Direttiva 2009/107
Direttiva 2009/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , recante modifica della direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, per quanto riguarda l’estensione di determinati periodi di tempo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/107/CE modifica la direttiva 98/8/CE per evitare un vuoto normativo alla scadenza del periodo transitorio originario del 14 maggio 2010. Essa proroga al 14 maggio 2014 sia la possibilità per gli Stati membri di applicare norme nazionali sull'immissione sul mercato dei biocidi sia la tutela dei dati presentati per la valutazione dei principi attivi esistenti. Inoltre, estende da 10 a 14 anni il programma di riesame sistematico e consente, a condizioni rigorose, un'ulteriore proroga fino a 2 anni per completare la valutazione di eventuali principi attivi residui.
Proroga dei periodi transitori e di tutela dei dati previsti dalla direttiva 98/8/CE sui biocidi, con estensione del programma di riesame dei principi attivi esistenti.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in relazione all'immissione sul mercato dei biocidi disciplinati dalla direttiva 98/8/CE e, in particolare, ai principi attivi già presenti in commercio prima del 14 maggio 2000 e alle informazioni presentate ai fini della valutazione e dell'inserimento negli elenchi positivi (allegati I, I A e I B). Riguarda il periodo transitorio in cui gli Stati membri possono continuare ad applicare norme e prassi nazionali, il programma di lavoro per l'esame sistematico dei principi attivi esistenti e la tutela dei dati presentati a sostegno di tali valutazioni. Le proroghe e le deroghe operano fino al 14 maggio 2014, con possibile ulteriore estensione fino a un massimo di 2 anni per i soli principi attivi residui, se ricorrono le condizioni previste.
Direttiva 2009/107/CE: proroga dei periodi transitori e della tutela dei dati per i biocidi
La direttiva interviene sulla direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato dei biocidi, al fine di evitare un disallineamento tra la scadenza del regime transitorio nazionale e il completamento del riesame europeo dei principi attivi esistenti. Il legislatore europeo rileva, nei considerando, che il programma decennale avviato nel 2000 non sarebbe stato completato entro il 14 maggio 2010 e che, senza proroga, si sarebbe creato un vuoto regolatorio.
Obiettivi e ratio dell'intervento
La finalità principale è assicurare continuità normativa fino alla piena armonizzazione del mercato dei biocidi contenenti principi attivi esistenti. La direttiva mira anche a evitare la perdita della tutela dei dati mentre alcuni principi attivi sono ancora in fase di valutazione e a dare agli Stati membri il tempo necessario per recepire gli atti di esecuzione e adeguare o revocare le autorizzazioni dei prodotti.
Modifiche alla tutela dei dati
L'articolo 12 della direttiva 98/8/CE viene modificato per estendere la protezione delle informazioni presentate ai fini della direttiva fino al 14 maggio 2014.
- La proroga riguarda le informazioni fornite a sostegno dell'inserimento nell'elenco positivo dei principi attivi esistenti.
- Se in uno Stato membro esiste già un periodo nazionale di protezione più breve, esso continua ad applicarsi solo fino alla fine del periodo residuo, ma non oltre il 14 maggio 2014.
- Se il periodo transitorio viene ulteriormente prorogato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, la tutela non può superare tale nuova data.
Periodo transitorio per l'immissione sul mercato dei biocidi
L'articolo 16, paragrafo 1, è sostituito per consentire agli Stati membri di mantenere fino al 14 maggio 2014 le proprie norme e prassi nazionali in materia di biocidi, in deroga agli articoli 3, paragrafo 1, 5, paragrafo 1, e 8, paragrafi 2 e 4, della direttiva 98/8/CE.
- La deroga vale anche per i prodotti contenenti un principio attivo se una decisione di inserimento negli allegati I o I A fissa una data successiva al 14 maggio 2014 per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3.
- Gli Stati membri possono quindi continuare ad autorizzare, secondo le norme nazionali, biocidi contenenti principi attivi non ancora inclusi negli elenchi positivi, purché tali principi attivi fossero già in commercio alla data di riferimento dell'articolo 34, paragrafo 1, come principi attivi di un biocida per scopi diversi da quelli indicati all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d).
Programma di lavoro per l'esame dei principi attivi esistenti
L'articolo 16, paragrafo 2, viene riformulato prevedendo un programma di lavoro di 14 anni per l'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di riferimento.
- La Commissione è responsabile dell'avvio del programma.
- La preparazione e l'attuazione del programma, inclusi priorità e scadenzario, sono stabilite con regolamenti adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 4.
- Non oltre 2 anni prima della fine del programma, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati raggiunti.
- Sulla base di tale relazione può essere decisa una proroga del periodo transitorio e del programma di lavoro per un massimo di 2 anni.
Discrezionalità degli Stati membri e margini di armonizzazione
La direttiva conferma che, fino al termine del periodo transitorio, gli Stati membri mantengono un margine di applicazione delle norme nazionali in materia di immissione sul mercato dei biocidi. Tuttavia, questo margine è temporalmente limitato e destinato a cessare man mano che i principi attivi vengono valutati e inseriti negli allegati positivi della direttiva 98/8/CE. Una volta completata la valutazione e adottate le decisioni di inserimento, il mercato di tali principi attivi diventa armonizzato e le misure transitorie nazionali sono sostituite dalla disciplina europea.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 14 maggio 2010 e informare immediatamente la Commissione.
- Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
- Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore.
- La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga della tutela dei dati
L'articolo 12 della direttiva 98/8/CE è modificato per prevedere che la tutela delle informazioni presentate ai fini della direttiva duri fino al 14 maggio 2014. Se nel singolo Stato membro esiste già una protezione nazionale più breve o diversa, continua ad applicarsi il regime nazionale fino alla scadenza del periodo residuo, ma non oltre il 14 maggio 2014 o, se il periodo transitorio è ulteriormente prorogato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, fino alla data di tale proroga.
Proroga del periodo transitorio per i biocidi
L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE è sostituito: in deroga agli articoli 3, paragrafo 1, 5, paragrafo 1, e 8, paragrafi 2 e 4, gli Stati membri possono continuare ad applicare fino al 14 maggio 2014 la propria disciplina o prassi nazionale in materia di immissione sul mercato dei biocidi. La deroga può continuare ad applicarsi ai prodotti contenenti un principio attivo se la decisione di inserimento negli allegati I o I A fissa una data successiva al 14 maggio 2014 per la conformità all'articolo 16, paragrafo 3.
Estensione a 14 anni del programma di riesame
L'articolo 16, paragrafo 2, è modificato per prevedere un programma di lavoro di 14 anni, avviato dalla Commissione, per l'esame sistematico di tutti i principi attivi già in commercio alla data di riferimento dell'articolo 34, paragrafo 1, come principi attivi di biocidi per usi diversi da quelli definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere c) e d). La preparazione e l'attuazione del programma, inclusi criteri di priorità e scadenzario, sono stabilite con regolamenti adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo.
Possibile proroga ulteriore fino a 2 anni
Non oltre 2 anni prima della conclusione del programma di lavoro, la Commissione deve presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base delle conclusioni di tale relazione, può essere decisa una proroga del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 e del programma di lavoro di non più di 2 anni, mediante atto adottato con procedura di regolamentazione con controllo.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare entro il 14 maggio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informare immediatamente la Commissione. Quando adottano tali misure, devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/100
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/101
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/102
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/103
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/104
- direttiva · 16 set 2009Direttiva 2009/105
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →