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Direttiva 2009/102

Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0102

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/102/CE codifica la precedente direttiva 89/667/CEE sulle società a responsabilità limitata con un unico socio, mantenendo un quadro comune minimo a tutela dei soci e dei terzi. Essa consente la società unipersonale, impone la pubblicità dell’unipersonalità e dell’identità del socio unico, richiede la forma scritta per le decisioni del socio unico e per i contratti con la società, salvo operazioni correnti a condizioni normali. La direttiva lascia agli Stati membri alcuni margini di discrezionalità, in particolare per misure speciali o sanzioni in specifici casi e per l’eventuale esclusione della società unipersonale se esistono regimi equivalenti di patrimonio destinato.

Disciplina coordinata delle società a responsabilità limitata con un unico socio, con regole minime su pubblicità, forma delle decisioni e contratti per tutelare soci, creditori e terzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle forme di società elencate nell’allegato I, incluse le società a responsabilità limitata e, per alcuni Stati e secondo le rispettive qualificazioni nazionali, anche le società per azioni espressamente indicate nell’allegato. Riguarda le società che nascono unipersonali fin dalla costituzione o che diventano tali per concentrazione di tutte le quote in capo a un unico socio. Sono espressamente previste possibili discipline speciali o sanzioni nazionali nei casi di persona fisica socio unico di più società o di socio unico persona giuridica, nonché una facoltà di esclusione della società unipersonale quando l’ordinamento preveda già imprese a responsabilità limitata con patrimonio destinato e garanzie equivalenti.

Società a responsabilità limitata con un unico socio

La direttiva 2009/102/CE è una direttiva codificata che riunisce e sostituisce la precedente disciplina sulla società a responsabilità limitata con un unico socio. Il suo obiettivo è coordinare, nell’ordinamento degli Stati membri, alcune garanzie essenziali per proteggere i soci e i terzi, consentendo al tempo stesso la limitazione della responsabilità dell’imprenditore unico nei limiti fissati dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione.

Finalità e contesto

I considerando chiariscono che la codificazione è stata adottata per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, a seguito delle numerose modifiche subite dalla direttiva 89/667/CEE. La direttiva mira a rendere equivalenti in tutta la Comunità alcune garanzie societarie, senza incidere sulle regole generali di diritto dei gruppi o sulle eventuali soluzioni nazionali che affrontano i rischi specifici della società unipersonale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle forme societarie elencate nell’allegato I. L’elenco comprende, tra le altre, la società a responsabilità limitata italiana e le equivalenti forme nazionali indicate per gli altri Stati membri.

La disciplina riguarda:

  • le società costituite con un solo socio fin dall’origine;
  • le società che diventano unipersonali quando tutte le quote si concentrano in capo a un solo socio.

Il testo precisa inoltre che, in attesa di un coordinamento del diritto dei gruppi, gli Stati membri possono introdurre disposizioni speciali o sanzioni in due ipotesi:

  • quando una persona fisica sia socio unico di più società;
  • quando il socio unico sia una società unipersonale o un’altra persona giuridica.

Contenuto sostanziale della disciplina

L’articolo 2 riconosce la legittimità della società unipersonale, sia ab origine sia per concentrazione successiva delle partecipazioni. È il nucleo della direttiva: non vietare la struttura unipersonale, ma sottoporla a regole minime di trasparenza e formalizzazione.

L’articolo 3 impone la pubblicità dell’unipersonalità e dell’identità del socio unico quando la società diventa unipersonale per riunione delle quote. La comunicazione deve risultare nel fascicolo o nel registro previsto dalla direttiva 68/151/CEE, oppure in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico. Si tratta di un obbligo di trasparenza rilevante per creditori e terzi.

L’articolo 4 stabilisce che il socio unico esercita i poteri attribuiti all’assemblea dei soci. Le decisioni adottate devono essere iscritte a verbale o redatte per iscritto. Il requisito formale mira a garantire tracciabilità e controllabilità delle decisioni societarie.

L’articolo 5 prevede un analogo obbligo formale per i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata: tali contratti devono essere iscritti a verbale o redatti per iscritto. Gli Stati membri possono però escludere dall’obbligo le operazioni correnti concluse a condizioni normali.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva lascia agli Stati membri alcuni spazi di scelta.

In particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, consente di prevedere disposizioni speciali o sanzioni in casi specifici legati alla concentrazione di più società in capo alla stessa persona fisica o alla presenza di un socio unico persona giuridica;
  • l’articolo 5, paragrafo 2, consente di non applicare l’obbligo di forma scritta alle operazioni correnti concluse in condizioni normali;
  • l’articolo 7 consente agli Stati membri di non permettere la società unipersonale se il loro ordinamento già prevede imprese a responsabilità limitata con patrimonio destinato a una determinata attività, purché siano previste garanzie equivalenti a quelle della direttiva e delle altre norme UE applicabili.

Estensione ad altre forme societarie

L’articolo 6 prevede che, se uno Stato membro ammette la società unipersonale anche per la società per azioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, la direttiva si applichi anche a tale ipotesi. La norma amplia dunque la portata della disciplina nei casi in cui il diritto nazionale estenda la struttura unipersonale ad altre forme sociali.

Rapporti con la disciplina precedente e coordinamento

L’articolo 9 abroga la direttiva 89/667/CEE, con gli atti modificativi elencati nell’allegato II, parte A. Restano tuttavia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III. Sul piano sistematico, la direttiva si inserisce nel quadro delle direttive societarie di coordinamento, richiamando in particolare la direttiva 68/151/CEE per gli obblighi di pubblicità.

Obblighi di comunicazione verso la Commissione

L’articolo 8 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di informazione funzionale al controllo dell’attuazione e al monitoraggio della disciplina europea.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 10 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Profili di recepimento rilevanti per la prassi

Trattandosi di una direttiva, il testo vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando alle autorità nazionali la scelta della forma e dei mezzi. Il documento fornito non riporta un nuovo termine generale di trasposizione, ma rinvia agli obblighi di attuazione e di applicazione già contenuti nell’allegato II, parte B, in relazione alla direttiva abrogata. Per i professionisti, il punto centrale resta quindi la verifica della disciplina nazionale di recepimento e delle eventuali regole speciali previste dall’ordinamento interno per la società unipersonale.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di coordinamento

L’articolo 1 stabilisce che le misure di coordinamento si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle forme di società elencate nell’allegato I.

Società unipersonale e margini nazionali

L’articolo 2, paragrafo 1, consente che una società abbia un socio unico sin dalla costituzione o quando tutte le quote si riuniscono in capo a un unico socio. Il paragrafo 2 consente, in attesa del coordinamento del diritto dei gruppi, disposizioni speciali o sanzioni quando una persona fisica sia socio unico di più società o quando il socio unico sia una società unipersonale o altra persona giuridica.

Pubblicità dell’unipersonalità e dell’identità del socio unico

L’articolo 3 impone che, quando la società diventa unipersonale per cumulo di tutte le quote in capo a un unico socio, tale indicazione e l’identità del socio unico figurino nel fascicolo o siano trascritte nel registro di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE, oppure in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Decisioni del socio unico

L’articolo 4 prevede che il socio unico eserciti i poteri dell’assemblea dei soci e che le decisioni da lui prese siano iscritte a verbale o redatte per iscritto.

Contratti tra socio unico e società

L’articolo 5 dispone che i contratti stipulati tra il socio unico e la società da lui rappresentata siano iscritti a verbale o redatti per iscritto. Gli Stati membri possono non applicare tale obbligo alle operazioni correnti concluse in condizioni normali.

Estensione alla società per azioni in alcuni ordinamenti

L’articolo 6 prevede che, se uno Stato membro consente la società unipersonale anche per la società per azioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, la presente direttiva si applica anche a tale fattispecie.

Facoltà di deroga per imprese con patrimonio destinato

L’articolo 7 consente agli Stati membri di non permettere la società unipersonale quando la loro legislazione preveda per l’imprenditore unico la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata con patrimonio destinato a una determinata attività, purché siano previste garanzie equivalenti a quelle richieste dalla direttiva e dalle altre disposizioni UE applicabili alle società di cui all’articolo 1.

Comunicazione delle norme nazionali

L’articolo 8 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Abrogazione e continuità applicativa

L’articolo 9 abroga la direttiva 89/667/CEE, come modificata dagli atti indicati nell’allegato II, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 10 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 11 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiediritto societariosocietà di capitaliresponsabilità limitatapubblicità legalegoverno societario

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