Direttiva 2009/103
Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la disciplina UE sull’assicurazione obbligatoria auto, imponendo agli Stati membri di assicurare che la responsabilità civile da circolazione sia coperta e che le vittime ottengano un indennizzo effettivo, anche in situazioni transfrontaliere. Stabilisce standard minimi di copertura, vieta controlli sistematici dell’assicurazione alle frontiere interne, disciplina deroghe limitate e prevede organismi di indennizzo, centri d’informazione, mandatari per la liquidazione dei sinistri e azione diretta contro l’assicuratore. Il termine di recepimento della direttiva è legato all’abrogazione delle direttive precedenti, ma il testo codificato rinvia soprattutto agli obblighi nazionali già vigenti e alle date di applicazione specifiche indicate nell’allegato I.
Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli e controlli sull’obbligo assicurativo, con tutela delle vittime e meccanismi di indennizzo transfrontaliero.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai veicoli che stazionano abitualmente nel territorio di uno Stato membro e disciplina l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione, i controlli sull’esistenza della copertura, i casi di veicoli non identificati o non assicurati, nonché le procedure di risarcimento per sinistri con elementi transfrontalieri. Rilevano inoltre le ipotesi di veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo ma entrano nel territorio dell’Unione, per i quali sono previste regole sulla documentazione assicurativa e sull’ammissione alla circolazione. Sono previste esclusioni/deroghe per taluni soggetti pubblici o privati, per determinati tipi di veicoli o veicoli con targa speciale, nonché regole speciali per veicoli esenti dall’obbligo assicurativo e per veicoli spediti da uno Stato membro a un altro.
Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità
La direttiva 2009/103/CE codifica e riordina la disciplina UE in materia di assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore, consolidando il sistema di tutela delle vittime e di cooperazione tra Stati membri. Il testo mira a rafforzare il mercato interno dell’assicurazione autoveicoli, garantendo al contempo una copertura uniforme e meccanismi efficaci di risarcimento anche nei sinistri transfrontalieri.
Finalità e impianto generale
La direttiva si fonda sull’idea che ogni veicolo che stazioni abitualmente nel territorio di uno Stato membro debba essere coperto da un’assicurazione di responsabilità civile, con copertura valida nell’intera Unione. Il sistema è costruito per evitare che la vittima resti priva di tutela per ragioni meramente territoriali, assicurative o burocratiche, e per ridurre il ricorso a controlli sistematici sui veicoli in transito tra Stati membri.
Definizioni e criteri di collegamento territoriale
L’articolo 1 contiene le definizioni centrali: "veicolo", "persona lesa", "ufficio nazionale d’assicurazione", "carta verde", "impresa di assicurazione" e "stabilimento". Particolare rilievo assume la nozione di territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, che segue regole diverse a seconda che il veicolo sia immatricolato, munito di targa assicurativa o privo di tali segni distintivi; in caso di veicolo senza targa o con targa non corrispondente coinvolto in un sinistro, il riferimento diventa il luogo dell’incidente, limitatamente alla liquidazione del danno.
Obbligo di assicurazione e portata territoriale
L’articolo 3 impone agli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile da circolazione sia coperta da assicurazione. La copertura deve comprendere anche i danni causati nel territorio degli altri Stati membri e, in una specifica ipotesi, i danni subiti dai cittadini dell’Unione lungo il tratto che collega direttamente due territori del trattato quando non esiste un ufficio nazionale d’assicurazione per il percorso interessato. L’assicurazione deve coprire obbligatoriamente sia i danni alle persone sia quelli alle cose.
Controlli sull’assicurazione
L’articolo 4 vieta ai singoli Stati membri di sottoporre a controlli sistematici l’assicurazione dei veicoli abitualmente stazionanti in un altro Stato membro, nonché dei veicoli provenienti da un altro Stato membro ma abitualmente stazionanti in un paese terzo. Restano consentiti solo controlli non sistematici, non discriminatori e svolti nell’ambito di verifiche non esclusivamente finalizzate all’assicurazione.
Deroghe all’obbligo assicurativo
L’articolo 5 consente due tipi di deroga: una per determinate persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e una per determinati tipi di veicoli o veicoli con targa speciale. In entrambi i casi lo Stato membro deve notificare l’elenco alla Commissione e agli altri Stati membri e garantire comunque la tutela delle vittime mediante autorità o organismi designati. Per le deroghe relative a categorie di veicoli, gli altri Stati membri possono richiedere carta verde o assicurazione frontiera; il testo prevede inoltre una relazione degli Stati membri alla Commissione, a decorrere dall’11 giugno 2010, sull’attuazione pratica di tale deroga.
Cooperazione tra uffici nazionali d’assicurazione e veicoli di paesi terzi
Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano la cooperazione tra uffici nazionali d’assicurazione e il regime dei veicoli abitualmente stazionanti in paesi terzi. In caso di sinistro nel territorio di uno Stato membro provocato da un veicolo abitualmente stazionante in un altro Stato membro, l’ufficio nazionale deve raccogliere e trasmettere informazioni rilevanti su immatricolazione e assicurazione. Per i veicoli provenienti da paesi terzi, l’accesso al territorio UE richiede, in linea generale, una carta verde valida o un certificato di assicurazione frontiera; la Commissione può tuttavia stabilire una data e categorie di veicoli per le quali tali documenti non saranno più richiesti, se tutti gli uffici nazionali assumono impegni equivalenti di garanzia.
Coperture minime e rivalutazione automatica
L’articolo 9 fissa i minimi inderogabili di copertura: 1.000.000 EUR per vittima o 5.000.000 EUR per sinistro per i danni alle persone, e 1.000.000 EUR per sinistro per i danni alle cose. È previsto un eventuale periodo transitorio massimo fino all’11 giugno 2012, ma gli Stati membri devono comunque raggiungere entro l’11 dicembre 2009 almeno metà dei livelli finali. Ogni cinque anni gli importi sono automaticamente adeguati in base alla variazione dell’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE), con arrotondamento al multiplo di 10.000 EUR superiore.
Organismo di risarcimento per veicoli non identificati o non assicurati
L’articolo 10 impone a ogni Stato membro di istituire o autorizzare un organismo incaricato di risarcire i danni causati da veicoli non identificati o non assicurati. La vittima può rivolgersi direttamente a tale organismo, che non può subordinare il pagamento alla prova che il responsabile sia insolvente o si rifiuti di pagare. Sono ammesse limitazioni per i danni alle cose nei casi di veicolo non identificato, mentre in presenza di gravi danni alla persona nello stesso incidente gli Stati membri non possono negare l’indennizzo per i danni materiali; in tale ipotesi è consentita solo una franchigia non superiore a 500 EUR.
Gestione delle controversie e tutela effettiva della vittima
L’articolo 11 prevede che, se vi è conflitto tra organismo e assicuratore su chi debba pagare, gli Stati membri assicurino il pagamento immediato in via provvisoria da parte di una delle due parti, con successivo rimborso da parte dell’obbligato finale. Il meccanismo mira a evitare ritardi nella liquidazione del danno e a non scaricare sulla vittima gli effetti di controversie interne tra operatori.
Categorie specifiche di vittime e clausole di esclusione
L’articolo 12 estende la copertura ai passeggeri, ai familiari dell’assicurato, del conducente o di altri responsabili, nonché a pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati, entro i limiti del diritto al risarcimento previsto dalla legge civile nazionale. L’articolo 13 neutralizza, nei confronti dei terzi danneggiati, le clausole che escludono il risarcimento per guida non autorizzata, senza patente o in violazione di obblighi tecnici sul veicolo; disciplina inoltre il caso di veicoli rubati o ottenuti con violenza e la clausola che esclude il passeggero che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente era sotto l’effetto di alcol o sostanze eccitanti.
Unico premio e copertura nell’intera Unione
L’articolo 14 impone che tutte le polizze obbligatorie coprano l’intero territorio dell’Unione con un unico premio e per tutta la durata del contratto. La copertura deve valere in ogni Stato membro almeno nei limiti imposti dalla rispettiva legislazione nazionale oppure, se più elevata, da quella dello Stato in cui il veicolo staziona abitualmente.
Veicoli spediti da uno Stato membro a un altro
L’articolo 15 introduce una regola speciale per i veicoli spediti da uno Stato membro a un altro: per 30 giorni dalla consegna o messa a disposizione all’acquirente, il rischio è considerato situato nello Stato membro di destinazione, anche se il veicolo non è ancora immatricolato. Se in tale periodo il veicolo è coinvolto in un sinistro ed è privo di assicurazione, risponde l’organismo di indennizzo dello Stato membro di destinazione.
Attestazione dello stato di rischio, franchigie e azione diretta
L’articolo 16 riconosce al contraente il diritto di ottenere in qualsiasi momento un’attestazione dei sinistri o dell’assenza di sinistri per gli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale; il rilascio deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. L’articolo 17 vieta alle imprese assicurative di opporre franchigie alla vittima. L’articolo 18, infine, consacra il diritto di azione diretta della persona lesa contro l’impresa che assicura la responsabilità civile del responsabile del sinistro.
Sinistri transfrontalieri: mandatari per la liquidazione e procedura di offerta motivata
Gli articoli 20, 21 e 22 disciplinano i sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima. Ogni impresa di assicurazione che operi nel ramo 10 deve designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ciascuno Stato membro diverso da quello di autorizzazione; il mandatario deve poter trattare la pratica nella lingua ufficiale dello Stato di residenza della vittima e dispone di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa. Entro tre mesi dalla richiesta diretta della vittima all’assicuratore o al mandatario, deve essere formulata un’offerta motivata se la responsabilità non è contestata e il danno è quantificato, oppure una risposta motivata negli altri casi. Il mancato rispetto del termine comporta la produzione di interessi sull’importo offerto o riconosciuto.
Centri d’informazione e protezione dei dati personali
L’articolo 23 impone agli Stati membri di istituire o riconoscere centri d’informazione che conservino i dati sull’immatricolazione dei veicoli, sulle polizze, sulle imprese assicuratrici, sui mandatari, nonché sugli eventuali regimi di deroga ex articolo 5. La vittima ha diritto, per sette anni dall’incidente, di ottenere senza indugio i dati essenziali per la richiesta di risarcimento, compresi nome e indirizzo dell’assicuratore, numero di polizza e nominativo del mandatario nello Stato di residenza. Se la vittima ha un interesse giuridicamente tutelato, il centro comunica anche i dati del proprietario, del conducente abituale o del detentore del veicolo. Il trattamento dei dati personali è espressamente subordinato alla direttiva 95/46/CE.
Organismo d’indennizzo per sinistri transfrontalieri
L’articolo 24 prevede un organismo d’indennizzo nello Stato membro di residenza della vittima, attivabile se l’impresa o il mandatario non rispondono motivatamente entro tre mesi oppure se non è stato designato un mandatario nello Stato di residenza. L’organismo interviene entro due mesi e informa immediatamente le controparti interessate; una volta effettuato il pagamento, acquisisce un credito verso l’organismo del Paese dello stabilimento dell’impresa assicuratrice e quest’ultimo è surrogato nei diritti della vittima verso il responsabile o la sua assicurazione. Il meccanismo opera solo dopo un accordo tra gli organismi nazionali e la relativa constatazione della Commissione.
Indennizzo quando il veicolo o l’assicuratore non sono identificabili
L’articolo 25 consente alla vittima, se non è possibile identificare il veicolo o individuare entro due mesi l’impresa di assicurazione, di rivolgersi all’organismo d’indennizzo del proprio Stato di residenza. In tali ipotesi l’organismo è rimborsato dal fondo di garanzia competente: quello dello Stato di abituale stazionamento del veicolo, dello Stato del sinistro o, per i veicoli di paesi terzi, secondo il caso applicabile.
Sanzioni, disposizioni più favorevoli e abrogazione delle direttive precedenti
L’articolo 27 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle misure nazionali di recepimento. L’articolo 28 consente misure più favorevoli alla vittima rispetto agli standard minimi della direttiva. L’articolo 29 abroga le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE, con salvezza degli obblighi di attuazione e applicazione già previsti nell’allegato I.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 30 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ai sensi dell’articolo 31, i destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e ambito oggettivo
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "veicolo", "persona lesa", "ufficio nazionale d’assicurazione", "territorio in cui il veicolo staziona abitualmente", "carta verde", "impresa di assicurazione" e "stabilimento". Il concetto di territorio abituale è fondato, in via principale, sulla targa di immatricolazione, con regole particolari per veicoli non immatricolati o coinvolti in un incidente senza targa corrispondente.
Obbligo degli Stati membri di assicurare la responsabilità civile
L’articolo 3 impone a ciascuno Stato membro di adottare tutte le misure appropriate affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un’assicurazione. La copertura deve estendersi ai danni causati negli altri Stati membri e, in certi casi, ai danni nel percorso tra due territori del trattato quando non esista un ufficio nazionale d’assicurazione per il tratto percorso.
Divieto di controlli sistematici e controlli non discriminatori
L’articolo 4 vieta agli Stati membri di effettuare controlli sistematici dell’assicurazione sui veicoli abitualmente stazionanti in un altro Stato membro o provenienti da un paese terzo ma in ingresso da un altro Stato membro. Sono ammessi solo controlli non sistematici, non discriminatori e inseriti in verifiche non esclusivamente finalizzate all’assicurazione.
Deroghe all’obbligo assicurativo
L’articolo 5 consente deroghe per determinate persone fisiche o giuridiche e per determinati tipi di veicoli o veicoli con targa speciale, a condizione che lo Stato membro notifichi gli elenchi alla Commissione e agli altri Stati membri e garantisca comunque l’indennizzo delle vittime. La Commissione pubblica gli elenchi notificati. Per le deroghe relative a tipi di veicoli o targhe speciali è previsto che, dal 11 giugno 2010, gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull’attuazione pratica.
Cooperazione tra uffici nazionali d’assicurazione
L’articolo 6 obbliga l’ufficio nazionale d’assicurazione, in caso di incidente provocato nel territorio nazionale da un veicolo abitualmente stazionante in un altro Stato membro, a informarsi sul territorio di stazionamento abituale, sul numero di immatricolazione e, se possibile, sui dati assicurativi, comunicandoli all’ufficio nazionale dello Stato di stazionamento abituale.
Veicoli abitualmente stazionanti in paesi terzi
Gli articoli 7 e 8 impongono che i veicoli abitualmente stazionanti in un paese terzo possano entrare nel territorio dell’Unione solo se coperti da un’assicurazione valida per tutto il territorio UE. Prima dell’ingresso è richiesto, di regola, un documento valido di carta verde o un certificato di assicurazione frontiera; tale requisito può essere eliminato dalla Commissione quando tutti gli uffici nazionali assumano impegni equivalenti.
Importi minimi di copertura
L’articolo 9 fissa i minimi obbligatori: per danni alle persone 1.000.000 EUR per vittima o 5.000.000 EUR per sinistro, e per danni alle cose 1.000.000 EUR per sinistro. È previsto un eventuale periodo transitorio massimo fino all’11 giugno 2012, ma entro l’11 dicembre 2009 gli Stati membri devono comunque portare gli importi ad almeno metà dei livelli finali. Ogni cinque anni gli importi sono rivalutati automaticamente in base all’IPCE e arrotondati al multiplo di 10.000 EUR superiore.
Organismo per i veicoli non identificati o non assicurati
L’articolo 10 impone a ogni Stato membro di istituire o autorizzare un organismo che risarcisca i danni causati da un veicolo non identificato o non assicurato, almeno entro i limiti dell’obbligo di assicurazione. La vittima può rivolgersi direttamente all’organismo, che non può subordinare il pagamento alla prova dell’insolvenza o del rifiuto del responsabile. Sono ammesse limitazioni per i danni alle cose causati da veicolo non identificato e per le persone che viaggiano consapevolmente su un veicolo non assicurato; la franchigia per i danni alle cose non può superare 500 EUR nei casi di grave danno alla persona nello stesso incidente.
Gestione delle controversie tra organismo e assicuratore
L’articolo 11 impone agli Stati membri di assicurare che, se vi è controversia tra organismo e assicuratore su chi debba indennizzare la vittima, sia designato chi deve pagare senza indugio in via provvisoria, con successivo rimborso da parte dell’obbligato finale.
Protezione di passeggeri, familiari e utenti vulnerabili
L’articolo 12 estende la copertura ai passeggeri diversi dal conducente, ai familiari dell’assicurato, del conducente o di altri responsabili, nonché a pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada, nei limiti del diritto al risarcimento previsto dalla legislazione civile nazionale. L’articolo 13 rende inefficaci verso i terzi danneggiati le clausole che escludono la guida non autorizzata, senza patente o in violazione di obblighi tecnici, e disciplina il trattamento dei veicoli rubati o ottenuti con violenza e la clausola relativa ai passeggeri consapevoli dell’assunzione di alcol o sostanze da parte del conducente.
Unico premio e copertura territoriale UE
L’articolo 14 impone che tutte le polizze obbligatorie coprano l’intero territorio dell’Unione con un unico premio e per tutta la durata del contratto, anche se il veicolo permane in un altro Stato membro. Il contraente deve beneficiare, in ogni Stato membro, della copertura richiesta dalla legislazione nazionale oppure, se superiore, di quella dello Stato di stazionamento abituale.
Veicoli spediti da uno Stato membro a un altro
L’articolo 15 prevede che, per 30 giorni dalla consegna o messa a disposizione all’acquirente, il rischio sia considerato situato nello Stato membro di destinazione anche prima dell’immatricolazione formale. Se il veicolo coinvolto nel sinistro è privo di assicurazione in tale periodo, risponde l’organismo di indennizzo dello Stato di destinazione.
Attestazione sinistri e assenza di sinistri
L’articolo 16 riconosce al contraente il diritto di ottenere in qualsiasi momento un’attestazione relativa ai sinistri o all’assenza di sinistri per i veicoli coperti negli ultimi cinque anni del rapporto contrattuale. L’impresa assicurativa, o l’organismo designato dallo Stato membro, deve rilasciare l’attestazione entro 15 giorni.
Divieto di franchigie opponibili alla vittima e azione diretta
L’articolo 17 vieta alle imprese assicurative di opporre franchigie alla persona lesa. L’articolo 18 impone agli Stati membri di riconoscere alla vittima un’azione diretta contro l’impresa che assicura la responsabilità civile del responsabile del sinistro.
Sinistri transfrontalieri e mandatario per la liquidazione dei sinistri
Gli articoli 20 e 21 disciplinano i sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza della vittima. Ogni impresa che copra il ramo 10 deve designare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro diverso da quello dell’autorizzazione, con poteri sufficienti, capace di trattare nella lingua dello Stato di residenza della vittima e non qualificato come succursale o stabilimento.
Procedura di indennizzo entro tre mesi e interessi
L’articolo 22 impone che, entro tre mesi dalla richiesta presentata alla compagnia o al mandatario, sia formulata un’offerta motivata se la responsabilità non è contestata e il danno è quantificato, oppure una risposta motivata se la responsabilità è contestata o il danno non è interamente quantificato. Se il termine non è rispettato, l’importo offerto o riconosciuto produce interessi.
Centri d’informazione
L’articolo 23 impone l’istituzione o il riconoscimento di centri d’informazione incaricati di registrare dati sui veicoli, sulle polizze, sulle imprese assicurative, sui mandatari e sulle deroghe ex articolo 5. La persona lesa ha diritto, per sette anni dall’incidente, di ottenere rapidamente nome e indirizzo dell’assicuratore, numero di polizza e nominativo del mandatario; il centro comunica anche i dati del proprietario, conducente abituale o detentore quando sussista un interesse giuridicamente tutelato. Il trattamento dei dati personali deve rispettare la direttiva 95/46/CE.
Organismo d’indennizzo per sinistri transfrontalieri
L’articolo 24 prevede un organismo d’indennizzo nello Stato membro di residenza della vittima, attivabile se non arriva una risposta motivata entro tre mesi o se non è stato designato un mandatario nello Stato di residenza. L’organismo interviene entro due mesi, informa le parti interessate e, dopo l’indennizzo, acquista un credito verso l’organismo dello Stato di stabilimento dell’impresa assicuratrice, con surrogazione nei diritti della vittima.
Indennizzo in caso di veicolo non identificato o assicuratore non individuabile
L’articolo 25 disciplina il caso in cui non si riesca a identificare il veicolo o, entro due mesi dal sinistro, l’impresa di assicurazione. La vittima può chiedere l’indennizzo all’organismo dello Stato di residenza, che è poi rimborsato dal fondo di garanzia competente secondo il luogo di stazionamento abituale del veicolo, il luogo del sinistro o il caso di veicoli di paesi terzi.
Sanzioni nazionali e misure di esecuzione
L’articolo 27 obbliga gli Stati membri a determinare il regime sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della direttiva, prevedendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e notificando alla Commissione ogni modifica.
Disposizioni nazionali più favorevoli e abrogazioni
L’articolo 28 consente agli Stati membri di mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli alla vittima. L’articolo 29 abroga le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE, 2000/26/CE e 2005/14/CE, salvi gli obblighi di recepimento e applicazione indicati nell’allegato I; i riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 30 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 31 indica come destinatari gli Stati membri.
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