Direttiva 2009/100
Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica la disciplina sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità per alcune navi della navigazione interna, al fine di migliorare la sicurezza e favorire la libera circolazione nelle vie navigabili interne dell’Unione. Stabilisce chi rilascia l’attestato, quali indicazioni minime deve contenere e in quali condizioni gli Stati membri devono riconoscerlo. Prevede inoltre casi in cui gli Stati membri possono esigere requisiti tecnici aggiuntivi, nonché i poteri di sospensione o interruzione della navigazione in presenza di pericoli o non conformità.
Reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità per le navi della navigazione interna escluse dalla direttiva 2006/87/CE.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne, con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate, che siano di lunghezza inferiore a 20 metri oppure per le quali il prodotto L x B x T sia inferiore a 100 m3. La direttiva opera nell’ambito della navigazione interna nella Comunità, con effetti sul riconoscimento degli attestati rilasciati da uno Stato membro negli altri Stati membri. Restano impregiudicate le disposizioni del regolamento di visita delle navi del Reno e dell’ADNR. Uno Stato membro può tuttavia decidere di non applicarla alle navi che non lasciano le vie navigabili interne del proprio territorio.
Reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità per navi della navigazione interna
La direttiva 2009/100/CE è una direttiva di codificazione che sostituisce la direttiva 76/135/CEE e razionalizza la disciplina del reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità per determinate navi della navigazione interna. La finalità dichiarata è il miglioramento della sicurezza della navigazione interna nella Comunità, assicurando al contempo una circolazione più omogenea delle navi nelle vie navigabili interne.
Obiettivo e contesto normativo
La direttiva nasce dall’esigenza di chiarire e coordinare una normativa che aveva subito modifiche sostanziali. Il considerando evidenzia due obiettivi centrali: da un lato, riconoscere reciprocamente gli attestati di navigabilità rilasciati dagli Stati membri; dall’altro, definire con precisione le circostanze e le condizioni in cui uno Stato membro può interrompere la navigazione di una nave.
Ambito di applicazione
L’articolo 1 circoscrive l’applicazione alle navi adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne, con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate, che siano:
- di lunghezza inferiore a 20 metri; oppure
- di volume inferiore a 100 m3, determinato dal prodotto fra lunghezza L, larghezza B e immersione T.
La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 2006/87/CE e riguarda, in particolare, le navi escluse da tale atto per i criteri tecnici indicati. Restano espressamente salve le disposizioni del regolamento di visita delle navi del Reno e dell’ADNR.
Rilascio degli attestati di navigabilità
L’articolo 2 prevede che gli Stati membri adottino, se necessario, le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità. Il rilascio spetta allo Stato membro nel quale la nave è registrata o ha il porto di immatricolazione, oppure, in mancanza, allo Stato membro in cui è domiciliato il proprietario. È inoltre possibile che uno Stato membro richieda a un altro Stato membro il rilascio degli attestati per navi sfruttate da propri cittadini, e gli Stati possono delegare i propri poteri a organismi autorizzati.
L’attestato deve essere redatto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea e deve contenere almeno le indicazioni minime elencate nell’allegato I, secondo il sistema di numerazione ivi previsto.
Riconoscimento reciproco degli attestati
Il fulcro della disciplina è l’articolo 3: ogni Stato membro deve riconoscere, ai fini della navigazione nelle proprie vie navigabili interne, la validità degli attestati rilasciati da un altro Stato membro come se fossero stati rilasciati internamente. Tale obbligo di riconoscimento è però subordinato a due condizioni generali:
- la data del rilascio o dell’ultimo rinnovo non deve risalire a più di cinque anni prima;
- il periodo di validità dell’attestato non deve essere scaduto.
Requisiti tecnici aggiuntivi e documentazione probatoria
La direttiva consente agli Stati membri di esigere il rispetto di requisiti tecnici del regolamento di visita delle navi del Reno. In tal caso, possono richiedere come prova il certificato rilasciato ai sensi di tale regolamento, valido per il periodo di efficacia.
Per le navi che trasportano sostanze pericolose ai sensi dell’ADNR, gli Stati membri possono richiedere il rispetto dei requisiti di quell’accordo e, come prova, il documento di autorizzazione previsto dall’ADNR.
Le navi conformi ai requisiti del regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le vie navigabili interne esistenti nella Comunità. Analogamente, la conformità all’ADNR è considerata sufficiente per il trasporto di sostanze pericolose in tutte le vie navigabili interne dell’Unione.
Vie navigabili marittime
Per le proprie vie navigabili marittime, gli Stati membri possono introdurre requisiti addizionali equivalenti a quelli richiesti alle navi nazionali. La direttiva prevede un obbligo di notifica alla Commissione delle vie navigabili marittime interessate; sulla base di tali notifiche, la Commissione stabilisce un elenco ufficiale.
Sospensione dell’attestato e interruzione della navigazione
L’articolo 4 attribuisce agli Stati membri il potere di sospendere la validità dell’attestato da essi rilasciato. Inoltre, se un controllo accerta che una nave presenta condizioni tali da costituire un pericolo per l’ambiente circostante, lo Stato membro può interromperne la navigazione fino alla rimozione dei difetti. Lo stesso vale quando la nave o il suo equipaggiamento non soddisfano i requisiti indicati nell’attestato o negli altri documenti di cui all’articolo 3.
La decisione di interrompere la navigazione deve essere:
- motivata in modo preciso;
- notificata all’interessato;
- corredata dall’indicazione delle vie di ricorso previste dalle legislazioni nazionali e dei relativi termini.
Inoltre, lo Stato che ha disposto o intende disporre l’interruzione deve comunicare i motivi della decisione alle autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’attestato o gli altri documenti rilevanti.
Abrogazione della direttiva precedente e continuità normativa
L’articolo 5 abroga la direttiva 76/135/CEE, come modificata dalle direttive richiamate nell’allegato II, parte A. La soppressione dell’atto precedente non incide sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale riportati nell’allegato II, parte B. Inoltre, i riferimenti alla direttiva abrogata devono intendersi fatti alla nuova direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Indicazioni pratiche per l’operatore
Per gli operatori e i consulenti, la direttiva rileva soprattutto per:
- la verifica dell’ambito tecnico di applicazione della nave;
- il controllo della validità temporale dell’attestato (rilascio/rinnovo non oltre cinque anni prima e attestato non scaduto);
- la compatibilità con eventuali requisiti tecnici del Reno o dell’ADNR;
- la gestione dei poteri di sospensione o fermo nave da parte delle autorità nazionali;
- l’eventuale presenza di requisiti aggiuntivi nelle vie navigabili marittime notificate alla Commissione.
La disciplina è impostata come obbligo di risultato per gli Stati membri, che conservano margini di discrezionalità nella scelta delle procedure di rilascio, nell’eventuale delega a organismi autorizzati e nell’introduzione delle misure nazionali necessarie per garantire i controlli e le sanzioni operative previste dalla direttiva.
Disposizioni principali
Oggetto e campo di applicazione
L’articolo 1 delimita l’ambito alle navi da trasporto merci nelle vie navigabili interne che, pur rientrando nel perimetro della direttiva 2006/87/CE, sono escluse da quest’ultima per i criteri dimensionali indicati. La direttiva non pregiudica il regolamento di visita delle navi del Reno e l’ADNR.
Procedura di rilascio e contenuto dell’attestato
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare, ove necessario, le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità. L’attestato è rilasciato, di regola, dallo Stato membro di registrazione, di immatricolazione o, in mancanza, di domicilio del proprietario; sono ammessi anche deleghe a organismi autorizzati. Il documento deve essere redatto in una lingua ufficiale dell’UE e contenere almeno le indicazioni dell’allegato I, secondo il relativo sistema di numerazione.
Riconoscimento reciproco e condizioni
L’articolo 3 stabilisce l’obbligo per ciascuno Stato membro di riconoscere gli attestati rilasciati da un altro Stato membro come se fossero propri, salvo le eccezioni previste ai paragrafi 3, 4, 5 e 6. Il riconoscimento opera solo se il rilascio o l’ultimo rinnovo risalgono a non più di cinque anni prima e l’attestato è ancora valido. Gli Stati membri possono subordinare il riconoscimento al rispetto dei requisiti tecnici del regolamento di visita delle navi del Reno e, per il trasporto di sostanze pericolose, dei requisiti dell’ADNR.
Circolazione nella Comunità e prove documentali
Le navi conformi al regolamento di visita delle navi del Reno sono autorizzate a navigare in tutte le vie navigabili interne esistenti nella Comunità; il relativo certificato può costituire prova. Per il trasporto di sostanze pericolose, la conformità all’ADNR è considerata sufficiente in tutte le vie navigabili interne della Comunità, con prova mediante il documento di autorizzazione previsto dall’accordo.
Vie navigabili marittime
Gli Stati membri possono esigere, per le proprie vie navigabili marittime, requisiti addizionali equivalenti a quelli richiesti alle navi nazionali. Essi devono notificare tali vie navigabili alla Commissione, che ne stabilisce l’elenco sulla base delle notifiche ricevute.
Sospensione e interruzione della navigazione
L’articolo 4 consente a ciascuno Stato membro di sospendere la validità dell’attestato rilasciato da esso. Se il controllo rivela condizioni di pericolo per l’ambiente o la mancata conformità della nave o del suo equipaggiamento ai requisiti dell’attestato o degli altri documenti di cui all’articolo 3, lo Stato membro può interrompere la navigazione fino alla rimozione dei difetti. La decisione deve essere motivata con precisione, notificata all’interessato e comunicata alle autorità competenti dello Stato che ha rilasciato il titolo, con indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini.
Abrogazione della direttiva 76/135/CEE e continuità degli obblighi
L’articolo 5 abroga la direttiva 76/135/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato II, parte A, lasciando però impregiudicati gli obblighi relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato II, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato III.
Entrata in vigore e destinatari
Ai sensi dell’articolo 6, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 7 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
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