Direttiva 2009/105
Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativa ai recipienti semplici a pressione (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la precedente direttiva 87/404/CEE sui recipienti semplici a pressione, fissando requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità e regole sulla marcatura CE. L’obiettivo è rimuovere gli ostacoli agli scambi garantendo un livello uniforme di sicurezza per persone, animali domestici e beni. Gli Stati membri devono recepire e applicare le disposizioni nazionali di attuazione nel rispetto dei termini indicati nell’allegato IV, parte B, mentre la direttiva consente solo margini limitati di disciplina nazionale.
Armonizzazione delle regole UE per l’immissione sul mercato, la certificazione e la marcatura CE dei recipienti semplici a pressione fabbricati in serie.
Ambito di applicazione
Si applica ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie, destinati a contenere aria o azoto e non esposti alla fiamma, con pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e con determinate caratteristiche costruttive e dimensionali (art. 1, par. 1 e 3). Restano esclusi i recipienti per usi nucleari che, se difettosi, possono causare emissione di radioattività, quelli destinati all’installazione o alla propulsione di navi o aeromobili e gli estintori (art. 1, par. 2). La direttiva incide sull’immissione sul mercato e sulla messa in servizio nell’Unione e si applica con i limiti e le condizioni tecniche previsti dagli allegati; gli Stati membri conservano margini di disciplina, in particolare per la tutela dei lavoratori, purché non sia modificato il recipiente rispetto alle specifiche della direttiva (art. 2, par. 2).
Direttiva 2009/105/CE relativa ai recipienti semplici a pressione
La direttiva codifica la precedente disciplina sui recipienti semplici a pressione, riordinando in un testo unico gli obblighi tecnici e procedurali applicabili ai prodotti fabbricati in serie. L’impianto è quello tipico dell’armonizzazione di nuova strategia: requisiti essenziali, presunzione di conformità tramite norme armonizzate, valutazione della conformità e marcatura CE.
Finalità e ratio dell’intervento
La direttiva mira a garantire un elevato livello di sicurezza per persone, animali domestici e beni rispetto ai rischi di fuga o di scoppio dei recipienti, eliminando nel contempo gli ostacoli agli scambi dovuti alla frammentazione delle norme nazionali. I considerando sottolineano che gli Stati membri devono mantenere la sicurezza sul proprio territorio, ma che le differenze tra le discipline nazionali ostacolano la libera circolazione; per questo la direttiva si limita a fissare esigenze imperative e requisiti essenziali.
Ambito di applicazione e definizioni
L’ambito oggettivo riguarda i recipienti semplici a pressione fabbricati in serie. Ai fini della direttiva, il recipiente è un recipiente saldato soggetto a pressione interna relativa superiore a 0,5 bar, destinato a contenere aria o azoto e non esposto alla fiamma; le parti in pressione devono essere in acciaio di qualità non legato, alluminio non legato o lega di alluminio ricotto. Il recipiente deve avere una pressione massima di esercizio non superiore a 30 bar, con PS × V massimo pari a 10 000 bar/l, e limiti di temperatura minima e massima definiti dall’art. 1.
Sono esclusi i recipienti per usi nucleari con possibile emissione radioattiva in caso di difetto, quelli destinati all’installazione o alla propulsione di navi o aeromobili e gli estintori.
Obblighi generali degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare tutte le misure utili affinché i recipienti possano essere immessi sul mercato e utilizzati solo se non compromettono la sicurezza, a condizione di corretta installazione, manutenzione adeguata e uso conforme alla destinazione. È espressamente salvata la facoltà di imporre requisiti ritenuti necessari per la protezione dei lavoratori nell’utilizzazione dei recipienti, purché ciò non comporti modifiche del recipiente rispetto alle specificazioni della direttiva.
Gli Stati membri non possono ostacolare l’immissione sul mercato e la messa in servizio dei recipienti conformi alla direttiva.
Requisiti essenziali di sicurezza e soglie PS × V
Per i recipienti con prodotto PS × V superiore a 50 bar/l si applicano i requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I. Per quelli con PS × V pari o inferiore a 50 bar/l, la direttiva richiede che siano fabbricati secondo le regole vigenti in uno Stato membro e che rechino le iscrizioni dell’allegato II, punto 1, con esclusione della marcatura CE.
L’allegato I disciplina in modo molto dettagliato materiali, progettazione, spessori, processi di fabbricazione e messa in servizio. In particolare:
- i materiali delle parti in pressione devono essere saldabili, duttili, tenaci e non deteriorabili con l’invecchiamento;
- per l’acciaio e per l’alluminio sono previsti requisiti chimici e meccanici specifici;
- la progettazione deve assicurare ispezionabilità interna, svuotabilità, protezione contro la corrosione e assenza di sollecitazioni pregiudizievoli;
- lo spessore delle pareti è determinato con metodo di calcolo o sperimentale, a seconda dei casi e delle soglie PS × V;
- saldature e controlli di produzione devono seguire regole precise e coinvolgere personale qualificato;
- ogni recipiente deve essere corredato di istruzioni per l’uso.
Presunzione di conformità e norme armonizzate
L’art. 5 introduce la presunzione di conformità. I recipienti muniti di marcatura CE si presumono conformi a tutte le prescrizioni della direttiva. Inoltre, la conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate, i cui riferimenti siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fa presumere la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I.
Se non esistono norme armonizzate pertinenti, oppure se il fabbricante le applica solo parzialmente o non le applica affatto, la conformità può essere attestata tramite certificazione CE del modello e successiva marcatura CE. Se il prodotto è disciplinato anche da altre direttive con marcatura CE, la stessa marcatura vale come presunzione di conformità anche rispetto a tali direttive; nei periodi transitori la marcatura indica solo le direttive effettivamente applicate dal fabbricante.
Procedura di salvaguardia e interventi delle autorità
Quando uno Stato membro ritiene che le norme armonizzate non soddisfino pienamente i requisiti essenziali, può attivare la consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 98/34/CE. Il comitato esprime un parere con urgenza e la Commissione decide se sia necessario ritirare le norme dalle pubblicazioni ufficiali.
Se uno Stato membro constata che recipienti muniti di marcatura CE, pur usati correttamente, possono compromettere la sicurezza, deve adottare le misure necessarie per ritirarli dal mercato o proibirne o limitarne l’immissione. La misura va notificata senza indugio alla Commissione con l’indicazione della causa della non conformità:
- mancato rispetto dei requisiti essenziali;
- applicazione imperfetta delle norme armonizzate;
- lacune delle norme armonizzate.
La Commissione consulta rapidamente le parti interessate e, se la misura è giustificata, ne informa lo Stato membro e gli altri Stati membri. Se il problema deriva da una lacuna delle norme, la Commissione può attivare entro due mesi la procedura del comitato, se lo Stato membro intende mantenere la misura. Se il prodotto non conforme reca comunque la marcatura CE, lo Stato membro competente agisce anche nei confronti di chi ha apposto indebitamente la marcatura.
Certificazione, verifica e dichiarazione di conformità
La direttiva prevede un sistema articolato di controllo ex ante e ex post, distinto in base al valore di PS × V e alla conformità o meno alle norme armonizzate.
Prima della costruzione
Per i recipienti con PS × V superiore a 50 bar/l fabbricati secondo norme armonizzate, il fabbricante o il mandatario UE può scegliere tra:
- inviare la documentazione tecnica a un organismo autorizzato per un attestato di idoneità;
- sottoporre un modello alla certificazione CE.
Se i recipienti non rispettano o rispettano solo parzialmente le norme armonizzate, è obbligatoria la certificazione CE del modello.
Prima dell’immissione sul mercato
I recipienti fabbricati secondo norme armonizzate o un modello approvato sono sottoposti:
- a verifica CE se PS × V è superiore a 3 000 bar/l;
- per PS × V superiore a 50 bar/l e pari o inferiore a 3 000 bar/l, a scelta del fabbricante, a dichiarazione di conformità CE oppure a verifica CE.
Certificazione CE del modello
L’organismo autorizzato esamina documentazione tecnica e campione rappresentativo, verifica l’idoneità del progetto e la conformità ai requisiti applicabili, quindi rilascia un attestato di certificazione CE con eventuali condizioni. Il rifiuto o la revoca dell’attestato devono essere comunicati agli altri organismi e, se revocato, anche allo Stato membro che ha autorizzato l’organismo, alla Commissione e agli altri Stati membri.
Verifica CE
La verifica CE consiste nella conferma che i singoli recipienti siano conformi al tipo approvato o alla documentazione tecnica idonea. Il fabbricante presenta i lotti omogenei, garantisce l’omogeneità della produzione e sottopone i recipienti alle prove previste, incluse prove idrauliche o, in alternativa, prove pneumatiche equivalenti nei limiti consentiti. I lotti accettati ricevono il numero di identificazione dell’organismo e un certificato scritto di conformità; quelli respinti non possono essere immessi sul mercato.
Dichiarazione di conformità CE e sorveglianza CE
Con la dichiarazione di conformità CE il fabbricante appone la marcatura CE sui recipienti conformi alla documentazione tecnica idonea o a un modello approvato, purché abbia adempiuto agli obblighi dell’art. 13. Se PS × V supera 200 bar/l, la procedura è soggetta a sorveglianza CE, che comporta controllo dei procedimenti di fabbricazione, accesso ai siti e verifica della documentazione da parte dell’organismo autorizzato.
Organismi di controllo autorizzati
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di controllo autorizzati, i compiti affidati e i numeri di identificazione. La Commissione pubblica l’elenco degli organismi notificati e lo aggiorna.
Per essere autorizzati, gli organismi devono rispettare i criteri minimi dell’allegato III, tra cui indipendenza rispetto a progettisti, fabbricanti, fornitori e installatori; integrità e competenza tecnica; disponibilità di personale e mezzi adeguati; adeguata formazione del personale; indipendenza retributiva; assicurazione di responsabilità civile salvo copertura statale; segreto professionale. Se l’organismo non soddisfa più tali requisiti, lo Stato membro deve revocare l’autorizzazione.
Marcatura CE, iscrizioni e documentazione tecnica
La marcatura CE e le iscrizioni previste devono essere apposte in modo visibile, leggibile e indelebile sul recipiente o su targhetta inamovibile. La marcatura CE deve seguire il simbolo grafico dell’allegato II e, nei casi previsti, il numero di identificazione dell’organismo che effettua verifica CE o sorveglianza CE.
Le iscrizioni minime comprendono:
- pressione massima di esercizio (PS);
- temperatura massima di esercizio (Tmax);
- temperatura minima di esercizio (Tmin);
- capacità del recipiente (V);
- nome o marchio del fabbricante;
- tipo e identificazione di serie o lotto;
- ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE.
Le istruzioni per l’uso devono contenere le indicazioni di cui sopra, salvo l’identificazione di serie, oltre al campo di impiego e alle condizioni di manutenzione e installazione necessarie per la sicurezza. La documentazione tecnica di costruzione deve descrivere le tecniche e attività usate per soddisfare i requisiti essenziali, includendo progetto dettagliato, istruzioni d’uso, materiali, procedimenti di saldatura, controlli effettuati e informazioni pertinenti alla progettazione; nei casi di applicazione delle procedure di controllo deve contenere anche certificati di qualificazione, verbali di controllo materiali e relazioni di prova.
Misure contro l’uso indebito della marcatura CE
Se uno Stato membro constata un’apposizione indebita della marcatura CE, il fabbricante o il suo mandatario devono adeguare il prodotto e far cessare l’infrazione secondo le condizioni stabilite dallo Stato membro. Se la non conformità persiste, lo Stato membro deve limitare o vietare l’immissione sul mercato o ritirare il prodotto con la procedura dell’art. 7.
Disposizioni finali, abrogazione e recepimento
Le decisioni adottate in applicazione della direttiva e comportanti restrizioni all’immissione sul mercato o in servizio devono essere motivate in modo circostanziato e notificate all’interessato con l’indicazione dei mezzi di ricorso e dei termini applicabili.
L’art. 19 abroga la direttiva 87/404/CEE, ma salva gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato IV, parte B. La nuova direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Termini rilevanti di recepimento e applicazione
Il testo codificato richiama espressamente, tramite l’allegato IV, parte B, i precedenti termini di attuazione e applicazione della direttiva abrogata e delle sue modifiche. Per la direttiva 87/404/CEE risultavano, tra gli altri:
- termine di attuazione: 31 dicembre 1989;
- data di applicazione: 1° luglio 1990;
- per la direttiva 90/488/CEE: termine di attuazione 1° luglio 1991;
- per la direttiva 93/68/CEE: termine di attuazione 30 giugno 1994 e data di applicazione 1° gennaio 1995.
Il testo fornito non indica un nuovo termine autonomo di recepimento per la direttiva codificata, ma rinvia agli obblighi storici connessi alla codificazione e alla tavola di concordanza.
Disposizioni principali
Ambito, definizioni ed esclusioni
L’art. 1 delimita l’ambito ai recipienti semplici a pressione fabbricati in serie e definisce il recipiente, la norma armonizzata e i parametri tecnici PS, V, Tmin e Tmax. Sono esclusi i recipienti per usi nucleari, quelli per navi o aeromobili e gli estintori.
Obbligo di sicurezza e facoltà nazionali in materia di lavoratori
L’art. 2 impone agli Stati membri di consentire immissione sul mercato e uso solo se i recipienti non compromettono la sicurezza di persone, animali domestici e beni in condizioni di installazione, manutenzione adeguata e uso conforme. È salva la possibilità per gli Stati membri di prescrivere requisiti per la protezione dei lavoratori, purché senza modificare i recipienti rispetto alle specifiche armonizzate.
Requisiti essenziali e regime in base al valore PS × V
L’art. 3 distingue tra recipienti con PS × V superiore a 50 bar/l, soggetti ai requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I, e recipienti con PS × V pari o inferiore a 50 bar/l, che devono essere fabbricati secondo le regole vigenti in uno Stato membro e recare le iscrizioni dell’allegato II, punto 1, salvo la marcatura CE di cui all’art. 16.
Presunzione di conformità e norme armonizzate
L’art. 5 prevede la presunzione di conformità per i recipienti muniti di marcatura CE. La conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate pubblicate nella GUUE comporta la presunzione di conformità ai requisiti essenziali dell’allegato I. In assenza o in applicazione parziale delle norme armonizzate, la conformità può risultare da attestato di certificazione CE e verifica del modello approvato. Se il recipiente è disciplinato anche da altre direttive CE, la marcatura CE indica la conformità alle direttive applicate dal fabbricante; nei regimi transitori vanno indicati i riferimenti delle direttive applicate nei documenti che accompagnano il prodotto.
Procedure di salvaguardia
L’art. 7 disciplina il ritiro, il divieto o la limitazione dell’immissione sul mercato di recipienti muniti di marcatura CE che compromettano la sicurezza. Lo Stato membro notifica immediatamente la misura alla Commissione, indicando se la non conformità dipenda da mancato rispetto dei requisiti essenziali, da cattiva applicazione delle norme armonizzate o da una loro lacuna. La Commissione consulta le parti interessate e, se la misura è giustificata, informa gli Stati membri; se il problema deriva da una lacuna delle norme, può attivare la procedura di cui all’art. 6 entro due mesi se lo Stato membro intende mantenere la misura.
Certificazione prima della costruzione e scelta della procedura
L’art. 8 stabilisce che, per recipienti con PS × V superiore a 50 bar/l, il fabbricante o il suo mandatario UE deve, prima della costruzione, scegliere tra attestato di idoneità della documentazione tecnica da parte di organismo autorizzato oppure certificazione CE del modello, se costruiti secondo norme armonizzate; se non conformi o solo parzialmente conformi alle norme armonizzate, è obbligatoria la certificazione CE del modello. Prima dell’immissione sul mercato, i recipienti sono poi sottoposti a verifica CE o, per PS × V tra 50 e 3 000 bar/l, a scelta del fabbricante, a dichiarazione di conformità CE o verifica CE. I fascicoli e la corrispondenza devono essere redatti nella lingua dello Stato dell’organismo o in una lingua da questo accettata.
Organismi di controllo autorizzati
L’art. 9 impone agli Stati membri di notificare alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi di controllo autorizzati, i compiti attribuiti e i numeri di identificazione. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli organismi notificati. Gli Stati membri devono rispettare i criteri minimi dell’allegato III e revocare l’autorizzazione se tali criteri non sono più soddisfatti.
Certificazione CE del modello
L’art. 10 disciplina la procedura con cui un organismo autorizzato verifica e certifica la conformità del modello del recipiente. La domanda è presentata dal fabbricante o mandatario UE a un unico organismo e deve contenere dati identificativi e documentazione tecnica; l’organismo esamina documentazione e campione, verifica l’idoneità e rilascia un attestato di certificazione CE con eventuali condizioni. Il rifiuto o la revoca dell’attestato devono essere comunicati agli altri organismi e, se revocato, allo Stato membro che informa Commissione e Stati membri.
Verifica CE dei recipienti prodotti
L’art. 11 prevede che il fabbricante garantisca la conformità dei recipienti al tipo approvato o alla documentazione tecnica idonea. Il fabbricante appone la marcatura CE e redige una dichiarazione di conformità. Per i lotti, l’organismo autorizzato effettua controlli e prove, compresa prova idraulica o pneumatica a Ph pari a 1,5 volte la pressione di calcolo; per alcuni recipienti sono previste prove specifiche sui campioni. I lotti accettati ricevono il numero identificativo dell’organismo e un certificato scritto di conformità; i lotti rifiutati non possono essere immessi sul mercato.
Dichiarazione di conformità CE e sorveglianza
L’art. 12 consente al fabbricante, per recipienti conformi alla documentazione tecnica idonea o a un modello approvato, di apporre la marcatura CE dopo aver rispettato gli obblighi dell’art. 13. Se PS × V è superiore a 200 bar/l, il fabbricante è soggetto a sorveglianza CE. L’art. 13 richiede un documento sui procedimenti di fabbricazione, il fascicolo di controllo, l’impegno a eseguire prove e controlli, l’indicazione dei luoghi di fabbricazione e deposito e, per PS × V superiore a 200 bar/l, l’accesso dell’organismo ai siti produttivi e la disponibilità di documentazione e relazioni. L’art. 14 disciplina l’esame preventivo della documentazione e i controlli a campione durante la fabbricazione, con verbali trasmessi allo Stato membro e, su richiesta, agli altri soggetti interessati.
Marcatura CE e iscrizioni
L’art. 16 prescrive che la marcatura CE e le iscrizioni dell’allegato II, punto 1, siano visibili, leggibili e indelebili sul recipiente o su una targhetta inamovibile. La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell’organismo incaricato della verifica CE o della sorveglianza CE. Sono vietate marcature fuorvianti; altre marcature sono ammesse solo se non compromettono visibilità e leggibilità della CE.
Misure contro apposizione indebita della marcatura
L’art. 15 impone al fabbricante o mandatario di adeguare il prodotto quando uno Stato membro constata un’apposizione indebita della marcatura CE e di far cessare l’infrazione. Se la non conformità persiste, lo Stato membro deve limitare o vietare l’immissione sul mercato o ritirare il prodotto secondo la procedura dell’art. 7.
Disposizioni finali, abrogazione e recepimento
L’art. 17 impone la motivazione delle decisioni restrittive e la loro notificazione con indicazione dei rimedi. L’art. 18 prevede la comunicazione alla Commissione delle disposizioni nazionali essenziali di recepimento. L’art. 19 abroga la direttiva 87/404/CEE, con salvezza degli obblighi di attuazione e applicazione indicati nell’allegato IV, parte B, e rinvia alla tavola di concordanza dell’allegato V. L’art. 20 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; l’art. 21 indica gli Stati membri come destinatari.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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