Direttiva 2009/104
Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva codifica e sostituisce la direttiva 89/655/CEE, fissando requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. Essa impone ai datori di lavoro obblighi di adeguatezza, manutenzione, verifica, formazione e informazione, con regole specifiche per attrezzature mobili, attrezzature per il sollevamento di carichi e lavori temporanei in quota. Gli Stati membri mantengono un margine di discrezionalità nella scelta delle misure attuative, nella fissazione delle modalità tecniche di verifica e nel mantenimento o nell’adozione di norme più protettive, nel rispetto del risultato minimo richiesto dall’Unione.
Requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, con particolare disciplina per attrezzature mobili, sollevamento carichi e lavori temporanei in quota.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica all’uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, di tutte le attrezzature di lavoro definite come macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro. Costituisce una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE: pertanto, la direttiva quadro 89/391/CEE si applica integralmente, salvo disposizioni più vincolanti o specifiche della presente direttiva. Sono rilevanti, in particolare, le norme per attrezzature già in uso e per quelle messe a disposizione dopo il 31 dicembre 1992; per specifiche attrezzature soggette all’allegato I, punto 3, si considera anche il 5 dicembre 1998. Il testo è rilevante ai fini del SEE.
Requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro
La direttiva 2009/104/CE è una direttiva codificata che razionalizza la disciplina già contenuta nella direttiva 89/655/CEE, mantenendo l’impianto di una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE. Essa mira a garantire un livello minimo comune di protezione per i lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro durante l’attività lavorativa, con particolare attenzione ai rischi connessi a macchine, attrezzature mobili, sollevamento di carichi e lavori in quota.
La logica del testo è quella tipica delle direttive di armonizzazione minima: gli Stati membri devono conseguire il risultato di tutela richiesto, ma conservano margini di scelta nella forma e nei mezzi di attuazione, potendo anche adottare misure più protettive purché compatibili con il diritto UE.
Rapporto con la direttiva quadro 89/391/CEE
L’articolo 1 chiarisce che la direttiva si applica all’uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, delle attrezzature di lavoro definite nell’articolo 2. Le norme della direttiva 89/391/CEE trovano applicazione integrale, salvo che la presente direttiva contenga disposizioni più vincolanti o più specifiche.
Ne consegue che gli obblighi generali del datore di lavoro in materia di prevenzione, valutazione dei rischi, informazione, formazione e partecipazione dei lavoratori restano pienamente operativi, integrati dalle prescrizioni specifiche qui contenute.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 fornisce le definizioni centrali per l’applicazione della disciplina:
- "attrezzatura di lavoro": qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro;
- "uso di un’attrezzatura di lavoro": qualsiasi operazione relativa all’uso, compresa messa in servizio, fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione e pulizia;
- "zona pericolosa": area interna o prossima all’attrezzatura in cui la presenza di un lavoratore esposto comporti un rischio;
- "lavoratore esposto": lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
- "operatore": lavoratore o lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura.
Tali definizioni sono essenziali per delimitare il perimetro degli obblighi prevenzionistici e delle verifiche tecniche.
Obblighi generali del datore di lavoro
L’articolo 3 pone il principio cardine: le attrezzature di lavoro messe a disposizione devono essere adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate, così da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il loro uso.
In sede di scelta delle attrezzature, il datore di lavoro deve considerare:
- le condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro;
- i rischi per la sicurezza e la salute già presenti nell’impresa o nello stabilimento;
- i rischi che possano aggiungersi a causa dell’uso dell’attrezzatura.
Se la sicurezza non può essere assicurata integralmente con tali misure, il datore di lavoro deve adottare misure adeguate per ridurre al minimo i rischi.
Regole di conformità delle attrezzature e manutenzione
L’articolo 4 distingue il regime applicabile alle attrezzature in relazione alla data di prima messa a disposizione dei lavoratori:
- le attrezzature messe a disposizione dopo il 31 dicembre 1992 devono rispettare le direttive UE applicabili nel settore; in mancanza, o se applicabili solo parzialmente, devono soddisfare i requisiti minimi dell’allegato I;
- le attrezzature già messe a disposizione al 31 dicembre 1992 devono essere rese conformi ai requisiti minimi dell’allegato I al più tardi entro quattro anni da tale data;
- per le attrezzature specifiche soggette alle prescrizioni dell’allegato I, punto 3, già messe a disposizione al 5 dicembre 1998, il termine massimo di adeguamento è di quattro anni da tale data.
Il datore di lavoro deve inoltre garantire una manutenzione adeguata, in modo che l’attrezzatura resti a un livello conforme alle prescrizioni applicabili. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni o prassi nazionali, fissano le modalità per conseguire un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi dell’allegato II.
Verifiche periodiche, iniziali ed eccezionali
L’articolo 5 introduce un sistema articolato di controlli tecnici:
- verifica iniziale, dopo l’installazione e prima della messa in esercizio, per le attrezzature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione;
- verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto;
- verifiche periodiche e, se necessario, collaudi periodici per le attrezzature soggette a influssi che possano provocarne il deterioramento;
- verifiche eccezionali quando intervengano eventi quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o lunghi periodi di inattività.
I risultati devono essere messi a verbale, conservati per un periodo appropriato e resi disponibili all’autorità competente. Se l’attrezzatura è utilizzata fuori dall’impresa, deve accompagnarsi a un documento che attesti l’ultima verifica eseguita. Le modalità di esecuzione delle verifiche sono demandate agli Stati membri.
Attrezzature con rischio specifico, ergonomia, informazione e formazione
L’articolo 6 prevede che, quando l’uso di una certa attrezzatura può comportare un rischio specifico, l’uso sia riservato ai lavoratori incaricati e che riparazione, trasformazione o manutenzione siano affidate a lavoratori specificamente qualificati.
L’articolo 7 impone di considerare integralmente il posto di lavoro, la posizione dei lavoratori e i principi ergonomici nell’applicazione dei requisiti minimi di sicurezza e salute.
L’articolo 8 richiede che i lavoratori dispongano di informazioni adeguate e, se del caso, di istruzioni sull’uso delle attrezzature. Le informazioni devono riguardare almeno:
- condizioni di impiego;
- situazioni anormali prevedibili;
- conclusioni tratte dall’esperienza acquisita nell’uso dell’attrezzatura.
Le informazioni e istruzioni devono essere comprensibili per i lavoratori interessati.
L’articolo 9 impone una formazione adeguata agli addetti all’uso delle attrezzature e una formazione specifica per i lavoratori incaricati delle attività di cui all’articolo 6, lettera b).
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
Ai sensi dell’articolo 10, la consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti su tutte le materie disciplinate dalla direttiva, compresi gli allegati, avvengono conformemente all’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.
Contenuto tecnico dell’allegato I: requisiti minimi delle attrezzature
L’allegato I contiene requisiti minimi generali e requisiti specifici per alcune categorie di attrezzature. Tra i profili principali figurano:
- dispositivi di comando chiaramente visibili, identificabili e, se del caso, marcati;
- comandi collocati fuori dalle zone pericolose, salvo eccezioni necessarie;
- messa in moto e rimessa in moto solo mediante azione volontaria su un organo di comando dedicato;
- arresto generale in sicurezza e, se appropriato, arresto di emergenza;
- protezioni contro cadute o proiezioni di oggetti e contro emissioni di gas, vapori, liquidi e polveri;
- stabilità di attrezzature ed elementi;
- protezioni contro rotture e contatti meccanici con parti mobili;
- adeguata illuminazione delle zone di lavoro e manutenzione;
- protezione contro temperature estreme, incendi, esplosioni e rischio elettrico;
- identificazione delle fonti di energia e dispositivi per isolarle in sicurezza.
Per le attrezzature mobili e quelle destinate al sollevamento di carichi, l’allegato I disciplina inoltre, in modo dettagliato, misure anti-ribaltamento, frenatura, visibilità, protezione dei conducenti, dispositivi antincendio, indicazione del carico nominale, marcatura degli accessori di sollevamento e requisiti per il sollevamento di persone.
Contenuto tecnico dell’allegato II: uso sicuro delle attrezzature
L’allegato II disciplina l’uso concreto delle attrezzature in funzione dei rischi operativi.
Per tutte le attrezzature, l’installazione, la disposizione e l’uso devono essere tali da ridurre i rischi per utilizzatori e terzi; montaggio e smontaggio devono avvenire in sicurezza; le attrezzature esposte a fulmini devono essere protette con misure adeguate.
Per le attrezzature mobili semoventi, sono richieste formazione adeguata per la guida, regole di circolazione, misure per evitare la presenza di pedoni nella zona di attività, condizioni sicure per il trasporto di lavoratori e sufficiente aerazione se il motore è a combustione.
Per il sollevamento di carichi, il testo impone regole di stabilità, sicurezza del sollevamento di persone, prevenzione della presenza sotto carichi sospesi, scelta e conservazione degli accessori di sollevamento, prevenzione delle collisioni tra attrezzature e tra carichi, misure contro ribaltamento e spostamento, sorveglianza adeguata delle operazioni e sospensione dell’uso all’aperto in caso di condizioni meteorologiche avverse.
Lavori temporanei in quota: priorità delle protezioni collettive
La parte più articolata dell’allegato II riguarda i lavori temporanei in quota. Il criterio generale è che, se i lavori non possono essere eseguiti in condizioni sicure ed ergonomiche da un luogo idoneo, devono essere scelte le attrezzature più appropriate, dando priorità alle protezioni collettive rispetto alle protezioni individuali.
Il sistema di accesso deve essere scelto in funzione di frequenza di circolazione, dislivello e durata dell’impiego, e deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio tra sistemi di accesso e piattaforme/passerelle non deve introdurre ulteriori rischi di caduta.
L’uso della scala a pioli come posto di lavoro in quota è ammesso solo se altre attrezzature più sicure non sono giustificate per il limitato livello di rischio, la breve durata o le caratteristiche del sito non modificabili dal datore di lavoro.
I sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sono ammessi solo quando, secondo la valutazione del rischio, il lavoro può essere svolto in sicurezza e non è giustificato l’uso di attrezzature più sicure. In tal caso sono richiesti due funi separate, imbracatura collegata alla fune di sicurezza, meccanismi sicuri di ascesa e discesa, sistema autobloccante, dispositivi mobili anticaduta, programmazione del soccorso e formazione specifica, soprattutto sulle procedure di salvataggio. In circostanze eccezionali, può essere ammessa una sola fune se misure adeguate garantiscono la sicurezza secondo le legislazioni o prassi nazionali.
Ponteggi: progettazione, montaggio, uso e smontaggio
Per i ponteggi, l’allegato II prevede che, se manca la relazione di calcolo o se le configurazioni previste non sono coperte, debba essere effettuato un calcolo di resistenza e stabilità, salvo configurazioni tipo generalmente riconosciute.
In funzione della complessità del ponteggio, un persona competente deve redigere un piano di montaggio, uso e smontaggio, eventualmente in forma di piano generale integrato da progetti specifici. Il piano e le istruzioni devono essere disponibili per il supervisore e per i lavoratori interessati.
Il testo impone inoltre:
- prevenzione dello scivolamento degli elementi di appoggio;
- garanzia della capacità portante delle superfici;
- stabilità del ponteggio;
- prevenzione di spostamenti involontari dei ponteggi su ruote;
- impalcati idonei per dimensioni, forma, disposizione e carichi;
- assenza di spazi vuoti pericolosi tra impalcati e protezioni verticali;
- segnalazione e delimitazione delle parti non pronte per l’uso;
- montaggio, smontaggio o modifiche sostanziali solo sotto supervisione e da parte di lavoratori adeguatamente formati.
Recepimento, abrogazione e decorrenza
L’articolo 12 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali già adottate o adottande nel settore disciplinato.
L’articolo 13 abroga la direttiva 89/655/CEE, come modificata, ma fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV.
L’allegato III, parte B, riporta i termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive precedenti, tra cui:
- 89/655/CEE: 31 dicembre 1992;
- 95/63/CE: 4 dicembre 1998;
- 2001/45/CE: 19 luglio 2004, con facoltà di periodo transitorio di due anni per il punto 4 dell’allegato II della direttiva 89/655/CEE;
- 2007/30/CE: 31 dicembre 2012.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri ne sono destinatari.
Disposizioni principali
Oggetto e rapporto con la direttiva quadro 89/391/CEE
L’articolo 1 stabilisce requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro. Le disposizioni della direttiva 89/391/CEE si applicano integralmente al settore, salvo norme più vincolanti o specifiche contenute nella presente direttiva.
Definizioni essenziali
L’articolo 2 definisce: "attrezzatura di lavoro" (macchina, apparecchio, utensile o impianto usati durante il lavoro); "uso" (messa in servizio o fuori servizio, impiego, trasporto, riparazione, trasformazione, manutenzione e pulizia); "zona pericolosa"; "lavoratore esposto"; "operatore".
Obblighi generali del datore di lavoro
L’articolo 3 impone al datore di lavoro di mettere a disposizione attrezzature adeguate al lavoro da svolgere o opportunamente adattate, tenendo conto delle condizioni specifiche e dei rischi presenti nell’impresa o nello stabilimento. Se la sicurezza non può essere garantita pienamente, devono essere adottate misure per ridurre al minimo i rischi.
Requisiti per l’acquisto, l’uso e la manutenzione delle attrezzature
L’articolo 4 distingue tra attrezzature immesse a disposizione dopo il 31 dicembre 1992, che devono conformarsi alle direttive UE applicabili o, in mancanza, ai requisiti minimi dell’allegato I, e attrezzature già in uso al 31 dicembre 1992, da adeguare entro quattro anni; per alcune attrezzature specifiche dell’allegato I, punto 3, il termine decorre dal 5 dicembre 1998. È inoltre imposto il mantenimento delle attrezzature in condizioni idonee tramite manutenzione adeguata. Gli Stati membri fissano, previa consultazione delle parti sociali, le modalità per raggiungere il livello di sicurezza dell’allegato II.
Verifiche e controlli delle attrezzature
L’articolo 5 prevede verifiche iniziali dopo l’installazione e prima della messa in esercizio, verifiche dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o nuova località di impianto, verifiche periodiche e, se necessario, collaudi, oltre a verifiche eccezionali in caso di trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o lunghi periodi di inattività. I risultati vanno verbalizzati, conservati per un periodo appropriato e tenuti a disposizione dell’autorità competente; se l’attrezzatura è usata fuori impresa, deve essere accompagnata da un documento sull’ultima verifica. Le modalità di verifica sono stabilite dagli Stati membri.
Attrezzature a rischio specifico, ergonomia, informazione e formazione
Gli articoli 6-9 prevedono che l’uso di attrezzature con rischio specifico sia riservato a lavoratori incaricati e che riparazione, trasformazione e manutenzione siano affidate a personale specificamente qualificato. Il datore di lavoro deve considerare ergonomia, posizione di lavoro e principi ergonomici; fornire informazioni e istruzioni adeguate, comprensibili e comprendenti condizioni di impiego, situazioni anormali prevedibili ed esperienza acquisita; assicurare formazione adeguata agli addetti e formazione specifica per le attività di cui all’articolo 6, lettera b).
Consultazione dei lavoratori
L’articolo 10 rinvia all’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE per la consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti su tutte le materie disciplinate, inclusi gli allegati.
Allegato I: requisiti minimi tecnici per le attrezzature
L’allegato I contiene requisiti generali su comandi, messa in moto, arresto, arresto di emergenza, protezioni contro cadute di oggetti e emissioni pericolose, stabilità, rotture, protezioni contro contatti meccanici, illuminazione, temperature estreme, segnalazioni, accessibilità in sicurezza, incendio, esplosione e rischio elettrico. Contiene inoltre requisiti supplementari per attrezzature mobili e per attrezzature di sollevamento, inclusi sistemi anti-ribaltamento, frenatura, dispositivi antincendio, indicazione del carico nominale e misure per il sollevamento di persone.
Allegato II: condizioni d’uso, sollevamento carichi e lavori in quota
L’allegato II disciplina l’installazione e l’uso sicuri di tutte le attrezzature, l’uso di attrezzature mobili semoventi, il sollevamento di carichi e i lavori temporanei in quota. Per i lavori in quota privilegia le protezioni collettive rispetto a quelle individuali, limita l’uso delle scale a pioli a casi giustificati, ammette i sistemi con funi solo in circostanze appropriate e impone regole dettagliate per ponteggi, accessi e lavori con funi.
Aggiornamento degli allegati
L’articolo 11 prevede l’adozione di requisiti minimi supplementari per attrezzature specifiche tramite il Consiglio ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 2, del trattato, e l’adozione di adeguamenti tecnici degli allegati secondo la procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE, in funzione dell’armonizzazione tecnica, del progresso tecnico e dell’evoluzione delle conoscenze.
Recepimento, abrogazione e entrata in vigore
L’articolo 12 impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali adottate nel settore disciplinato. L’articolo 13 abroga la direttiva 89/655/CEE, mantenendo salvi i termini di attuazione già previsti nell’allegato III, parte B; i riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva secondo la tavola di concordanza. L’articolo 14 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE. L’articolo 15 indica che gli Stati membri sono destinatari della direttiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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