuti a versare il capitale sottoscritto e non versato quando ciò sia necessario per soddisfare i creditori.

Recepimento, abrogazione e entrata in vigore

L’articolo 14 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate. L’articolo 15 prevede una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1 gennaio 2012, con eventuale proposta di modifica degli articoli 2, lettera f), e 3, 4, 5 e 7 alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnologici. L’articolo 16 abroga la direttiva 68/151/CEE, fatti salvi i termini di attuazione indicati nell’allegato I, parte B; l’articolo 17 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; l’articolo 18 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materiediritto societariopubblicità legaleregistro delle impresenullità societariaprotezione dei terzi

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